È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 18 maggio scorso il decreto legislativo, 21 aprile 2026, n. 86, con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa prevede siffatto atto avente forza di legge, per quanto riguarda le novità ivi apportate in materia penale. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il nuovo reato di commercio di prodotto inquinanti
- 2. Le modifiche apportate agli articoli 32-quater e 240-bis cod. pen.
- 3. Le modificazioni concepite per il reato di inquinamento ambientale
- 4. I cambiamenti concepiti per il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
- 5. L’introduzione di un’apposita definizione di abusività
- 6. Le nuove aggravanti prevedute dall’art. 452-sexiesdecies cod. pen.
- 7. L’abrogazione dell’art. 733-bis cod. pen.
- 8. Il nuovo reato di produzione e commercio di sostanze ozono lesive
- 9. Il nuovo reato di produzione e commercio di gas a effetto serra
- 10. Disposizioni applicabili
- 11. Pubblicazione della sentenza di condanna
- 12. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- 13. Le modifiche apportate all’art. 256, co. 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- 14. Conclusioni
- Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
- Note
1. Il nuovo reato di commercio di prodotto inquinanti
L’art. 3, co. 1, lett. d), decreto legislativo, 21 aprile 2026, n. 81 (d’ora in poi: d.lgs. n. 81 del 2026) prevede una ulteriore fattispecie di reato, ossia il commercio di prodotti inquinanti, essendo ivi sancito quanto segue: “dopo l’articolo 452-bis è inserito il seguente: «Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). – Alle pene stabilite dall’articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se dal fatto deriva: 1) un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone; 2) un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.».
Pertanto, fermo restando che codesto illecito penale è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, con tale norma incriminatrice, si sanziona, con le “medesime pene previste dall’art. 452-bis c.p., ovvero la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000”[1], l’“abusiva immissione sul mercato o dall’abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente, nello specifico: – delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; – di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”[2] laddove, da un lato, per “ecosistema”, deve intendersi un “complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie” (art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2026), dall’altro, il termine “abusivamente”, come vedremo anche dopo quando esamineremo il nuovo art. 452-quinquiesdecies c.p., deve intendersi “riferito anche alle condotte poste in essere: in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente; in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni europee; sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione”[3].
Ciò posto, com’è stato rilevato in sede di lavori parlamentari, la struttura di questo nuovo articolo “ricalca in maniera ravvicinata quella dell’art. 452-bis c.p. per ciò che concerne: l’identità degli ambiti interessati dalla condotta penalmente rilevante, che sono i medesimi già individuati per il delitto di inquinamento ambientale (acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ecosistema, habitat, biodiversità, anche agraria, flora o fauna); la natura abusiva della condotta posta in essere; la significatività e misurabilità della compromissione o del deterioramento; le pene inflitte, per le quali, come si è visto, si rinvia a quelle fissate dall’articolo precedente, ovvero la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000; le circostanze aggravanti”[4], fermo restando che, per “quanto riguarda queste ultime, i commi secondo, terzo e quarto del nuovo art. 452-bis c.p. prevedono, rispettivamente: o un’aggravante ad effetto comune se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone o un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora; o un’aggravante ad effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà se l’inquinamento è prodotto alternativamente in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette; in danno di un ecosistema che abbia notevoli dimensioni o che subisca dall’inquinamento effetti durevoli; o un’ulteriore aggravante ad effetto speciale, con aumento della pena da un terzo a due terzi se l’inquinamento causa la distruzione di un habitatall’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico”[5], ove, per «habitat all’interno di un sito protetto», se deve fare riferimento a un “habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE” (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2026). Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le modifiche apportate agli articoli 32-quater e 240-bis cod. pen.
Conseguenziali a quanto sin qui esposto “sono le modifiche di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 3, comma 1, [del d.lgs. n. 81 del 2026], in quanto volte a rendere applicabili al neo introdotto reato la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 32-quater c.p., nonché la confisca c.d. allargata, di cui all’art. 240-bis c.p.”[6] dato che queste lettere stabiliscono per l’appunto rispettivamente quanto segue: 1) “all’articolo 32-quater, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»” [lettera a)]; 2) “all’articolo 240-bis, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»” [lettera b)].
