La vicenda origina dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso l’apertura della liquidazione controllata disposta dal Tribunale di Lodi nei confronti di un soggetto persona fisica sovraindebitato. L’Amministrazione finanziaria contestava l’omessa valutazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, ritenendo che tali elementi – introdotti dal D.Lgs. 136/2024 (c.d. Correttivo ter) nell’art. 269, comma 2, CCII – costituissero requisiti sostanziali per l’ammissione alla procedura. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso al vaglio della S.C.
- 2. La relazione dell’OCC dopo il Correttivo ter e la natura del controllo giudiziale
- 3. La “meritevolezza” del debitore e l’accesso alla liquidazione controllata: una distinzione cruciale
- 4. Le finalità dell’obbligo informativo in seno alla relazione dell’OCC
- 5. Il rapporto tra meritevolezza ed esdebitazione
- 6. L’errore della Corte d’Appello nel caso della pronuncia impugnata
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- Note
1. Il caso al vaglio della S.C.
La Corte d’Appello di Milano aveva rigettato il reclamo, affermando che la liquidazione controllata non richiede alcun prerequisito di meritevolezza soggettiva e che la novella legislativa non avesse innovato in tal senso.
La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell’art. 269, secondo comma, CCII, così come modificato dall’art. 41 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (cd. Correttivo ter), in allegato alla domanda di accesso alla liquidazione controllata, l’indicazione nella relazione redatta dall’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, pur non integrando queste elementi sostanziali di meritevolezza soggettiva per l’ammissione del debitore che lo richieda alla predetta procedura (requisito non imposto dal codice della crisi), deve necessariamente risultare, secondo caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva, integrando tale corredo documentale un presupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenza è affidata al giudice di merito ai sensi dell’art. 270 CCII, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delle effettive cause del sovraindebitamento, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all’incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi». Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La relazione dell’OCC dopo il Correttivo ter e la natura del controllo giudiziale
La novella legislativa ha ampliato il contenuto che deve necessariamente caratterizzare la relazione e le attestazioni a cura dell’OCC ai sensi del combinato disposto degli artt. 268, comma 3, e 269, comma 2, CCII.
Infatti, l’art. 41 del D.Lgs. 136/2024 ha modificato l’art. 269, comma 2, CCII, prescrivendo che la relazione debba ora contenere i seguenti elementi:
- una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata;
- l’illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore;
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento;
- una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’attestazione di cui all’art. 268, comma 3, quarto periodo.
Nella pronuncia in commento gli Ermellini osservano che al tribunale non è rimessa una mera verifica dell’esistenza di tale documento (i.e. vaglio meramente formale), bensì occorre scrutinarne la congruità, la logicità e il collegamento effettivo tra i dati riscontrati e le valutazioni espresse.
In sostanza, il G.D. esercita un controllo sostanziale, non meramente formale, sulla relazione predisposta dall’OCC.
Tale impostazione riprende l’orientamento già consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità in tema di attestazioni nel concordato preventivo[1] e lo estende alle procedure di sovraindebitamento, in una logica di legalità sostanziale che permea l’intero sistema concorsuale del nostro ordinamento.
3. La “meritevolezza” del debitore e l’accesso alla liquidazione controllata: una distinzione cruciale
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, gli Ermellini chiariscono i requisiti di accesso alla procedura liquidatoria riservata ai soggetti che non possono essere sottoposti a liquidazione giudiziale, operando una netta distinzione tra quelli richiesti ai fini dell’apertura di una LC e ciò che è invece esula da tale procedura.
La Corte conferma espressamente che la LC non prevede un filtro di meritevolezza soggettiva analogo a quello dell’art. 69 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore: il debitore negligente, imprudente o persino colpevole nella genesi del proprio sovraindebitamento può comunque accedere alla procedura liquidatoria.
Questa scelta legislativa risponde a una precisa ratio: la LC è la procedura liquidatoria universale per i soggetti non fallibili (imprese minori, professionisti, consumatori), funzionalmente equivalente alla liquidazione giudiziale per le imprese maggiori. Pertanto, come quest’ultima non richiede requisiti di meritevolezza per la sua apertura, così la liquidazione controllata non può subordinare l’accesso a valutazioni sul comportamento pregresso del debitore.
Tuttavia – e qui sta il cuore della pronuncia – l’assenza di un requisito sostanziale di meritevolezza non esime l’OCC dall’obbligo di indagare e riferire sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore. La relazione deve contenere queste informazioni in modo chiaro, completo e attendibile, pena l’inammissibilità della domanda, specie alla luce del vaglio giudiziale sopra esaminato.
4. Le finalità dell’obbligo informativo in seno alla relazione dell’OCC
I giudici di Piazza Cavour individuano una duplice funzione dell’obbligo di indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni (i.e. nella genesi della situazione di sovraindebitamento).
In primo luogo, rileva la trasparenza verso il ceto creditorio. I creditori devono poter conoscere non solo la consistenza del patrimonio liquidabile, ma anche le dinamiche che hanno condotto alla situazione di sovraindebitamento. Infatti, tale informazione consente loro di:
- valutare l’affidabilità complessiva del debitore;
- comprendere le prospettive realistiche di soddisfacimento dei propri crediti;
- eventualmente attivarsi per far valere situazioni di responsabilità in capo al debitore o a terzi.
