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riferimenti normativi: art. 2051 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Roma, Sentenza n. 4914 del 28/02/2019
Indice
- 1. Auto danneggiate da pigne e rami: il caso arrivato davanti al giudice
- 2. Assicurazione del condominio: da quando decorre la prescrizione biennale?
- 3. Responsabilità del condominio: perché il giudice ha riconosciuto il risarcimento
- 4. Alberi condominiali e danni a terzi: manutenzione, custodia e rischio prescrizione
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1. Auto danneggiate da pigne e rami: il caso arrivato davanti al giudice
La vicenda nasceva dal contrasto tra le proprietarie di auto danneggiate e il condominio custode di un parco. Le attrici lamentavano che le loro autovetture, parcheggiate lungo una strada adiacente ad un’area verde condominiale erano state danneggiate dalla caduta improvvisa di pigne e piccoli rami provenienti dagli alberi del limitrofo giardino, le cui chiome si sporgevano sulla sede stradale. Le danneggiate sostenevano che il sinistro si era verificato in pieno giorno e che i veicoli avevano riportato ammaccature ai tettucci e ai cofani anteriori. Dopo l’evento, le attrici inoltravano una richiesta di risarcimento al condominio, ritenendo che la caduta dei materiali vegetali fosse riconducibile alla mancata manutenzione degli alberi insistenti sul parco condominiale.
Il convenuto condominio contestava la domanda, eccependo questioni di procedibilità e sostenendo l’infondatezza della pretesa risarcitoria. Chiedeva inoltre di chiamare in causa la compagnia assicuratrice titolare della polizza globale fabbricati. La compagnia assicuratrice, costituitasi, eccepiva la prescrizione biennale del diritto azionato ai sensi dell’art. 2952 c.c. e contestava nel merito la domanda.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle attrici. Il teste escusso confermava che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, le pigne e i rami si erano staccate dagli alberi del parco e erano cadute sulle auto parcheggiate, provocando le ammaccature descritte. La testimonianza risultava coerente e attendibile, trovando riscontro nella documentazione fotografica prodotta. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Assicurazione del condominio: da quando decorre la prescrizione biennale?
Quando si estingue, ai sensi dell’art. 2952 c.c., il diritto del condominio a ottenere la manleva dalla compagnia assicuratrice, una volta che il terzo danneggiato abbia formulato la richiesta risarcitoria?
3. Responsabilità del condominio: perché il giudice ha riconosciuto il risarcimento
Il Giudice di Pace ha dato ragione alle attrici. Il giudice partenopeo ha rilevato come la versione dei fatti prospettata dalle attrici abbia trovato “preciso riscontro” nella prova orale, la quale ha descritto la caduta dei materiali vegetali dai rami sporgenti sulla strada.Sulla base di tali elementi, lo stesso Giudice ha ritenuto che il sinistro integrasse una tipica ipotesi di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Il condominio, quale custode dell’area verde e degli alberi insistenti sul parco, era tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non arrecassero pregiudizio ad alcuno. Secondo il giudice partenopeo, la caduta delle pigne (verificatasi mentre le auto erano parcheggiate) ha costituito un evento direttamente riconducibile alla cosa in custodia.
Del resto, il condominio non ha fornito alcuna prova liberatoria, né ha dimostrato di aver adottato misure idonee a prevenire la caduta dei materiali dagli alberi.
Il Giudice di Pace ha osservato che l’attore ha “compiutamente assolto al proprio onere probatorio”, mentre il convenuto non ha offerto elementi idonei a escludere la propria responsabilità.
È stata esclusa la fondatezza della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice, poiché il Giudice ha accolto l’eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla stessa: il termine previsto dall’art. 2952 c.c. risultava decorso tra la richiesta di risarcimento formulata dalle attrici e la successiva chiamata in causa dell’assicurazione. Quanto alla quantificazione del danno, il Giudice ha valutato la documentazione tecnica, i rilievi fotografici e il valore dei veicoli al momento del sinistro, ritenendo congruo liquidare € 900,00 per l’auto della prima attrice e € 550,00 per quella della seconda, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo. Le spese di giudizio sono state poste a carico del condominio, secondo il criterio della soccombenza.
4. Alberi condominiali e danni a terzi: manutenzione, custodia e rischio prescrizione
Il Giudice di Pace di Napoli ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalle proprietarie delle autovetture danneggiate, ritenendo il condominio responsabile dei pregiudizi causati ai veicoli dalla caduta di pigne provenienti da un albero di grandi dimensioni insistente sull’area comune. La decisione ha ricondotto la fattispecie nell’ambito della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
Se il condominio è proprietario di pini, deve programmare interventi periodici di manutenzione volti a rimuovere le pigne presenti nella chioma, poiché, come noto, al termine della maturazione esse tendono fisiologicamente a staccarsi e cadere. In tale contesto, il condominio, infatti, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass. civ., sez. VI, 12/03/2020, n. 7044; Cass. civ., sez. II, 12/07/2011, n. 15291).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Trib. Nola 24 giugno 2026, n. 2826).
Nel caso concreto, il condominio non aveva fornito alcuna prova liberatoria.
In ogni caso il Giudice di Pace ha ritenuto prescritta la domanda di manleva proposta dal condominio contro la compagnia assicuratrice, perché il termine biennale previsto dall’art. 2952 c.c. era già decorso. Nella responsabilità civile, infatti, la prescrizione non parte dal sinistro, ma dal momento in cui il terzo danneggiato chiede il risarcimento all’assicurato: da quel giorno l’assicurato deve attivare la garanzia entro due anni, altrimenti perde il diritto alla copertura (Cass. civ., sez. III, 26/10/2017, n. 25430). Nel caso concreto, quindi, il condominio ha chiamato in causa l’assicurazione troppo tardi, e il Giudice ha quindi dichiarato la manleva non più azionabile.
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