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Indice
- 1. Il caso concreto: appello, prescrizione e confisca urbanistica
- 2. Le questioni di costituzionalità: confisca e presunzione di innocenza
- 3. Perché la Consulta ha respinto i dubbi sull’art. 578-bis c.p.p.
- 4. Gli effetti della decisione: resta ferma la confisca in appello
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- Note
1. Il caso concreto: appello, prescrizione e confisca urbanistica
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima penale, era chiamata a decidere su un appello proposto da due imputati ritenuti in primo grado responsabili dei reati di cui agli artt. 30, 44, comma 1, lettera c), e 95 t.u. edilizia, per aver realizzato, in assenza di permesso, un complesso intervento di trasformazione urbanistica e edilizia, qualificabile come lottizzazione abusiva, con violazione altresì delle disposizioni di cui al Capo IV del medesimo testo unico.
In particolare, ambedue gli accusati erano sono stati condannati alla pena di dieci mesi di arresto e di 37.500,00 euro di ammenda, con ordine di demolizione delle opere eseguite, ed è stata altresì disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 44, comma 2, t.u. edilizia, la confisca dell’area e delle opere abusivamente costruite.
Ebbene, a fronte del fatto che gli atti di appello presentati dai difensori degli imputati chiedevano l’assoluzione degli stessi e la revoca della confisca, la Corte territoriale salentina rilevava, tuttavia, che i reati risulterebbero estinti per prescrizione, individuandone la data di commissione nel giorno del sequestro dell’area e delle opere (9 agosto 2018) ed essendo decorso il termine massimo di cinque anni, fermo restando che non risulterebbe però che l’estinzione del reato per prescrizione sia maturata in data antecedente all’esercizio dell’azione penale, il che avrebbe precluso la possibilità di disporre la confisca.
Esponeva pertanto la Corte di Appello di Lecce che l’intervenuta prescrizione dei reati comporterebbe il venir meno dell’ordine di demolizione delle opere abusive, mentre, facendo applicazione del censurato art. 578-bis cod. proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, dovrebbe essere mantenuta la confisca già disposta in primo grado, ove sia accertata la sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di lottizzazione abusiva, richiamandosi a tal riguardo la sentenza della Consulta n. 182 del 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen., sollevate in riferimento ai medesimi parametri oggi evocati a sostegno della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen., osservandosi al contempo che tale sentenza, nella comparazione con la disposizione in quel caso censurata, ha rimarcato che l’art. 578-bis cod. proc. pen. prevede il «previo accertamento della responsabilità dell’imputato», presupponendo, ai fini della sua applicazione, che nel grado precedente sia stata ordinata la «confisca in casi particolari» prevista dal primo comma dell’art. 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., e quindi richiedendo al giudice dell’impugnazione penale, in seguito alla sopravvenuta causa estintiva del reato (per prescrizione o amnistia), la verifica della sussistenza dei presupposti di una sanzione avente natura punitiva secondo i canoni interpretativi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo mentre, quanto alla natura di «pena» ai sensi dell’art. 7 CEDU della confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, t.u. edilizia, si teneva a mente la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, 28 giugno 2018, GIEM srl e altri contro Italia.