3. Le modificazioni concepite per il reato di inquinamento ambientale
L’art. 3, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2026, nel disporre che “all’articolo 452-bis: 1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli.»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata.»”, fa sì che tale norma incriminatrice venga modificata “ricomprendendovi la nozione di habitat e rimodulando la disciplina delle aggravanti”[7].
In particolare, se, prima che entrasse in vigore siffatto atto avente forza di legge, il reato di inquinamento ambientale puniva con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro unicamente chiunque abusivamente cagionava una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, adesso, proprio per effetto di siffatto innesto legislativo, è preveduta “espressamente, quale oggetto di tutela, [anche] l’habitat”[8] laddove, per “habitat”, può farsi riferimento all’art. 1, lett. b), direttiva 92/43/CEE, il quale definisce “habitat naturali le zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali, mentre l’art. 1, lett. f) denomina habitat di una specie l’ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico”[9].
Ad ogni modo, come rilevato in sede di lavori preparatori, la “direttiva 2024/1203, cui il presente schema di decreto dà attuazione, contiene invece solo la definizione di habitat all’interno di un sito protetto, rinviando alla direttiva 2009/147/CE per la designazione di un habitat di specie come zona di protezione speciale o alla citata direttiva 92/43/CEE per la designazione di un habitat naturale o di un habitat di specie come zona speciale di conservazione come sito di importanza comunitaria”[10].
Oltre a ciò, va altresì osservato come sia infine “prevista una nuova aggravante ad effetto comune, che consiste nel pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone derivante dalla condotta illecita, collocata nel nuovo comma finale dell’articolo 452-bis c.p.”[11], dovendosi a tal proposito fare presente che, in “base a quanto affermato nella relazione illustrativa, l’intervento in oggetto è volto a ricomprendere nell’alveo dell’art. 452-bis c.p. plurime fattispecie sanzionate dall’art. 3, par. 2, della direttiva, tutte sussumibili sotto la forma verbale “cagiona” che «da un lato è già in grado di includere le condotte elencate nella direttiva, dall’altro è addirittura più ampia e risponde al principio enucleato nel considerando n. 9, secondo cui “gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore norme più rigorose in materia di diritto penale”».”[12], avendo il legislatore delegato “giudicato la struttura del suddetto reato «particolarmente adatta all’opera di recepimento, in quanto fattispecie a forma libera con evento di danno o di pericolo, incentrata sulla causazione di un danno (o di un pericolo) rilevante all’ambiente (alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla flora o alla fauna), ovvero di decesso o lesioni gravi (o del pericolo degli stessi)».”[13].
4. I cambiamenti concepiti per il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
L’art. 3, co. 1, lett. e), d.lgs., n. 81 del 2026, nello stabilire che “all’articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all’articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e 452-bis.1»; la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»; la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «dodici»; alla rubrica, dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»”, fa sì che venga emendato “il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-ter c.p., sul quale, compie un duplice intervento: da un lato, tra i reati presupposto del delitto di cui all’art. 452-ter c.p., aggiunge il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti, introdotto dalla lettera c; dall’altro, eleva da 9 a 11 anni la pena massima comminabile se dal fatto è scaturita una lesione gravissima e da 10 a 12 anni la pena massima comminabile in caso di morte”[14].
5. L’introduzione di un’apposita definizione di abusività
Come accennato, seppur solo indirettamente, già in precedenza, la normativa qui in commento introduce anche una nozione di “abusività”, essendo ivi introdotta, per effetto della lettera f) del comma primo sempre dell’articolo 3, una nuova disposizione codicistica, vale a dire l’art. 452-quinquiesdecies cod. pen., la quale stabilisce per l’appunto che, per “effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere: 1) in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente;
2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1); 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione”.
Dunque, alla luce di quanto contemplato in codesta norma definitoria, sono menzionati gli “atti la cui violazione indica l’abusività di una condotta sono individuati dal nuovo art. 452-quinquiesdecies c.p. [vale a dire] i seguenti: 1) disposizioni legislative dell’UE in materia di salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente; 2) disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1); 3) autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione”[15].
6. Le nuove aggravanti prevedute dall’art. 452-sexiesdecies cod. pen.
L’art. 3, co. 1, (sempre) lett. f), d.lgs. n. 81 del 2026 introduce delle nuove aggravanti, essendo ivi introdotto un ulteriore precetto normativo, oltre a quello appena esaminato, e segnatamente l’art. 532-sexiesdecies cod. pen., ai sensi del quale: “Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:
1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità; 2) se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere”.
