La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, co. 2, n. 1, c.p.: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il caso deciso dal GUP di Catania
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania era chiamato a pronunciarsi su una richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, presentata da un imputato del delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen. (Omicidio stradale), richiesta – in relazione alla quale il Pubblico ministero del medesimo Tribunale etneo aveva espresso il suo assenso – comportante l’applicazione della pena di anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione, subordinata al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale.
Pur tuttavia, l’imputato, in passato, aveva riportato condanne sebbene, in relazione a tutti questi precedenti, risultava l’intervenuta riabilitazione, da parte della Corte di Appello di Catania.
Ciò detto, ai fini dell’accoglimento della richiesta di applicazione della pena, risultando la stessa subordinata alla sospensione condizionale, ostava però, nel caso di specie, la previsione dell’art. 164, secondo comma, cod. pen., dal momento che tale norma – al numero 1) – esclude dal beneficio suddetto «chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione».
Orbene, a fronte di ciò, il difensore dell’imputato eccepiva l’illegittimità costituzionale della norma suddetta, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La questione di costituzionalità sollevata dal giudice rimettente (artt. 164 e 178 c.p.)
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, l’organo giudicante summenzionato sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva, superiore ai limiti di cui all’art. 163 cod. pen., anche nell’ipotesi in cui sia intervenuta riabilitazione.
In particolare, in punto di rilevanza, il giudice a quo stimava siffatta questione per l’appunto rilevante
posto che, nella specie fattispecie in esame, non ricorrevano i presupposti per il proscioglimento dell’imputato, ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice rimettente evidenzia che l’accoglimento della questione – in base alle indicazioni ricavabili dalla stessa giurisprudenza costituzionale – avrebbe «l’effetto di rimuovere la preclusione oggi opposta» dalla norma censurata, «consentendogli così di valutare nel merito» la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale; per tale ragione risulta non necessario «diffondersi sulla sussistenza dei requisiti del beneficio», e ciò «posto che tale valutazione è logicamente successiva alla rimozione della preclusione stabilita dalla disposizione censurata», visto che essa «allo stato vieta in modo assoluto» la concessione del beneficio (si citava, al riguardo, la sentenza della Consulta n. 174 del 2022).
Del pari, sempre ad avviso del giudice rimettente, non escluderebbe la rilevanza della questione la circostanza che l’imputato, «per l’età raggiunta» (trattandosi di ultraottantenne) «potrebbe non scontare la sanzione eventualmente inflittagli», e ciò, sia perché l’applicazione di una sanzione comporta – in assenza di sospensione – l’esecuzione della stessa, sia (e soprattutto) perché «la decisione circa le modalità di applicazione della sanzione è temporalmente e logicamente successiva a quella circa la sua comminazione».
Chiarito ciò, per quanto invece atteneva la non manifesta infondatezza della questione, la si riteneva tale sulla base delle rationes e dei presupposti degli istituti tanto della sospensione condizionale della pena, quanto della stessa riabilitazione, così come disciplinati dagli artt. 164 e 178 cod. pen., in particolare nell’interpretazione datane in sede di giustizia costituzionale, atteso che, con riferimento alla riabilitazione, il giudice rimettente rammentava che essa costituisce causa di estinzione della pena e degli effetti penali della condanna, «salvo che la legge disponga altrimenti» (e tale è, appunto, il caso contemplato dall’art. 164, secondo comma, numero 1, cod. pen.), fermo, però, restando che essa si pone come «uno degli strumenti di attuazione dell’art. 27 Cost. e della funzione rieducatrice della pena».
La riabilitazione, pertanto, per siffatto giudice, costituirebbe «istituto costituzionalmente necessario», configurandosi non più come «beneficio a favore del condannato», bensì come oggetto di «una vera e propria aspettativa giuridicamente tutelata a fronte delle “prove effettive e costanti di buona condotta”, cioè dell’accertamento che, dopo aver scontato la sanzione, il reo si è integrato nella comunità», ragion per cui la limitazione dell’efficacia estintiva della riabilitazione, prevista dall’ultimo inciso dell’art. 178 cod. pen., «deve essere intesa in maniera rigorosa e restrittiva», dovendo trovare giustificazione «in ragione di particolari esigenze costituzionali», nella specie ritenute insussistenti.