Ordunque, alla luce di tale stato delle cose, si rappresentava, quindi, che il diritto vivente imporrebbe al giudice di appello, che debba decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca urbanistica ex art. 44, comma 2, t.u. edilizia, di accertare la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato estinto di lottizzazione abusiva, verificandone tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, il che comportava, ad avviso dei giudici di seconde cure, per la rilevanza del dubbio di coerenza dell’art. 578-bis cod. proc. pen. con il diritto fondamentale al rispetto della presunzione di innocenza sancito dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE e dall’art. 48 CDFUE, quali parametri interposti in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le questioni di costituzionalità: confisca e presunzione di innocenza
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, la Corte territoriale salentina sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente» (si citava Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, 30 gennaio-30 aprile 2020, n. 13539), prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. (Testo A)», il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Nel dettaglio, ad avviso della Corte rimettente, il citato art. 578-bis cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché con lo stesso art. 117, primo comma, e con l’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Più nel particolare, con riguardo al parametro convenzionale, l’ordinanza di rimessione riportava un ampio stralcio del testo della sentenza della Corte EDU, prima sezione, 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, che ha ravvisato la violazione dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU nella conferma della confisca di beni disposta dal giudice d’appello nonostante il proscioglimento per prescrizione del reato, e ciò sulla base della considerazione che, per confermare la confisca, il giudice d’appello aveva ribadito la responsabilità penale dell’imputato, denotandosi contestualmente come la Corte di Strasburgo abbia ritenuto in questo modo violato il cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, in base al quale la persona assolta da un’accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, non può essere trattata dai pubblici ufficiali o dalle autorità come se fosse colpevole del reato di cui è stata accusata, oltre a essere menzionati altri precedenti della Corte EDU (tra cui Corte di Strasburgo, grande camera, sentenza 11 giugno 2024, Nealon e Hallam contro Regno Unito), traendo dalla giurisprudenza convenzionale la conclusione che «[c]iò che conta, al fine di tutelare la presunzione di innocenza del (già) imputato, è che il giudice che si pronuncerà sul risarcimento del danno o sulla confisca, sia che si tratti dello stesso giudice che si è pronunciato sull’imputazione penale nell’ambito del medesimo procedimento, ovvero altro giudice (o altra pubblica autorità) in diverso procedimento, non affermino in alcun modo che il risarcimento del danno o la confisca siano conseguenza della ritenuta penale responsabilità dell’imputato».
Quindi, il giudice a quo, considerata l’attribuzione della natura di «pena», ai sensi dell’art. 7 CEDU, alla confisca urbanistica (nel senso già evidenziato in precedenza), osservava che la stessa può essere disposta anche all’esito di un giudizio che non ha la natura di «procedimento penale»; ove tuttavia detta confisca venga disposta nell’ambito di un procedimento penale, che si chiude con sentenza di assoluzione o di estinzione del reato per prescrizione, sul presupposto del riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, si verificherebbe la paventata violazione dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU., fermo restando che, a quest’ultima conseguenza, sempre secondo il rimettente, condurrebbe l’applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., essendo comunque preclusa – alla luce delle indicazioni fornite da questa stessa Corte nella citata sentenza n. 182 del 2021 – una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della disposizione censurata.
Ciò posto, la necessità che la decisione sull’impugnazione ai soli effetti della confisca sia accompagnata dall’accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, peraltro estinto per prescrizione, emergerebbe, secondo l’ordinanza di rimessione, con particolare riguardo alla confisca urbanistica, dalla sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione n. 13539 del 2020, tenuto conto altresì del fatto che, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2021 (punti 3.4.2. e 5.2. del Considerato in diritto), sempre secondo la Corte rimettente, si trarrebbe conferma che con l’applicazione della confisca urbanistica il giudice penale interverrebbe in via tendenzialmente suppletiva rispetto alle determinazioni dell’autorità amministrativa comunale ai sensi dell’art. 30, commi 7 e 8, t.u. edilizia.
Chiarito ciò, l’ordinanza in questione esaminava quindi l’art. 578-bis cod. proc. pen. anche sotto il profilo dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, assumendo che la sua applicazione leda il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza come riconosciuto e garantito dall’art. 48 CDFUE, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, emanata, ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo l’interpretazione in più occasioni datane dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, argomentandosi pure in ordine alla direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, che sostituisce la direttiva (UE) 2014/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
Se però l’art. 15 (Confisca non basata sulla condanna) della direttiva 2024/1260/UE prevede che la confisca possa essere disposta anche quando il procedimento penale sia stato avviato, ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di determinate circostanze, tra cui quella che i termini di prescrizione per il reato stabiliti dal diritto nazionale siano inferiori a 15 anni e siano scaduti dopo l’avvio del procedimento penale (paragrafo 1, lettera d), il giudice a quo avvertiva, tuttavia, la direttiva 2024/1260/UE impone agli Stati membri obblighi di armonizzazione sostanziale delle relative discipline limitatamente all’ambito dei reati specificamente menzionati (art. 2), tra i quali non rientra quello di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), t.u. edilizia. Inoltre, dai considerando n. 46 e n. 51 della direttiva sarebbe comunque fatto salvo il rispetto della presunzione di innocenza sancito dall’art. 48 CDFUE, in guisa tale che, quale effetto dell’accoglimento delle sollevate questioni, il rimettente prefigurava che il giudice di appello (o la Corte di Cassazione) dovrebbe limitarsi a constatare la sopravvenuta causa estintiva ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e a revocare la disposta confisca, ferma restando la possibilità da parte della competente autorità amministrativa di provvedere a norma dell’art. 30 t.u. edilizia, nel rispetto dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU.
3. Perché la Consulta ha respinto i dubbi sull’art. 578-bis c.p.p.
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e le vicende, giurisprudenziali e normative, che hanno preceduto l’introduzione nell’ordinamento nazionale, a opera dall’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», dell’art. 578-bis cod. proc. pen., ove si dispone che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, «previo accertamento della responsabilità dell’imputato», e considerato che pure la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ribadire che la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, non è preclusa dalla prescrizione del reato, ma richiede comunque che sia accertata la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato la più ampia partecipazione degli interessati e che abbia verificato l’esistenza di profili quantomeno di colpa dei soggetti nei confronti dei quali la misura è destinata a incidere, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa estintiva, il giudizio non può, in forza dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenze 11 giugno-10 ottobre 2025, n. 33526, 13 novembre 2024-27 febbraio 2025, n. 8067, 14 dicembre 2023-19 marzo 2024, n. 11389, 19 gennaio-6 marzo 2024, n. 9456, 11-24 ottobre 2023, n. 43235 e 25 febbraio-23 aprile 2021, n. 15310) – giungeva a ritenere come il quadro normativo e giurisprudenziale consenta di affermare che nell’ordinamento interno, allorquando il reato sia prescritto e il giudice di appello o la Corte di Cassazione debbano pronunciarsi sulla impugnazione avverso una decisione che abbia condannato l’imputato e abbia contestualmente disposto la confisca obbligatoria, la pronuncia sul mantenimento della confisca stessa postula che il giudice proceda all’apprezzamento della sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, accertando quindi la responsabilità, senza ulteriore specificazione, dell’imputato.
Premesso ciò, il Giudice delle leggi reputava le questioni suesposte infondate, evidenziandosi innanzitutto a tal riguardo che la norma censurata, prevedendo che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, «previo accertamento della responsabilità dell’imputato», non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza (quanto, in particolare, al cosiddetto secondo aspetto della stessa), come declinato nel sistema convenzionale dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea, per poi farsi subito dopo presente che, se la decisione sull’impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU, giacché la stessa non equivale all’attribuzione di una “responsabilità penale” al prosciolto, i«mputare una responsabilità penale a una persona significa manifestare l’opinione che la stessa è colpevole in base alla norma che disciplina l’accertamento di colpevolezza, il che lascia supporre che l’esito del processo penale avrebbe dovuto essere differente» (sentenza n. 2 del 2026, la responsabilità oggetto di accertamento ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., deve invece intendersi come mera ascrizione della misura ablativa a chi pure è stato prosciolto dall’imputazione penale visto che, nel caso oggetto del giudizio a quo, ad esempio, è oggetto di accertamento l’effettiva sussistenza della fattispecie di lottizzazione abusiva ex art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi (in tal senso, sentenze n. 49 del 2015, n. 239 del 2009 e n. 85 del 2008).
Il giudice di appello o la Corte di Cassazione non possono, dunque, per la Corte, al fine di applicare l’art. 578-bis cod. proc. pen., adombrare in motivazione che il processo penale, definito con la dichiarazione di estinzione del reato, si sarebbe dovuto concludere in modo diverso.
Ciò posto, si notava oltre tutto come, di recente, la medesima Consulta abbia dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., sollevate anche in quel caso dalla Corte d’appello di Lecce, con riferimento ai medesimi parametri interposti di fonte convenzionale (art. 6, paragrafo 2, CEDU) e unionale (artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, e art. 48 CDFUE) evocati nel presente giudizio (sentenza n. 2 del 2026).
In particolare, in quella occasione, si rammentava come sia stato rilevato che «nella sentenza […] 11 giugno 2024, Nealon e Hallam contro Regno Unito, la Corte EDU ha precisato che, ai fini della garanzia del cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, non ha alcun rilievo, né ai fini del giudizio per il risarcimento del danno da reato, né ai fini degli altri processi extra-penali, distinguere tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere, e che la violazione della regola convenzionale si verifica allorché tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale al soggetto già assolto».
Più nel dettaglio, nel tracciare gli effetti extra-penali dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU, la sentenza della Grande camera resa nella causa Nealon e Hallam ha ammonito a valutare «globalmente», nel loro complesso, le decisioni nazionali, calandole all’interno dell’ordinamento di provenienza, e ha specificato che ciò che deve ritenersi precluso al giudice che decida sugli effetti civili o amministrativi del reato è l’indebita attribuzione alla persona assolta della responsabilità penale sul presupposto della erroneità del suo proscioglimento, sicché emerga la sensazione che il medesimo processo penale avrebbe dovuto concludersi diversamente secondo lo standard di quello stesso giudizio (paragrafo 168).
Del resto, sempre per i giudici di legittimità costituzionale, nel complesso equilibrio del rapporto tra decisione del giudice dell’impugnazione penale sugli effetti civili o sulla confisca e obblighi dello stesso di pronunciare sentenza di assoluzione, non può accettarsi un esito interpretativo che, nel perseguire la salvaguardia del cosiddetto secondo profilo della presunzione di innocenza, trascuri o subordini le esigenze costituzionali e convenzionali correlate al “primo profilo” della stessa garanzia e al diritto di difesa, dal momento che, rispetto al lungo ed elaborato percorso ermeneutico che ha condotto all’introduzione del censurato art. 578-bis cod. proc. pen., in nome della garanzia che l’applicazione della confisca urbanistica, nel caso della prescrizione del reato, postuli comunque l’accertamento giudiziale della responsabilità e della colpevolezza di chi la subisce, sarebbe contraddittorio, per le ravvisate esigenze di tutela del secondo aspetto del diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, sottrarre al giudice dell’impugnazione penale o, comunque, limitare il suo potere di valutare, secondo adeguati standard probatori, l’an e il quomodo della misura ablatoria, rendendo la stessa applicabile automaticamente sol che sia verificato il fatto obiettivo costituito dall’illiceità dell’opera.
Oltre a ciò era per di più rilevato come non risulti peraltro nemmeno metodologicamente corretto, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte rimettente, astrarre il significato da attribuire alla presunzione di innocenza di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU alla stregua non della acquisita interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quanto soltanto della applicazione dei principi stessi fatta nella sentenza Episcopo e Bassani, in un caso avente a oggetto una confisca diversa da quella che è in questa sede in discussione, e avente comunque tratti del tutto peculiari, visto che i due casi decisi da tale sentenza riguardavano la confisca dei beni dei ricorrenti, ordinata, nonostante la prescrizione del reato, in quanto considerati proventi diretti del reato a norma dell’art. 322-ter cod. pen., e non solo beni dei quali era stata accertata la mera origine illecita.
In particolare, nel primo caso, dopo che il Tribunale competente aveva condannato l’imputato e disposto la confisca di beni equivalenti al profitto dei reati, la Corte di Appello aveva dichiarato la prescrizione degli stessi, aveva escluso di dover pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e aveva ordinato la confisca dell’immobile provento di reato, ritenendo espressamente «accertata la responsabilità penale» dell’imputato per effetto della condanna di primo grado, poi seguita dall’estinzione per prescrizione.
La Corte EDU, invece, dal canto suo, ha ravvisato, con riguardo al primo ricorrente, la violazione dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU, in quanto l’attribuzione della responsabilità penale operata nonostante fosse stata dichiarata la prescrizione («despite the discontinuation of the proceedings») aveva leso il suo diritto di essere presunto innocente nel secondo aspetto convenzionale, dato che la sentenza Episcopo e Bassani ha ribadito che l’art. 6, paragrafo 2, CEDU appresta dapprima una garanzia procedurale nel contesto del processo penale e inoltre disvela un secondo aspetto, che opera dopo la garanzia volta a prevenire un’iniqua condanna e il cui fine è quello di proteggere le persone che sono state assolte da un’accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, dall’essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato di cui sono state accusate (paragrafo 122).
In particolare, la citata sentenza ha ribadito che una decisione giudiziaria può rispecchiare l’opinione che il ricorrente sia colpevole anche in assenza di una formale constatazione della colpevolezza, essendo sufficiente che alcuni degli argomenti utilizzati suggeriscano che l’imputato sia colpevole (paragrafo 124), tanto più se si considera che, proprio per questo, sempre sulla scorta della sentenza resa nella causa Nealon e Hallam, è stato riaffermato che, nei casi concernenti il rispetto della presunzione di innocenza, il linguaggio utilizzato da chi adotta la decisione è di importanza cruciale nel valutare la compatibilità della decisione stessa e della sua motivazione con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU, dovendosi tenere conto, a tale riguardo, della natura e del contesto del particolare procedimento in cui sono state effettuate le dichiarazioni contestate, al fine di determinarne il vero significato, fermo che anche l’uso di un linguaggio infelice può non integrare una violazione della norma convenzionale (paragrafo 125).
La Corte EDU, in effetti, oltre a ritenersi ben consapevole del crescente ricorso – sia ai sensi dell’ordinamento giuridico interno che a livello internazionale – a forme di confisca non basate su una condanna, confermando il convincimento che la protezione offerta dal secondo aspetto dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU non deve essere interpretata in modo da precludere ai tribunali nazionali di occuparsi degli stessi fatti decisi nei procedimenti penali al fine di disporre confische, purché non attribuiscano all’interessato la responsabilità penale (paragrafo 129), facendo applicazione di tali principi al caso di specie, pur evidenziando che il primo ricorrente non aveva fatto questione dello specifico linguaggio utilizzato nelle sentenze dei tribunali interni, ha, nondimeno, ritenuto di dover valutare se tali sentenze avessero comportato un’attribuzione della responsabilità penale al ricorrente e, a tal fine, è apparso dirimente come la Corte di Appello avesse constatato che il ricorrente era stato condannato in primo grado e che, in sede di gravame, tale constatazione di responsabilità fosse rimasta sostanzialmente inalterata, con ciò soddisfacendo il requisito dell’accertamento occorrente per disporre la confisca dei beni, fermo restando però che, in tal modo, la dichiarazione dei giudici italiani, consistente nell’attribuzione per relationem all’imputato prosciolto della responsabilità “penale” accertata in primo grado con la condanna, denotava comunque un chiaro indizio del fatto che la confisca era stata disposta perché il ricorrente era stato considerato penalmente responsabile (paragrafo 133).
Precisato ciò, per la Consulta, è allora evidente che, nella sentenza Episcopo e Bassani, al fine di ravvisare la violazione dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU, con riferimento alla portata sostanziale della presunzione d’innocenza, sono venuti in rilievo il carattere non strettamente necessario della condanna per consentire quella confisca, nonché le affermazioni fatte e il linguaggio adoperato nella concreta fattispecie dai giudici nazionali, all’esigenza di salvaguardare la presunzione di innocenza rispetto al linguaggio adoperato nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, fino a quando la colpevolezza non sia stata irrevocabilmente accertata, assolve l’art. 115-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», trattandosi, peraltro, di un criterio di redazione degli atti non coincidente con la prospettiva del descritto “secondo significato” della presunzione d’innocenza, la cui sfera d’azione si riverbera, altresì, sugli altri procedimenti, anche di natura diversa, aventi un legame indiretto con la vicenda già trattata in sede penale, ove vengono in rilievo, piuttosto, le garanzie difensive dell’interessato e l’eventuale tutela della reputazione dello stesso.
Se, di conseguenza, la sentenza Episcopo e Bassani stigmatizza, quindi, una difettosa applicazione, valutata ex post, alla luce della formulazione adottata dal giudice nazionale, del requisito del «previo accertamento della responsabilità dell’imputato», al quale il giudice dell’impugnazione in sede di decisione sulla confisca in casi particolari nell’ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, deve comunque procedere, ma che non è di per sé imputabile all’art. 578-bis cod. proc. pen., tale previsione, alla luce di quanto esposto in precedenza, si rivela pur sempre, anzi si allinea, al medesimo significato desumibile dalle norme convenzionali, essendo ciò che porta a ritenere che da essa non derivi alcuna lesione sistemica del secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU.
Deve, allora, escludersi, per la Corte costituzionale che, dalla richiamata giurisprudenza della Corte EDU, emergano elementi che possano indurre a ritenere violato il parametro convenzionale interposto dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU e, quale conseguenza, a dichiarare costituzionalmente illegittima la norma interna, ove, come imposto dall’art. 578-bis cod. proc. pen., il giudice d’appello decida sull’impugnazione ai soli effetti della confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, t.u. edilizia, accertando la responsabilità dell’imputato.
Chiarito ciò, a questo punto della disamina, il Giudice delle leggi stimava inoltre significativo considerare altresì che, quale effetto dell’accoglimento delle sollevate questioni, il rimettente prefigurava che il giudice d’appello (o la Corte di Cassazione) dovrebbe limitarsi a constatare la sopravvenuta causa estintiva del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e a revocare la disposta confisca, ferma restando la possibilità da parte della competente autorità amministrativa di provvedere a norma dell’art. 30 t.u. edilizia, nel rispetto dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU.
Ma, proprio alla luce di tale considerazione prettamente giuridica, i giudici di legittimità costituzionale reputavano allora incomprensibile perché, per scongiurare i vulnera rappresentati rispetto alle esigenze di tutela del secondo aspetto della presunzione di innocenza convenzionale – la quale, come ricordato, opera anche al di fuori della matière pénale, proteggendo dalle pubbliche autorità la reputazione di chi sia stato assolto altresì nei procedimenti extra-penali collegati al reato –, si ritenga più rassicurante confidare nelle determinazioni dell’autorità amministrativa titolare del potere di programmazione urbanistica ed edilizia anziché nell’accertamento giudiziale del fatto condotto secondo i principi del giusto processo costituzionale e convenzionale, come supposto dall’art. 578-bis cod. proc. pen..
In effetti, una volta ricondotta all’art. 6, paragrafo 2, CEDU la necessità di valutare «globalmente» le decisioni nazionali, nell’ambito dell’ordinamento di provenienza, onde verificare che il giudice, pronunciando sugli effetti civili o amministrativi del reato, non sia pervenuto, eventualmente attraverso l’impiego d’un linguaggio infelice, a un’indebita attribuzione di responsabilità penale per l’assunta erroneità del proscioglimento, la tutela del diritto alla presunzione di innocenza non riceverebbe comunque una maggiore garanzia dalla sollecitata declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen..
Ciò posto, si notava infine come non potesse del resto sottacersi che il diritto dell’Unione – vincolato anch’esso al rispetto del diritto della presunzione di innocenza ai sensi dell’art. 48 CDFUE, da interpretarsi a sua volta alla luce dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU – obbliga gli Stati membri a disporre la confisca di beni strumentali, proventi o beni «nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia possibile farlo proseguire a causa», tra l’altro, della circostanza che «i termini di prescrizione per il reato stabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti, dopo l’avvio del procedimento penale» (art. 15, paragrafo 1, lettera d, della direttiva 2024/1260/UE), poiché la medesima disposizione stabilisce, al paragrafo 2, che la confisca debba essere disposta nei casi in cui «il procedimento penale avrebbe potuto portare a una condanna penale» e «l’organo giurisdizionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad essi connessi direttamente o indirettamente».
A prescindere dall’applicabilità o meno di questa norma alle singole confische disciplinate dall’art. 578-bis cod. proc. pen., è quindi evidente, per la Corte, che il diritto dell’Unione non solo consente, ma, in alcuni casi, impone al giudice penale, che pronuncia sentenza di prescrizione, di procedere a un compiuto accertamento sull’origine criminosa del bene al fine della sua (doverosa) confisca, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato.
Il Giudice delle leggi, pertanto, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen., sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE e all’art. 48 CDFUE.
4. Gli effetti della decisione: resta ferma la confisca in appello
Fermo restando che l’art. 578-bis cod. proc. pen., com’è noto, prevede che, quando ““è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”, con la decisione in esame, la Consulta ha dichiarato non costituzionalmente illegittimo siffatto precetto normativo nella parte in cui, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. (Testo A)», il giudice di appello (o la Corte di Cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, continuerà a competere all’organo giudicante la decisione sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato allorchè sia stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380[1].
Questa è dunque in sostanza la novità (o meglio la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.
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