Dopo essere stato approvato dal Senato della Repubblica, è in corso di esame, presso l’altro ramo del Parlamento, un disegno di legge recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, vale a dire il progetto normativo AC n. 2984.
Orbene, considerato che l’art. 18 di codesto disegno di legge prevede delle novità in materia penale, scopo del presente scritto è quello di esaminare in cosa esse consistono. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Bracconaggio e violazioni venatorie: il nuovo quadro delle sanzioni penali
L’art. 18, co. 1, disegno di legge AC n. 2984, intitolato “Modifiche all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (d’ora in poi legge n. 157 del 1992), in materia di contrasto alle pratiche di bracconaggio”, interviene per l’appunto su codesto articolo, rubricato, a sua volta, “Sanzioni penali”, nella susseguente maniera: “All’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: a) l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’articolo 18; b) l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2; c) l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo; d) l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus); e) l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; f) l’arresto fino a un anno o l’ammenda da euro 3.000 a euro 8.000 per chi esercita l’uccellagione; g) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; h) l’ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento; i) l’ammenda fino a euro 2.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; l) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 8.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; m) l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e h), le pene sono raddoppiate»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Oltre alle sanzioni penali previste, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera i), la regione di residenza può disporre la sospensione del tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, fino a un massimo di tre mesi»”.
Dunque, incominciando dalle modifiche apportate a questo comma primo, per effetto della riformulazione di codesto comma, ove tale progetto di legge dovesse essere approvato così com’è in via definitiva, si segnalerebbero le seguenti innovazioni normative (di cui la gran parte consistono nell’adeguare, per quel che riguarda la pena pecuniaria, le normative modificate, che facevano ancora riferimento alla lira, aggiornandole con la moneta corrente, ossia, com’è noto, l’euro): 1) sarebbe preveduto l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’articolo 18 sempre di questa legge del 1992[1]; 2) si stabilirebbe l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2 di tale legge n. 157[2]; 3) si disporrebbe l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo; 4) si contemplerebbe l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (la norma, in questione, include tale caso sub lettera d) mentre, nella previsione attualmente in vigore, essa è ricondotta sub lettera c-bis); 5) si stabilirebbe l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; 6) si prevedrebbe l’arresto fino a un anno o l’ammenda da euro 3.000 a euro 8.000 per chi esercita l’uccellagione; 7) si statuirerebbe l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; 8) si rimodulerebbe la pena pecuniaria, stabilendosi l’ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento; 9) si modificherebbe sempre la pena pecuniaria, disponendosi l’ammenda fino a euro 2.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, confermandosi nel resto quanto già preveduto in precedenza, ossia che, da un lato, la stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r), legge n. 157 del 1992[3], dall’altro, nel caso di tale infrazione, si applica altresì la misura della confisca dei richiami; 10) si disporrebbe l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 8.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; 11) si stabilirebbe che l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge mentre, pur rimanendo invariate la previsione che prevede un raddoppio della pena se la il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) , c) e h) [quest’ultima lettera, in precedenza, indicata sub lettera g)] (e, pertanto, i mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2 succitato, gli esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo e gli esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento). Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Tesserino venatorio sospeso: quando può scattare la nuova misura
Ciò posto, alla lettera b) del comma primo sempre di questo articolo 18 del disegno di legge qui in esame, è infine previsto un nuovo comma, vale a dire il comma 1-bis, che così disporrebbe: “Oltre alle sanzioni penali previste, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera i), la regione di residenza può disporre la sospensione del tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, fino a un massimo di tre mesi”.
Di conseguenza, per effetto di tale innesto normativo, si prevedrebbe, oltre le sanzioni penali summenzionate, una ulteriore sanzione, ad avviso di chi scrive, a carattere preventivo, nei confronti di colui, avendo commesso una delle violazioni di cui al comma 1, lettera i), di cui all’art. 30 della legge n. 157 del 1992 e, quindi, nei confronti di colui abbia abbattuto, catturato o detenuto specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o chi abbia esercitato la caccia con mezzi vietati o, ancora, colui che abbia esercitato la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r), n. 157, sempreché, però, tali fatti siano stati accertati con una sentenza passata in giudicato (non basta dunque una sentenza di condanna ancora suscettibile di essere impugnata).
Ebbene, la sanzione di cui si tratta consiste nel fatto che la regione di residenza potrà disporre (e, quindi, non dovrà per forza di cose disporre quanto enunceremo da qui a breve) la sospensione del tesserino di cui all’art. 12, co. 12, legge n. 157 del 1992 (cioè, quel tesserino, rilasciato dalla regione di residenza, necessario ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria).
Ad ogni modo, la durata di sospensione non potrà essere superiore a 3 mesi e, nel silenzio della norma, per colui che scrive, tale sospensione non potrà essere soggetta a proroga, una volta spirato siffatto lasso temporale.
3. Una stretta ancora da approvare: gli effetti della riforma
Queste sono in sostanza le novità che connotano il disegno di legge qui in commento sotto il versante penale.
Non resta dunque che attendere di appurare se tali novità verranno approvate, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.
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Note
[1] Il quale attualmente prevede quanto segue: “1. L’esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d’acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] 2; peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa); e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus). 1-bis. L’esercizio venatorio e’ vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli; 2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l’orario giornaliero dell’attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7 previa acquisizione dei pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall’avvenuta approvazione comunitaria o dall’entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentiti l’ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. 4. Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l’articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l’attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato. 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso. 6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. 7. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. 8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino”.
[2] Il quale ora così dispone: “1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d’Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione e’ finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall’articolo 19. 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti”.
[3] Il quale attualmente statuisce quanto sussegue: “È vietato a chiunque: (…) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono”.
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