Infiltrazioni in condominio: sì all’accesso forzoso per trovare la perdita

Il giudice può ordinare l’accesso all’unità privata se serve ad accertare infiltrazioni e tutelare le parti comuni del condominio.

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riferimenti normativi: artt. 669 bis c.p.c.; 700 c.p.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 08/03/2003, n. 3522

Tribunale di Udine – ordinanza n. 835 del 05-05-2026

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Indice

1. Infiltrazioni nei locali comuni e rifiuto di accesso del condomino


Un condominio, tramite il proprio amministratore, proponeva ricorso cautelare ex artt. 669‑bis e 700 c.p.c. per ottenere l’accesso immediato all’unità immobiliare di proprietà di una condomina, situata al piano terreno e dotata di una terrazza sovrastante i locali interrati condominiali.
La richiesta nasceva dalla segnalazione, pervenuta il 19 febbraio 2026, di una possibile perdita d’acqua proveniente dall’area sottostante la terrazza. Un primo sopralluogo, reso possibile grazie alla disponibilità di un inquilino, aveva evidenziato “segni evidenti di umidità” nelle scale interne e “una macchia a soffitto” nel piano interrato, estesa dalla tubatura centrale fino al muro con finestrella, esattamente sotto la terrazza dell’unità della resistente.
I tecnici incaricati dal condominio avevano ritenuto necessario intervenire con urgenza per evitare l’aggravarsi del danno alle strutture e alle finiture del piano interrato, rilevando che la perdita poteva essere in corso da tempo, con progressivo logoramento delle pareti.
Nonostante le sollecitazioni stragiudiziali dell’amministratore, la resistente, proprietaria dell’unità con terrazza, non forniva alcuna collaborazione né consentiva l’accesso ai locali, rimanendo poi contumace anche nel procedimento cautelare.
Il condominio chiedeva quindi che fosse ordinato l’accesso forzoso all’unità, anche tramite ufficiale giudiziario e con l’eventuale intervento di un fabbro, e che fosse autorizzata l’esecuzione degli interventi urgenti necessari una volta individuata la causa della perdita. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Accesso coattivo all’unità privata: quando è ammissibile?


L’amministratore può ottenere, anche senza preventiva delibera assembleare, l’accesso coattivo all’unità immobiliare del singolo condomino quando ciò sia indispensabile per accertare la causa di infiltrazioni e tutelare le parti comuni?

3. Legittimazione dell’amministratore e limiti dell’ordine cautelare


Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo innanzitutto la piena legittimazione dell’amministratore ad agire senza preventiva delibera assembleare, trattandosi di atti conservativi delle parti comuni ai sensi dell’art. 1130 n. 4 c.c.
Il giudice friulano ha evidenziato che la documentazione tecnica ha comprovato l’esistenza di una situazione pregiudizievole per il condominio, con infiltrazioni già manifeste nelle scale e nel piano interrato. Tale quadro, unito alla persistente inerzia della resistente, ha impedito di individuare tempestivamente la causa del danno e di adottare gli interventi necessari, rendendo indispensabile l’ordine di accesso all’unità immobiliare.
Come ha notato lo stesso giudice, poiché le verifiche effettuate nelle altre unità non avevano evidenziato anomalie, è diventato indispensabile accedere all’unità della resistente per completare gli accertamenti.
Il Tribunale ha ordinato quindi alla proprietaria della terrazza di consentire l’immediato ingresso del personale tecnico incaricato dal condominio per eseguire tutte le verifiche utili a individuare la causa della perdita.
La richiesta di autorizzare sin da subito l’accesso tramite Ufficiale giudiziario e fabbro è stata rinviata alla fase esecutiva, da attivarsi solo in caso di ulteriore mancata collaborazione della resistente, ai sensi dell’art. 669‑duodecies c.p.c.
È stata invece respinta la domanda di autorizzazione agli interventi urgenti, ritenendo necessario prima accertare con precisione l’origine della perdita e i relativi costi.
La resistente, rimasta contumace e responsabile dell’inerzia che ha reso necessario il ricorso, è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

4. Urgenza, parti comuni e prevalenza dell’interesse condominiale


L’ordinanza ribadisce che il condominio ha il diritto e l’obbligo di deliberare e di eseguire opere di riparazione e manutenzione a protezione delle proprietà comuni al fine di evitare danni alle proprietà esclusive dei condomini e dei terzi, per cui, in mancanza della collaborazione dei condomini al riguardo, l’amministratore può agire in giudizio, in rappresentanza del condominio, per far valere tale diritto, sia in sede cautelare che di merito.
Ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 cod. civ., l’amministratore del condominio è quindi legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari.
L’inerzia del singolo, infatti, non può paralizzare interventi urgenti né impedire l’individuazione della causa del danno (Cass. civ., sez. III, 08/03/2003, n. 3522).
Di conseguenza, in presenza di urgenza e necessità, il diritto di proprietà deve arretrare di fronte all’interesse collettivo alla conservazione dell’immobile. L’accesso coattivo non è una compressione arbitraria della sfera individuale, ma uno strumento funzionale alla salvaguardia dell’intero edificio.
In ogni caso la facoltà che il regolamento di condominio attribuisca all’amministratore di accedere negli appartamenti o nei locali chiusi quando, per guasti verificatisi nell’interno dei medesimi, vi sia l’assoluta urgenza e l’inderogabile necessità di evitare senza indugio danni all’edificio e agli altri condomini, non esclude che l’amministratore, ove lo ritenga, abbia senz’altro il potere, anziché di accedere direttamente forzando le porte di chiusura, di chiedere ed ottenere dal giudice, anche in via d’urgenza la necessaria tutela giudiziaria (Cass. civ., sez. II, 09/08/2019, n. 21242).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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