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Indice
- 1. La questione: errato modo con cui si è giunti a emettere nel secondo grado di giudizio una decisione contraria rispetto a quella assolutoria di primo grado
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: sentenza di condanna dopo assoluzione: obbligo di confutare specificamente le ragioni dell’assoluzione e motivare le scelte probatorie divergenti
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1. La questione: errato modo con cui si è giunti a emettere nel secondo grado di giudizio una decisione contraria rispetto a quella assolutoria di primo grado
La Corte di Appello di Catanzaro, aveva – su appello del P.m. e della parte civile – in riforma di una pronuncia assolutoria emessa nel primo grado di giudizio, dichiarato gli imputati non punibili per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui uno dei capi di accusa, condannandoli al risarcimento, in solido, del danno in favore della costituita parte civile, liquidandolo in euro 2.500 oltre che al rimborso delle spese dalla medesima sostenute, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli accusati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva che, in grado di appello, a seguito di rinnovazione dell’istruttoria limitatamente all’escussione della persona offesa, e di un teste di P.G., la Corte territoriale era pervenuta ad una decisione contraria rispetto a quella assolutoria di primo grado, affermando la penale responsabilità degli imputati per il reato di minaccia, pur pronunciando declaratoria di non punibilità per essere il fatto di particolare tenuità. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, “dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti”, questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e “della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati” (cfr., per tutte, Cass. sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Cass. sez. un, n. 33748 del 12/07/2005).
3. Conclusioni: sentenza di condanna dopo assoluzione: obbligo di confutare specificamente le ragioni dell’assoluzione e motivare le scelte probatorie divergenti
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, nella sentenza di condanna, che ribalta la decisione assolutoria di primo grado, debbano essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che, nella sentenza di condanna che riforma l’assoluzione di primo grado, occorre confutare in maniera specifica e motivata le principali argomentazioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione assolutoria.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si verifichi una riforma di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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