Cure dentistiche errate e danno: risarcimento o costi per eliminarne i danni

Il paziente danneggiato da cure odontoiatriche errate può ottenere il risarcimento del danno permanente o dei costi per eliminarlo.

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In caso di danno biologico permanente, il paziente ha diritto al risarcimento di detto danno oppure dei costi necessari per eliminarlo. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Reggio Emilia -sentenza n. 21 del 09-01-2026

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_REGGIO_EMILIA_N._21_2026_-_N._R.G._00003496_2024_DEPOSITO_MINUTA_09_01_2026__PUBBLICAZIONE_09_01_2026.pdf 278 KB

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Indice

1. Cure odontoiatriche errate e danni lamentati dalla paziente


Una paziente si sottoponeva ad un percorso di terapia odontoiatrica presso il centro dentistico dove svolgeva 30 sedute per ablazione del tartaro, estrazione di un dente, inserimento di un impianto osteointegrato in titanio, installazione di un moncone su impianto e l’inserimento di una corona armata.
Per l’effettuazione di detti interventi la paziente pagava un corrispettivo di €. 3.758,40 attraverso un finanziamento chiesto dal proprio coniuge ad una società finanziaria convenzionata, al costo complessivo di €. 4.540,44.
La paziente sosteneva inoltre che le cure eseguite dalla struttura sanitaria si erano col tempo rivelate dannose e invalidanti, causando un dolore all’arcata mascellare sinistra. Pertanto, il termine del percorso terapeutico, la paziente si sottoponeva ad una visita odontoiatrica presso l’ospedale di Parma all’esito della quale veniva consigliato alla stessa di inserire una protesi mobile temporanea.
Conseguentemente, la paziente si rivolgeva ad un altro odontoiatra, il quale confezionava una protesi mobile temporanea e successivamente, avendo verificato la perdita degli impianti che erano stati inseriti dal precedente dentista e la compromissione dell’osso, indicava alla paziente la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico di rigenerazione ossea (formulato un preventivo di 6550 oltre Iva).
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio contestando la propria responsabilità, in quanto riteneva insussistente l’errore medico lamentato dalla paziente e comunque sosteneva l’esclusiva responsabilità del dentista che aveva eseguito l’operazione di cui chiedeva la chiamata in causa. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Responsabilità della struttura sanitaria e onere della prova


Il giudice ha preliminarmente ricordato principi in materia di responsabilità sanitaria, evidenziando come l’accettazione del paziente in una struttura volta a fornire assistenza sanitaria, sia essa pubblica o privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale del paziente, determina la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità tra il paziente la struttura medesima. In virtù di detto contratto, la struttura sanitaria è tenuta ad eseguire una serie di prestazioni che si sostanziano nelle cure mediche chirurgiche, ma anche nella messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di attrezzature tecniche nonché nella fornitura di prestazioni alberghiere.
In considerazione della sussistenza di detto contratto tra struttura sanitaria e paziente, la responsabilità che si configura carico della prima ha carattere contrattuale e pertanto può discendere sia dall’inadempimento diretto da parte della struttura sanitaria alle obbligazioni gravanti sulla medesima e di cui sopra; sia dall’inadempimento da parte del personale sanitario alla prestazione medica professionale (ciò in quanto, il personale sanitario è ritenuto un ausiliario necessario della struttura).
La natura contrattuale della responsabilità gravante sulla struttura sanitaria comporta che su quest’ultima gravi l’onere di dimostrare che l’inadempimento delle obbligazioni sopradescritte sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione per cause non imputabili alla struttura sanitaria medesima. In particolare, dopo che il paziente danneggiato avrà dimostrato l’esistenza del contratto di spedalità e l’aggravamento della patologia (oppure l’insorgenza di una nuova patologia) a causa di un inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno, graverà sulla struttura sanitaria l’onere di provare che il suddetto inadempimento non si è verificato oppure che lo stesso non ha avuto alcun rilievo nel ciclo causale che ha determinato il danno lamentato dal paziente danneggiato.

