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Indice
1. Il caso: prescrizione in appello e mancata rinnovazione istruttoria
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati per i quali l’imputato era stato condannato in primo grado.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. conseguente alla mancata rinnovazione dell’istruttoria nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e documentali. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La decisione della Cassazione: quando le prove sono decisive
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale costituiscono prove decisive, al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020; Sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014).
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3. Conclusioni: rilevanza delle dichiarazioni sull’esito del giudizio
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa quali prove possano considerarsi decisive ai fini della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che sono qualificabili alla stregua di prove decisive, ai fini della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, le dichiarazioni che hanno determinato, o anche solo contribuito, all’assoluzione in primo grado e che risultano, nonostante altre fonti probatorie, potenzialmente idonee a influire sull’esito del giudizio
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se una prova rivesti siffatto carattere di decisività.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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