Per il risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, il paziente deve provare i pregiudizi subiti diversi dal danno alla salute. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il caso: decesso dopo l’intervento e contestazione del consenso informato
Gli eredi di un paziente morto un paio di settimane dopo essere stato dimesso da una struttura sanitaria campana convenivano in giudizio detta struttura dinanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti in proprio (per la perdita del rapporto parentale) e ricevuti in via ereditaria dal proprio congiunto.
In particolare, gli attori sostenevano che il paziente era stato ricoverato presso la struttura sanitaria per circa un mese, in quanto si era sottoposto ad un intervento di laparotomia diagnostica, con biopsia linfonodale, e che subito dopo detto intervento vi era stata un’alterazione dei valori ematochimici che avevano portato ad uno scompenso, che aveva condotto alla morte il paziente dopo due settimane dalle dimissioni.
Secondo gli attori, la morte era attribuibile alla condotta colposa dei medici della struttura sanitaria che avevano erroneamente indicato l’esecuzione dell’intervento chirurgico in questione e poi lo avevano anche eseguito non correttamente. In secondo luogo, gli attori lamentavano l’omessa acquisizione di un valido consenso informato al trattamento chirurgico, in quanto i medici non avevano rappresentato al paziente in maniera specifica i rischi e le conseguenze dell’intervento a cui lo stesso sarebbe stato sottoposto, anche in considerazione delle gravi comorbilità da cui lo stesso era affetto (quali cirrosi epatica, diabete mellito, ipertensione arteriosa, broncopatia cronica).
La struttura sanitaria si era costituita in primo grado chiedendo il rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate per insussistenza di condotte colpose imputabili ai propri sanitari.
Il tribunale, dopo aver svolto una CTU che aveva escluso qualsivoglia condotta colposa dei medici della convenuta nell’esecuzione della prestazione sanitaria, rigettava le domande attoree.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento per la violazione del consenso informato, il tribunale aveva ritenuto di rigettarla in quanto nella cartella clinica era stata riportata la dichiarazione di consenso all’operazione chirurgica sottoscritta dal paziente dove era scritto che “il paziente edotto dei rischi e della procedura autorizza laparotomia diagnostica”.
Secondo il giudice di primo grado, poiché la convenuta aveva provato che il paziente era stato informato, sarebbe stato onere degli attori allegare in maniera puntuale e specifica quale fosse l’informazione mancante e il danno subito dal paziente, posto che non poteva riscontrarsi una lesione del diritto di autodeterminazione di quest’ultimo.
Gli eredi del paziente deceduto proponevano quindi appello avverso la decisione di primo grado dinanzi alla Corte di Appello di Napoli. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.Francesco Angelini, Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Francesco Barucco, Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Bruno Tassone, Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.
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2. Consenso informato: danno alla salute e autodeterminazione restano distinti
Gli eredi del paziente hanno impugnato la decisione di primo grado con un unico motivo di appello, con il quale hanno rilevato che, stante la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra paziente e azienda sanitaria, a fronte della deduzione dell’inadempimento di quest’ultima effettuata dagli attori, sarebbe stato onere della struttura sanitaria convenuta fornire la prova della corretta acquisizione del consenso al trattamento chirurgico cui il paziente era stato sottoposto.
Invece, secondo gli appellanti, la dichiarazione di consenso del paziente era generica e incompleta, poiché priva di informazioni circa le specifiche modalità di esecuzione dell’intervento, gli eventuali rischi e complicanze dello stesso anche in relazione alle peculiari condizioni cliniche del paziente. In considerazione di tale mancanza di informazioni, il paziente aveva subito una violazione del proprio diritto all’autodeterminazione.
La Corte di appello napoletana ha evidenziato come dalla violazione dell’obbligo di acquisire un consenso informato del paziente può derivare la violazione di due diversi diritti: quello all’autodeterminazione del paziente e duello alla salute.
Si verifica una violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente qualora l’omessa o insufficiente informazione preventiva comporti la compromissione dell’interesse del paziente all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Invece, si verifica una violazione del diritto alla salute del paziente quando l’intervento sanitario determina una lesione fisica e il deficit informativo precedentemente all’intervento ha impedito al paziente di rifiutare l’esecuzione dell’intervento medesimo. In tale ultimo caso, è onere del paziente allegare i fatti idonei a dimostrare che egli non avrebbe acconsentito all’esecuzione dell’intervento.
Pertanto, per poter risarcire i danni per violazione dell’obbligo al consenso informato è necessario che sussistano tre diversi elementi: a) che il sanitario abbia omesso o fornito in maniera incompleta le informazioni relative al trattamento sanitario da eseguire e che (per il caso di danno alla salute) il paziente avrebbe negato detto intervento se fosse stato correttamente informato; b) che sussista la violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente o la lesione del suo diritto alla salute oppure entrambe le violazioni (come causalmente conseguenti alla omissione o incompletezza delle informazioni fornite); c) che si siano verificate delle concrete conseguenze pregiudizievoli a carico del paziente a causa della violazione del diritto all’autodeterminazione o del diritto alla salute.
Infine, i giudici hanno precisato che, anche nel caso in cui il paziente non riesca a fornire la prova che avrebbe rifiutato l’intervento chirurgico se fosse stato correttamente informato, può comunque sussistere una violazione del diritto all’autodeterminazione se il paziente comunque non è stato messo nelle condizioni di scegliere in maniera autonoma e consapevole.
In questo caso, però, il danno può essere risarcito soltanto se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente: naturalmente il paziente dovrà fornire la prova, anche per presunzione, di detti diversi pregiudizi.
3. La decisione: senza prova del pregiudizio il risarcimento va escluso
Nel caso oggetto di decisione da parte della Corte d’Appello di Napoli, gli appellanti hanno dedotto la violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente a causa della mancata corretta informazione dei sanitari circa l’intervento chirurgico eseguito, tuttavia essi non hanno allegato né provato in maniera specifica quali pregiudizi avesse subito il paziente, diversi dal danno alla salute, quale conseguenza del lamentato deficit informativo.
Secondo i giudici, inoltre, gli appellanti non hanno neanche provato che il paziente avrebbe rifiutato l’intervento se fosse stato informato in maniera più completa dai sanitari: infatti, il fatto che il paziente si aspettava di essere inserito nella lista di attesa per il trapianto di fegato non può essere un elemento dal quale presumere il dissenso del paziente all’intervento, in quanto l’intervento cui è stato sottoposto era stato ritenuto dai CTU come fondamentale e propedeutico proprio per poter inserire il paziente nella lista di attesa per il trapianto di fegato.
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