3. Danno biologico permanente e costi delle cure future


Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la sussistenza di un contratto di spedalità tra le parti sia pacifica, in quanto nessuna delle parti ha messo in dubbio che la paziente si fosse sottoposta ad una serie di cure odontoiatriche presso la struttura sanitaria che comprendevano anche l’inserimento di impianti e il caso del seno mascellare.
Per quanto riguarda, invece, la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dai sanitari e l’evento dannoso lamentato dalla paziente, il giudice ha ritenuto di fare propri gli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici d’ufficio durante il procedimento di istruzione preventiva ed era stato svolto dalle parti prima dell’introduzione del giudizio di merito. In particolare, durante tale accertamenti, i consulenti tecnici d’ufficio hanno verificato che gli impianti sono stati mal posizionati dal dentista della struttura sanitaria convenuta e che conseguentemente l’intervento terapeutico è fallito. Inoltre, detti consulenti hanno altresì verificato che detto malposizionamento è dipeso da un errore del dentista e che le lesioni lamentate dalla paziente sono effettivamente riconducibili al predetto errore. Infine, i tecnici d’ufficio hanno verificato la necessità per la paziente di sottoporsi ad una nuova terapia odontoiatrica per eliminare il danno biologico permanente dalla medesima subito.
Pertanto, il giudice ha ritenuto raggiunta anche la prova del nesso di causalità tra condotta della convenuta e danno lamentato dall’attrice.
Conseguentemente, il giudice ha provveduto alla quantificazione dei danni subiti dalla paziente .
Nello specifico, ha ritenuto sussistente un’invalidità temporanea parziale di 60 giorni al 10% un danno biologico permanente del 3%, sostanziatosi nella perdita ossea mascellare.
Tuttavia, il giudice – sempre con riferimento ai danni di carattere non patrimoniale – ha ritenuto non sussistente il danno morale a favore della paziente, in quanto non era stato compiutamente allegato dalla medesima e neanche provato in maniera specifica. Analogamente, il giudice non ha conosciuto alla paziente l’aumento del danno biologico attraverso la cosiddetta sua personalizzazione, in quanto la stessa attrice non ha neanche allegato che la menomazione accertata all’osso della mascella abbia deciso su specifici aspetti dinamico relazionali personali oppure abbia causato la sofferenza psicofisica di particolare intensità.
Per quanto riguarda invece il danno patrimoniale, il giudice, dopo aver ritenuto risolto il contratto con la struttura sanitaria per inadempimento di quest’ultima, ha riconosciuto il diritto della paziente ad ottenere la restituzione del corrispettivo versato per le prestazioni sanitarie errore (mentre non ha riconosciuto i costi del finanziamento in quanto lo stesso era stato contratto da un soggetto terzo).
Per quanto riguarda, infine, il danno conseguente ai futuri interventi chirurgici cui la paziente si dovrà sottoporre per eliminare le conseguenze dannose dell’errore poste in essere dalla prima struttura sanitaria, il giudice ha evidenziato come – secondo quanto accertato dai consulenti tecnici d’ufficio – qualora la paziente si sottoporrà in futuro al trattamento di ricostruzione ossea (preventivato dai CTU con il costo di €. 3.500) riuscirà ad eliminare i postumi permanenti accertato.
Pertanto, secondo il giudice, la paziente ha diritto al risarcimento del danno biologico permanente oppure ha diritto al risarcimento del danno derivante dal futuro trattamento odontoiatrico che permetterà l’eliminazione del danno permanente. Tali diritti, infatti, sono alternativi fra di loro, in quanto è evidente che un cumulo di entrambe le poste risarcitorie comporterebbe una inammissibile duplicazione del risarcimento a favore della paziente.
In considerazione di quanto sopra, tenuto conto che la liquidazione del danno non patrimoniale avviene in via equitativa, il giudice, considerando che l’invalidità temporanea correlata all’intervento odontoiatrico futuro non è allo stato quantificabile, ha riconosciuto a favore della paziente importo complessivo di euro 4000 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre all’ulteriore importo di 4664,98 € a titolo di danno patrimoniale per i costi inutilmente sostenuti dalla paziente.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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