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Indice
- 1. La questione: erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen. e illogicità della motivazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: è riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare le infrazioni disciplinari ai fini dell’eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata (seppure a date condizioni)
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1. La questione: erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen. e illogicità della motivazione
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava un reclamo proposto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza della medesima città, con il quale era stata rigettata una richiesta di liberazione anticipata.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen. e illogicità della motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare, liberamente, le infrazioni disciplinari ai fini dell’eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata, ivi compresi eventuali rapporti disciplinari che vanno, comunque, vagliati nella loro concretezza sotto il profilo dell’attitudine ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione e, successivamente, che questi siano comparati in un giudizio complessivo con ogni altro elemento eventualmente positivo, risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo in esame, tanto, non potendo qualsiasi infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 22935 del 4/05/2017).
3. Conclusioni: è riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare le infrazioni disciplinari ai fini dell’eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata (seppure a date condizioni)
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se sia riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare le infrazioni disciplinari ai fini dell’eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata.
Si fornisce difatti una risposta positiva a siffatto quesito, sebbene a date condizioni, sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che agli organi di sorveglianza è riconosciuto il potere di valutare discrezionalmente le infrazioni disciplinari ai fini dell’eventuale rigetto della liberazione anticipata, esaminandole in concreto quanto alla loro idoneità a rivelare una condotta incompatibile con il percorso rieducativo e ponendole a confronto, in un giudizio complessivo, con gli eventuali elementi positivi della condotta del detenuto, non potendo singole infrazioni disciplinari neutralizzare automaticamente un comportamento complessivamente positivo e continuativo.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se codesta valutazione sia stata correttamente compiuta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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