CPR e trasparenza: il TAR boccia il diniego basato su “clamore mediatico”

Il TAR Lazio annulla il diniego di accesso ai CPR: limiti alla discrezionalità amministrativa e centralità della trasparenza.

Redazione 05/05/26
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Con la sentenza n. 4669 del 13 marzo 2026, il TAR Lazio affronta un tema di grande rilievo sistemico: l’accesso ai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), in particolare nel contesto delle strutture realizzate in Albania in attuazione del Protocollo Italia-Albania del 2023. La decisione si segnala per la chiarezza con cui delimita i poteri dell’amministrazione, ribadendo che le esigenze di ordine e sicurezza pubblica non possono tradursi in un diniego generico e indefinito, specie quando sono in gioco prerogative riconosciute anche a livello eurounitario. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

TAR Lazio – sentenza n. 4669 del 13-03-2026

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Indice

1. Accesso ai CPR: un diritto a copertura multilivello


Il Collegio ricostruisce il quadro normativo evidenziando la convergenza tra fonti europee e nazionali. Le direttive 2008/115/CE e 2013/33/UE garantiscono infatti alle organizzazioni competenti la possibilità di accedere ai centri di trattenimento, pur consentendo limitazioni giustificate. Analoga previsione si rinviene nell’art. 7 del d.lgs. 142/2015, che ammette l’accesso anche ai rappresentanti di enti impegnati nella tutela dei diritti dei migranti.
La conseguenza è netta: l’accesso ai CPR non è una mera facoltà concessa discrezionalmente dall’amministrazione, ma un interesse qualificato, protetto da un sistema normativo multilivello. Eventuali restrizioni devono dunque essere interpretate in senso rigoroso e non possono svuotare il diritto di contenuto. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

VOLUME

Immigrazione, asilo e cittadinanza

Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.

 

Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore

2. Sicurezza pubblica e motivazione: il no del TAR ai dinieghi generici


Il cuore della decisione risiede nella valutazione del diniego opposto dalla Prefettura di Roma, fondato su generiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica, nonché sul “clamore mediatico” relativo ai CPR. Il TAR censura tale impostazione, qualificando la motivazione come apodittica e insufficiente.
Secondo il Collegio, il richiamo a esigenze di sicurezza è legittimo solo se accompagnato da elementi concreti, attuali e specifici. Non è sufficiente una formula di stile o un riferimento indeterminato al contesto mediatico. In assenza di tali elementi, il provvedimento si risolve in una motivazione apparente, incapace di giustificare la compressione del diritto di accesso.

3. Limitazione sì, impedimento no: il confine invalicabile


Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la distinzione tra limitazione e impedimento dell’accesso. La normativa consente all’amministrazione di introdurre restrizioni per ragioni organizzative o di sicurezza, ma tali limitazioni non possono tradursi in un divieto assoluto o sine die.
Il TAR chiarisce che, anche in presenza di criticità, l’amministrazione avrebbe potuto al più differire la visita, non negarla integralmente. Il diniego impugnato, invece, impediva in modo indeterminato l’accesso, risultando così incompatibile con il quadro normativo di riferimento.

4. Il ruolo delle ONG e la posizione qualificata di ASGI


Particolare rilievo assume la valorizzazione della posizione dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI). Il TAR riconosce che l’associazione, in quanto ente del terzo settore con finalità statutarie di tutela dei diritti dei migranti, è portatrice di un interesse qualificato all’accesso.
L’amministrazione, tuttavia, non ha adeguatamente considerato né la natura dell’ente né la sua consolidata attività. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che riconosce alle organizzazioni di settore un ruolo essenziale nel controllo delle condizioni di trattenimento e nella tutela dei diritti fondamentali.

5. Garanzie procedimentali e partecipazione: la violazione dell’art. 10-bis


Ulteriore profilo di illegittimità riguarda la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’omissione ha impedito all’associazione di partecipare al procedimento e di formulare osservazioni, incidendo negativamente sulla correttezza dell’iter amministrativo.
Il TAR sottolinea che il provvedimento non aveva natura vincolata e che, pertanto, la partecipazione procedimentale costituiva un passaggio essenziale. La violazione di tale garanzia rafforza il giudizio di illegittimità complessiva del diniego.

6. Conclusioni: verso una maggiore trasparenza amministrativa


La sentenza in esame rappresenta un importante arresto in materia di accesso ai CPR, ponendo un argine all’uso estensivo e indeterminato delle ragioni di sicurezza pubblica. Il TAR non nega la possibilità di limitazioni, ma ne circoscrive rigorosamente l’ambito, imponendo un onere motivazionale puntuale e una valutazione concreta del caso.
L’annullamento del diniego, accompagnato dalla possibilità di un eventuale differimento motivato, delinea un equilibrio tra esigenze di sicurezza e trasparenza amministrativa. In tale prospettiva, la decisione rafforza il ruolo delle organizzazioni della società civile come strumenti di controllo e garanzia dei diritti fondamentali nei contesti più sensibili del sistema migratorio.

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