Dunque in virtù di codesta statuizione di legge, si prevedono, “quali circostanze aggravanti applicabili a tutti i reati ricompresi nel titolo VI-bis, il profitto di rilevante entità o l’utilizzo di falsa documentazione”[16].
7. L’abrogazione dell’art. 733-bis cod. pen.
L’art. 3, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2026 abroga l’art. 733-bis cod. pen., ossia quello “recante il reato di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto, la cui fattispecie, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, diviene [ora] riconducibile all’art. 452-bis”[17] cod. pen..
8. Il nuovo reato di produzione e commercio di sostanze ozono lesive
Un ulteriore illecito penale, inserito dal decreto legislativo qui in esame, è quello preveduto dall’art. 4 sempre di codesto atto avente forza di legge, intitolato “Produzione e commercio di sostanze ozono lesive”, nei seguenti termini: “1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000. 2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti”.
Orbene, esaminando i commi preveduti da siffatta norma incriminatrice, uno per uno, con il comma primo, viene innanzitutto punito “con la reclusione da 2 a 5 anni, congiuntamente alla multa da euro 10.000 a euro 80.000 le condotte, commesse abusivamente, di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, utilizzo o rilascio di sostanze, allo stato puro o sotto forma di miscele, che riducono lo strato di ozono, ai sensi dell’art. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2024/590”[18], fermo restando, per un verso, che la norma de qua “precisa che sono esclusi i prodotti utilizzati nel settore agricolo, già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti”[19], per altro verso, che, come “chiarisce anche la relazione illustrativa, l’articolo esaminato in questa sede dà attuazione all’art. 3, par. 2, lett. s) della Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente e, conseguentemente, all’art. 9, comma 1, lett. a) della L. n. 91 del 2025 (cd. Legge di delegazione europea 2024). Sul punto, si rammenta che l’art. 3 par. 2, lett. s) della Direttiva UE 2024/1203, tra i reati ambientali che gli Stati membri devono prevedere annovera le condotte illecite concernenti le sostanze lesive dello strato di ozono di cui al già richiamato art. 2, lett. a) e b) del regolamento UE 2024/590”[20].
Chiarito ciò, a sua volta, il comma secondo “sanziona con le medesime pene prescritte dal comma precedente (reclusione da 2 a 5 anni, congiuntamente alla multa da euro 10.000 a euro 80.000) le condotte, commesse sempre abusivamente, di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione o utilizzo di prodotti e apparecchiature, o loro componenti, che contengono ovvero il cui funzionamento dipende da sostanze capaci di ridurre lo strato di ozono, in base a quanto stabilito dall’art. 2, lett. b) del già richiamato regolamento UE 2024/590”[21].
Ebbene, anche “in questo caso, sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i prodotti utilizzati nel settore agricolo, già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti”[22], considerato oltre tutto che, “come riportato nella relazione illustrativa, il trattamento sanzionatorio previsto dalle fattispecie in commento richiama quello previsto dall’art. 452-bis del codice penale, che punisce il reato di inquinamento ambientale prevedendo la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000”[23].
Ciò posto, da ultimo, il “comma 3 prevede la punibilità anche a titolo di colpa grave delle condotte disciplinate nei commi precedenti”[24], prevedendosi, in questi casi, (…) una diminuzione delle pene da un terzo a due terzi”[25].
9. Il nuovo reato di produzione e commercio di gas a effetto serra
L’art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2026 contempla un ulteriore illecito penale, ossia il reato di produzione e commercio di gas a effetto serra, essendo ivi enunciato quanto sussegue: “1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000. 2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000”.
Pertanto, per effetto di tale precetto normativo, se, con il comma primo, è disposto “che chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000”[26], con il seguente comma secondo, è invece enunciato “che chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000”[27].
Ciò posto, va infine osservato che, come “chiarito anche dalla relazione illustrativa, il presente articolo attua la previsione risultante dal combinato disposto dell’art. 3, par. 2, lett. t), della direttiva UE 2024/1203 e dell’art. 9, comma 1 lett. a), della L. n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024)”[28].
“In particolare, l’art. 9, comma 1, lett. a), individua quale principio e criterio direttivo quello di apportare alla normativa vigente contenuta nel titolo VI-bis (“Dei delitti contro l’ambiente”) del libro secondo del codice penale e nella legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione agli artt. 3 (reati in materia ambientale) e 4 (Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo), in conformità con quanto dettato dall’art. 5 della medesima direttiva (concernente la disciplina delle sanzioni per le persone fisiche)”[29].
