È stato presentato il 16 aprile del corrente anno un disegno di legge con cui ci si propone di intervenire in materia di omicidio stradale e lesioni personali stradali, vale a dire il progetto normativo A.C. 229.
Orbene, fermo restando che la “presente proposta di legge intende modificare alcune disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, istitutiva del reato di «omicidio stradale»” (Relazione di accompagnamento riguarda il disegno di legge A.C. 229, in camera.it, p. 1), scopo di questo scritto è quello di vedere sinteticamente le novità contemplate in siffatto progetto normativo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Codice penale: riduzione delle pene e abrogazione di alcune aggravanti
- 2. Procedura penale: stop all’arresto in flagranza per alcune fattispecie
- 3. Codice della strada: revoca della patente e nuove regole accessorie
- 4. Considerazioni finali sull’iter del provvedimento
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1. Codice penale: riduzione delle pene e abrogazione di alcune aggravanti
L’art. 1 del disegno di legge A.C. 229 modifica il codice penale nei seguenti termini: “1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 589-bis: 1) al secondo comma, le parole: «da otto a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni»; 2) al terzo comma, le parole: «La stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena da tre a otto anni»; 3) al quarto comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
4) l’ottavo comma è abrogato; b) all’articolo 590-bis: 1) al secondo comma, le parole da: «tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravissime»; 2) al quarto comma, le parole: «da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a due anni per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a due anni per le lesioni gravissime»; 3) l’ottavo comma è abrogato; c) all’articolo 590-ter, le parole: «inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a due anni»; d) l’articolo 590-quater è abrogato”.
Laddove tale articolo venisse approvato così com’è, verrebbero dunque a determinarsi le seguenti novità normative: a) per quanto riguarda il reato di omicidio stradale, in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 589-bis, co. 2, cod. pen., ossia nel caso in cui taluno, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona, la pena viene ridotta da otto a dodici anni a da tre a dieci anni; b) sempre in riferimento all’omicidio stradale, in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 589-bis, co. 3, cod. pen., vale a dire allorché un conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unità da diporto di cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, versando in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, la pena viene determinata specificatamente per tale peculiare situazione nella misura pari ad una pena detentiva che varia da tre a otto anni; c) ancora una volta a proposito dell’omicidio stradale, in riferimento, infine, all’art. 589-bis, co. 4, cod. pen., cioè allorquando una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, la sanzione detentiva viene ridotta da cinque a dieci anni a da tre a sette anni; d) viene abrogato il comma ottavo dell’art. 589-bis cod. pen., il quale attualmente prevede quanto segue: “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”; e) per quanto invece attiene il reato di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime, a proposito dell’art. 590-bis, co. 2, cod. pen., ovverossia qualora chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è previsto, anche in tale caso, un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime, come attualmente preveduto, ad una misura che invece varia da uno a tre anni per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravissime; f) sempre per le lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime, ma in relazione all’ipotesi dell’art. 590-bis, co. 4, cod. pen., vale a dire laddove chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, la sanzione detentiva attualmente contemplata, ossia da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime, viene determinata in una quantità inferiore, ossia da un anno a due anni per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a due anni per le lesioni gravissime; g) si abroga l’art. 590-bis, co. 8, cod. pen., ai sensi del quale: “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette”; h) per il delitto di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche, in riferimento alla pena prevista dall’art. 590-ter cod. pen., in riferimento al minimo edittale, attualmente quantificato in una misura non inferiore a tre anni di reclusione, tale “asticella” viene abbassata a due anni; i) viene abrogato l’art. 590-quater cod. pen., il quale attualmente stabilisce quanto sussegue: “Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti”. 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2. Procedura penale: stop all’arresto in flagranza per alcune fattispecie
In materia di procedura penale, l’art. 2 del disegno di legge A.C. 229 dispone quanto segue: “1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 380, comma 2, la lettera m-quater) è abrogata; b) all’articolo 381, comma 2, la lettera m-quinquies) è abrogata”.
Quindi, per effetto di tale precetto normativo, ci si propone di: I) escludere, dal novero dei reati per quali è possibile procedere all’arresto obbligatorio in flagranza di reato, il delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, anche laddove il conducente non si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e non si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria (come attualmente richiesto, come eccezione al ricorrere di siffatto reato, secondo quanto stabilito dal vigente art. 380, co. 2, lett. m-quater, cod. proc. pen.); II) espungere, dal novero degli illeciti penali per i quali è ora possibile procedere all’arresto facoltativo in flagranza di reato, il delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale (come attualmente sancito dall’art. 381, co. 2, lett. m-quinquies, cod. proc. pen.).
3. Codice della strada: revoca della patente e nuove regole accessorie
Per quanto attiene il codice della strada, l’art. 3 del disegno di legge A.C. 229 interviene su di esso nei seguenti termini: “1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-ter dell’articolo 219 è sostituito dal seguente:
«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato»; b) all’articolo 222: 1) al comma 2, dopo le parole: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «ove l’autore, successivamente al fatto, si sia dato alla fuga»; 2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che sia decorso un periodo di tempo pari alla pena principale, anche se condizionalmente sospesa»; 3) il comma 3-ter è abrogato; c) il comma 2 dell’articolo 223 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni»”.
Pertanto, alla luce di tali precetti normativi, si segnalano le seguenti novità (ovviamente che si tramuteranno in statuizioni aventi forza di legge laddove la normativa qui in esame verrà approvata dal Parlamento): 1) in riferimento a quanto statuito dall’art. 219, co. 3-ter, d.lgs. n. 285 del 1992, da un lato, la revoca della patente di guida sarebbe prevista solo a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186-bis e 187 del d.lgs. n. 285 del 1992, e non più a proposito dell’art. 186 del d.lgs. n. 285 (come stabilito attualmente), dall’altro, la possibile di conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, di norma vietata, non sarebbe consentita in relazione a quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222 del d.lgs. n. 285 del 1992 (com’è previsto ora); 2) se è attualmente sancito che alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida, per effetto di questa proposta di legge, ci si propone di inserire una condizione, senza la quale non rileverebbero siffatti illeciti penali ai fini di codesta revoca, ovvero si richiede che colui che commette uno di tali delitti, successivamente al fatto, si sia dato alla fuga; 3) se è ora preveduto che, nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non possa conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca (primo periodo), e tale “termine è elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice” (secondo periodo), fermo restando che il “termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga” (terzo periodo), con il progetto normativo qui in esame, ci si propone di riformulare tale comma, nel senso di stabilire unicamente che, nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 (ossia la revoca della patente di guida), l’interessato non possa conseguire una nuova patente prima che sia decorso un periodo di tempo pari alla pena principale, anche se condizionalmente sospesa; 4) verrebbe abrogato il comma 3-ter sempre di questo articolo 222 (a mente del quale: “Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga”); 5) a proposito dell’art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992, se, al comma secondo, è ora disposto che le “disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale” (primo periodo) e che la “trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro” (secondo periodo), oltre che a essere enunciato, da un lato, che il “prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni” (terzo periodo), dall’altro, che nei “casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni” (quarto periodo), da un altro lato ancora, che, in “caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni” (quinto periodo), con il disegno di legge qui in rassegna, si intende sostituire tale comma con uno secondo il quale è innanzitutto disposto che le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale, per poi essere stabilito che: I) la trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro; II) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni; III) nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni.
4. Considerazioni finali sull’iter del provvedimento
Questa sono in sostanza le novità che connotano siffatto disegno di legge.
Non resta dunque che attendere di vedere se tale progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.
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