In secondo luogo, rileva la strumentalità di tali obblighi informativi rispetto alle azioni recuperatorie che spettano al liquidatore. Invero, il liquidatore, nominato ai sensi dell’art. 272 CCII, deve poter esercitare efficacemente le azioni previste dall’art. 274, volte a conseguire la disponibilità dei beni e ad incrementare l’attivo da destinare alla procedura. Sotto tale profilo, la conoscenza delle cause dell’indebitamento può rivelare:
- l’esistenza di atti che possono essere oggetto di revocatoria;
- la sussistenza di eventuali pagamenti preferenziali disposti dal debitore;
- la sussistenza di condotte distrattive poste in essere dal debitore;
- eventuali responsabilità di terzi.
5. Il rapporto tra meritevolezza ed esdebitazione
Il D.Lgs. n. 14/2019 prevede un sistema bifasico che interessa la liquidazione controllata.
La pronuncia in esame chiarisce in cosa consistono tali fasi:
- fase di accesso: non sussiste nessun vaglio di meritevolezza, ma rileva l’obbligo informativo in capo all’OCC che sarà soddisfatto solo nel caso in cui il controllo giudiziale valuterà positivamente la completezza, la congruità, l’attendibilità delle attestazioni e della relazione ex artt. 268, comma 3, e 269, comma 2, CCII;
- fase di esdebitazione: rilevanza piena della condotta del debitore nell’assumere le proprie obbligazioni e nella determinazione della situazione di sovraindebitamento.
L’art. 280 CCII subordina infatti l’esdebitazione del debitore incapiente a requisiti stringenti, tra cui l’assenza di atti in frode e di colpa grave nella formazione dell’indebitamento. È in questa sede che il comportamento pregresso assume rilevanza sostanziale.
La ratio del sistema bifasico così delineato va ricercata nel c.d. fresh start.
La procedura liquidatoria serve a realizzare l’attivo nell’interesse dei creditori, indipendentemente dalle ragioni che hanno condotto alla crisi. L’esdebitazione, invece, rappresenta un beneficio concesso dall’ordinamento al debitore che, avendo messo a disposizione tutto il proprio patrimonio, merita una seconda opportunità.
Sarebbe, infatti, contraddittorio precludere l’accesso alla liquidazione (che comunque soddisfa, sia pure parzialmente, i creditori) per ragioni di non meritevolezza, quando poi la sanzione appropriata per la condotta negligente o fraudolenta è il diniego dell’esdebitazione.
D’altra parte, anche in altra recente pronuncia[2] la Suprema Corte aveva già affermato che le circostanze indizianti negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento “potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell’art. 280 del D.Lgs. n. 14 del 2019”.
Invece, in relazione alla diversa procedura delineata dagli artt. 67 e ss. CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore possa accedere alla procedura solo se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La differenza rispetto alla LC risiede nel fatto che, da una parte, la ristrutturazione è una procedura conservativa, che presuppone la cooperazione attiva del debitore e il suo impegno a rispettare un piano di pagamento determinato, mentre, dall’altra, la LC è una procedura ablativa, che espropria il debitore del patrimonio a beneficio dei suoi creditori.
Nella prima, la meritevolezza condiziona la stessa possibilità di proporre un piano; invece, nella seconda, il patrimonio viene comunque liquidato e la meritevolezza rileva solo ai fini del successivo fresh start.
6. L’errore della Corte d’Appello nel caso della pronuncia impugnata
Alla luce delle considerazioni svolte, ad avviso dello scrivente, appare utile soffermarsi sui vizi del provvedimento impugnato dall’Agenzia delle Entrate.
In estrema sintesi, la Corte territoriale aveva confuso due piani logici distinti, in quanto, da una parte, aveva correttamente escluso che la meritevolezza fosse requisito di accesso alla procedura, ma, dall’altra, aveva erroneamente ritenuto che la modifica normativa non avesse prodotto alcun effetto innovativo nella disciplina dettata dal CCII.
Dunque, l’errore risiede nel non aver colto che l’obbligo informativo ampliato dalla novella (Correttivo ter), pur non introducendo un filtro di meritevolezza, costituisce comunque un requisito documentale autonomo, la cui carenza determina l’inammissibilità della domanda per difetto di un presupposto previsto dall’art. 269, comma 2, richiamato dall’art. 270 CCII.
Da quanto sopra, emergono importanti implicazioni operative per gli addetti al settore:
- OCC: la relazione particolareggiata deve ora contenere una sezione dedicata all’analisi delle cause dell’indebitamento e della condotta del debitore, non essendo sufficiente una clausola di stile o un generico richiamo, bensì un’indagine effettiva e una valutazione sorretta da adeguata motivazione;
- G.D.: il controllo di ammissibilità deve estendersi alla verifica che la relazione contenga effettivamente tali indicazioni con i requisiti di chiarezza, completezza e attendibilità, pena la declaratoria di inammissibilità della domanda;
- il debitore: la consapevolezza che le cause dell’indebitamento saranno comunque oggetto di indagine e di valutazione – se non ai fini dell’accesso, certamente ai fini dell’esdebitazione – dovrebbe incentivare una collaborazione trasparente con l’OCC;
- i creditori: la maggiore trasparenza informativa consente una partecipazione più consapevole alla procedura e l’eventuale attivazione di strumenti di tutela.
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Note
[1] Cassazione civile, sez. 6 1, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5825 e Cassazione civile, SS.UU., sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521.
[2] Cassazione civile, sez. I, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074, nella quale è stato affermato che: «l’ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l’imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell’art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019».
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