Corte di Giustizia UE: il requisito dei 10 anni di residenza per il Reddito di Cittadinanza è illegittimo

La Corte UE boccia il requisito dei 10 anni di residenza per il Reddito di Cittadinanza: discriminatorio per i titolari di protezione.

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La sentenza della Corte di Giustizia UE, emanata il 7 maggio 2026 sulla causa C-747/22, statuisce che il vincolo temporale previsto dalla legge italiana per il reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale, violando in tal modo il principio di uguaglianza nell’accesso alle prestazioni sociali e al lavoro. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Giustizia UE – causa C-747/22 del 7-05-2026

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Indice

1. La sentenza della Corte di Giustizia


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha demolito uno dei pilastri restrittivi della normativa italiana in ambito di “reddito di cittadinanza”. Con la sentenza emessa dalla Sezione Grande il 7 maggio 2026 nella causa C-747/22, i giudici di Lussemburgo hanno infatti dichiarato che il requisito della residenza decennale nel territorio nazionale, previsto per l’accesso al sussidio, risulta contrario al diritto dell’Unione in quanto discrimina i cittadini stranieri, in particolare i beneficiari di protezione sussidiaria e internazionale. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La revoca del sussidio a un rifugiato


La vicenda posta sotto la lente del giudice europeo origina dal ricorso di un cittadino straniero, titolare di protezione sussidiaria e residente legalmente in Italia dal 2011. Nonostante la regolare percezione del beneficio, l’INPS ne aveva disposto la revoca e, al contempo, richiesto il rimborso delle somme percepite a seguito dell’accertamento del mancato soddisfacimento del requisito dei dieci anni di residenza, dei quali gli ultimi due continuativi. Mentre l’ente previdenziale sosteneva che soglia siffatta era funzionale a garantire un “legame effettivo” col territorio per una misura legata alle politiche attive del lavoro, il giudice italiano ha preferito interpellare la Corte UE per verificarne la proporzionalità.

3. Una discriminazione “indiretta”


Secondo la Corte, nonostante il requisito dei dieci anni si applichi formalmente sia ai cittadini italiani che agli stranieri, lo stesso di fatto colpisce maggiormente questi ultimi, che incontrano maggiori difficoltà nel soddisfare tale condizione temporale. Il meccanismo configura una “discriminazione indiretta” vietata.  I giudici hanno chiarito che il reddito di cittadinanza riveste una duplice natura:

  • accesso all’occupazione, una misura volta a favorire l’inserimento lavorativo;
  • prestazione sociale essenziale, un sostegno al reddito minimo per garantire la dignità umana.

In ambedue le ipotesi il diritto dell’Unione (Direttiva 2011/95) impone la parità di trattamento tra cittadini nazionali e beneficiari di protezione internazionale.

4. Respinte le giustificazioni economiche


La Corte UE ha rigettato le tesi proposte dal governo italiano, secondo cui l’onere amministrativo ed economico del sussidio giustificherebbe la limitazione ai soli soggetti “ben integrati”. La pronuncia evidenzia come i costi per lo Stato risultino identici indipendentemente dalla nazionalità del beneficiario e che il diritto alla parità di trattamento non può essere subordinato a criteri (quali la durata del soggiorno) non previsti dal legislatore europeo. Altresì, subordinare un livello minimo di sussistenza a una residenza così prolungata è in contrasto con l’indole medesima dello status di protezione internazionale, che per definizione può non essere permanente.

5. Le conseguenze della decisione


La decisione della Corte di Giustizia non risolve in modo diretto la causa nazionale, bensì vincola il giudice italiano, ma anche tutti i giudici dell’Unione che affrontino casi simili, a interpretare le norme interne in conformità con questo pronunciamento. Il requisito dei dieci anni dovrà, quindi, essere disapplicato per garantire ai beneficiari di protezione internazionale l’accesso alla misura di sostegno.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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