Ebbene, in effetti, tra “le diverse fattispecie incriminatrici da introdurre la direttiva UE 2024/1203, all’art. 3, par. 2, lett. t), prevede [proprio] le ipotesi di reato concernenti la produzione ed il commercio dei gas fluorurati a effetto serra, oggetto dell’articolo in commento”[30].
10. Disposizioni applicabili
L’art. 6, co. 1, d.lgs. n. 81 del 2026, nello statuire che ai “reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-duodecies del codice penale”, fa sì che, disponendo in tal guisa, “ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-decies (Ravvedimento operoso), 452-undecies (Confisca) e 452-duodecies (Ripristino dello stato dei luoghi) del codice penale”[31].
11. Pubblicazione della sentenza di condanna
L’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2026, nel disporre, da una parte, che la “condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell’articolo 36 del codice penale” (comma primo), dall’altra, che i “dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza” (comma secondo), prevede in tal modo che: 1) “la condanna per i reati ambientali previsti dal Titolo II del presente schema di decreto e per i delitti disciplinati dal Titolo VI-bis del codice penale, importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’art. 36 c.p.”[32]; 2) “i dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza”[33].
12. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 8 del d.lgs. n. 81 del 2026 interviene sulla normativa di riferimento, ossia il d.lgs. n. 231 del 2001 nei seguenti termini: “1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all’articolo 25-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «dell’articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1,»; 2) alla lettera b), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «milleduecento»; b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell’articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote. 1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale».”.
Dunque, alla luce di tale disposizione legislativa, per effetto di tali modificazioni, si vuole dare “attuazione agli articoli 6 e 7 della direttiva europea (ossia la direttiva (UE) 2024/1203 ndr.), recependone i contenuti e realizzando, al contempo, la previsione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge di delega”[34], e ciò al fine di “ampliare il catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente; inasprire il trattamento sanzionatorio pecuniario e introdurre un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali”[35].
13. Le modifiche apportate all’art. 256, co. 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Sempre in materia penale, infine, si segnala la riformulazione del comma quarto dell’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, da parte dell’art. 12, co. 1, d.lgs. n. 81 del 2026, nei seguenti termini: “Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 256, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.»”.
14. Conclusioni
Queste sono in sostanza le novità, che connotano il provvedimento qui in commento, per quanto attiene la materia penale.
Non restando dunque che attendere di vedere come le norme giuridiche analizzate nel presente scritto riceveranno applicazione in sede giudiziale.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Note
[1]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), 3 febbraio 2026, in camera.it, p. 12.
[2]Ibidem, p. 12.
[3]Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), febbraio 2026, in camera.it, p. 3.
[4]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), 3 febbraio 2026, in camera.it, p. 12 e p. 13.
[5]Ibidem, p. 13.
[6]Ibidem, p. 13.
[7]Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), febbraio 2026, in camera.it, p. 3.
[8]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), 3 febbraio 2026, in camera.it, p. 11.
[9]Ibidem, p. 11.
[10]Ibidem, p. 11.
[11]Ibidem, p. 12.
[12]Ibidem, p. 12.
[13]Ibidem, p. 12.
[14]Ibidem, p. 14.
[15]Ibidem, p. 15.
[16]Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), febbraio 2026, in camera.it, p. 3.
[17]Ibidem, p. 3.
[18]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), 3 febbraio 2026, in camera.it, p. 23.
[19]Ibidem, p. 23.
[20]Ibidem, p. 23.
[21]Ibidem, p. 23.
[22]Ibidem, p. 23.
[23]Ibidem, p. 24.
[24]Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), febbraio 2026, in camera.it, p. 3.
[25]Ibidem, p. 3.
[26]Ibidem, p. 4.
[27]Ibidem, p. 4.
[28]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), 3 febbraio 2026, in camera.it, p. 26.
[29]Ibidem, p. 26.
[30]Ibidem, p. 26.
[31]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), 3 febbraio 2026, in camera.it, p. 4.
[32]Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), febbraio 2026, in camera.it, p. 29.
[33]Ibidem, p. 29.
[34]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 375 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”), 3 febbraio 2026, in camera.it, p. 4.
[35]Ibidem, p. 4.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento