Riforma art. 100 TULPS: novità su licenze e sicurezza locali

Presentato un disegno di legge volto a riformare l’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: vediamo in cosa consiste.

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Indice

1. Inquadramento della riforma e finalità del disegno di legge


È stato presentato presso la Camera dei Deputati il 1° aprile del corrente anno un progetto normativo finalizzato a emendare l’art. 100 del r.d., 18 giugno 1931, n. 773, vale a dire il disegno di legge A.C. 2793.
Orbene, secondo l’intenzione del firmatario del predetto progetto di legge, si vuole intervenire per l’appunto “sulla disciplina recata dall’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), in materia di sospensione e revoca della licenza per i pubblici esercizi, al fine di chiarirne l’ambito applicativo e di renderla maggiormente coerente con i princìpi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, senza pregiudicare le esigenze primarie di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge A.C. 2793, p. 1), nell’ottica di un rafforzamento dell’efficacia preventiva di codesto precetto normativo “al fine di renderne l’applicazione più mirata e coerente con le finalità di sicurezza pubblica, evitando, al contempo, effetti distorsivi e penalizzanti nei confronti degli esercenti che operano correttamente e collaborano attivamente alla tutela dell’ordine pubblico” (ibidem, p. 3), con ciò contribuendo “a promuovere un modello di movida più sicura, regolata e sostenibile, nell’interesse della collettività, degli operatori economici e delle istituzioni” (ibidem, p. 3).
Premesso ciò, esaminiamo quindi nel dettaglio cosa statuisce siffatto progetto di legge. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le principali modifiche all’art. 100 TULPS


Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, l’art. 1 del disegno di legge A.C. 2793 prevede a tal proposito quanto segue: “All’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini» sono inserite le seguenti: «direttamente riconducibili a comportamenti commissivi od omissivi dell’esercente o dei suoi dipendenti, accertati in modo specifico, individualizzato e sulla base di elementi oggettivi»; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Per l’adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo non è sufficiente il verificarsi, nelle aree limitrofe o nelle immediate adiacenze dell’esercizio, di condotte violente, illecite o moleste poste in essere da soggetti terzi non riconducibili all’organizzazione, alla gestione o al controllo dell’esercente, qualora lo stesso abbia adottato tutte le misure di prevenzione e di vigilanza ragionevolmente esigibili in relazione alla tipologia dell’attività
svolta e abbia tempestivamente collaborato con le autorità di pubblica sicurezza»; c) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di specifica e adeguata motivazione in ordine al nesso causale tra la condotta dell’esercente e il pericolo concreto e attuale per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini che si intende prevenire».”.
Dunque, per effetto di tali modificazioni, vi sarebbero le seguenti novità normative: 1) si precisa che “i tumulti, i gravi disordini o le situazioni di pericolo per l’ordine pubblico devono essere direttamente riconducibili a comportamenti commissivi od omissivi del titolare dell’esercizio ovvero del personale dipendente, accertati in modo specifico e sulla base di elementi oggettivi” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge A.C. 2793, p. 2); 2) si chiarisce che “il verificarsi di condotte illecite nelle aree adiacenti o limitrofe al locale, poste in essere da soggetti terzi non riconducibili all’organizzazione o al controllo dell’esercente, non può costituire, di per sé, presupposto sufficiente per l’adozione di provvedimenti di sospensione o chiusura del locale, qualora il gestore abbia adottato tutte le misure preventive ragionevolmente esigibili e abbia collaborato tempestivamente con le autorità di pubblica sicurezza” (ibidem, p. 2); 3) si rafforza “l’obbligo di fondare il provvedimento di sospensione su una motivazione specifica e rafforzata, imponendo all’autorità competente di esplicitare il nesso causale tra la condotta dell’esercente e il pericolo concreto e attuale che si intende prevenire, nonché di valutare la proporzionalità e l’adeguatezza della misura rispetto alla gravità dei fatti accertati” (ibidem, p. 2).

3. Necessità, proporzionalità e carattere residuale delle misure


L’art. 2 del disegno di legge A.C. 2793, invece, dispone quanto sussegue: “1. I provvedimenti di cui all’articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono adottati nel rispetto
dei princìpi di necessità, proporzionalità e adeguatezza rispetto alla gravità dei fatti accertati e al pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica. 2. La sospensione o la revoca della licenza costituiscono misure di carattere eccezionale e residuale e possono essere disposte esclusivamente qualora ogni altra misura meno afflittiva risulti inidonea a prevenire efficacemente il pericolo accertato”.
Tal che, per effetto di siffatto innesto normativo, si prevede come la sospensione o la chiusura dell’esercizio sia “espressamente qualificata (…) come misura di carattere eccezionale e residuale, da adottare solo qualora ogni altra soluzione meno afflittiva risulti inidonea a garantire efficacemente
la tutela dell’ordine pubblico”, stabilendosi al contempo che i provvedimenti, contemplati dalla norma giuridica emendata da parte del disegno di legge qui in commento, dovranno essere posti in essere, osservandosi i princìpi di necessità, proporzionalità e adeguatezza rispetto alla gravità dei fatti accertati e al pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica.

4. Ruolo della collaborazione tra esercenti e autorità di sicurezza


L’art. 3 del disegno di legge A.C. 2793, infine, statuisce quanto segue: “1. Nell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’autorità competente tiene conto, ai fini dell’esclusione o della mitigazione delle misure, della collaborazione attiva dell’esercente con le Forze dell’ordine, nonché della documentata adozione di misure preventive, organizzative e di vigilanza adeguate alla natura dell’attività esercitata”.
Dunque, con tale previsione di legge, si vuole valorizzare la “collaborazione attiva degli esercenti con le Forze dell’ordine e dell’adozione di misure organizzative e di vigilanza adeguate si pone come
elemento centrale della proposta di legge, (…) sul presupposto che la sicurezza dei luoghi del divertimento non può essere garantita esclusivamente attraverso strumenti repressivi, ma richiede un modello di corresponsabilità tra le autorità pubbliche e gli operatori economici”.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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