Ciò posto, in ordine, invece, alla sospensione condizionale della pena, il giudice a quo sottolineava l’evoluzione che essa ha conosciuto per effetto degli interventi, dapprima, della giurisprudenza costituzionale e poi del legislatore poiché, se nel testo originario dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., la sospensione condizionale costituiva un beneficio che poteva essere concesso una sola volta, la Corte costituzionale riconobbe, dapprima, «la possibilità della concessione quando il secondo reato si legasse con vincolo della continuazione a quello già precedentemente punito con pena sospesa» (sentenza n. 86 del 1970), per poi ammettere «tale possibilità anche nel caso di nuova condanna per un delitto commesso anteriormente alla precedente», sempre a condizione che «la pena da infliggere, cumulata con quella già sospesa, non sorpassasse i limiti stabiliti per l’applicabilità del beneficio» (sentenza n. 73 del 1971).
Ebbene, se, a seguito di tali pronunce, il legislatore modificava – con l’art. 12 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), come sostituito dall’articolo unico della legge di conversione 7 giugno 1974, n. 220 – il testo dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., ribadendo, in via generale, che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, ma nel contempo prevedendo che il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, possa «disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163» dello stesso codice, all’intervento del legislatore seguiva, tuttavia, una nuova declaratoria di illegittimità costituzionale, destinata a colpire (l’allora) novellato testo dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non consentiva la concessione della sospensione condizionale della pena a chi avesse già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa (permettendola solo a chi avesse già fruito, in occasione di tale condanna, della sospensione), sempre che, beninteso, la pena da infliggere, cumulata con quella già irrogata con la condanna precedente, non fosse superiore ai limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. (sentenza n. 95 del 1976).
In particolare, il Giudice delle leggi, non solo, nel porre a confronto le due situazioni (ovvero, quella di chi, precedentemente condannato, non avesse fruito della sospensione della pena, e quella di chi avesse, viceversa, goduto di tale beneficio), ritenne che a giustificare la distinzione non potesse essere il fatto che «nel secondo caso già esiste una valutazione prognostica positiva che spetta al nuovo giudice verificare, alla luce del nuovo fatto intervenuto, mentre nel primo caso esiste, al contrario, un giudizio negativo che potrebbe ritenersi convalidato e confermato dai fatti successivamente intervenuti», dato che la «commissione di un nuovo reato da parte di chi ha riportato una precedente condanna, potrebbe semmai dimostrare, coi fatti, l’erroneità della valutazione, compiuta dal primo giudice, di non recidività del reo e che quest’ultimo non merita un trattamento più favorevole» di quello riservato a chi di tale valutazione non si sia, in precedenza, giovato, ma, soprattutto, valutò come «decisivo» – secondo quanto posto in luce nell’ordinanza di rimessione – il fatto che «la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti», non apparendo, pertanto, «ragionevole condizionare l’apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole da formularsi in occasione della seconda condanna, alla valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice», e ciò non potendo «escludersi che l’esecuzione di una precedente condanna possa avere determinato l’evoluzione in senso positivo della personalità del condannato».
Su tali basi, pertanto, il giudice rimettente – ovvero, rimarcando la non conformità a Costituzione, affermata in sede di giustizia costituzionale, dell’esclusione della sospensione condizionale per il solo fatto dell’esistenza di una condanna a pena detentiva non precedentemente sospesa – reputava che questa stessa «restrittiva impostazione del codice del 1930», già censurata dalla giurisprudenza costituzionale, ispiri il divieto, previsto dall’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., di concessione della sospensione condizionale della pena in caso di precedente condanna oggetto di riabilitazione, e ciò «come se lo stigma sociale perseguiti il reo per tutta la vita ed a prescindere da qualsiasi altra considerazione», ignorando, invece, «svolgimenti in fatto che diano prova dell’allontanamento definitivo della persona dal reato e dalla “cultura” che si esprime a mezzo della sua commissione».
Ordunque, questa visione della sospensione condizionale, sosteneva il giudice a quo, sarebbe di dubbia compatibilità con i parametri costituzionali sopra richiamati giacché, secondo la Consulta, così come «l’art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» (secondo quanto richiesto, d’altra parte, dall’art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), parimenti, l’art. 27 Cost. rende il principio della finalità rieducativa della pena «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue», richiedendo, in particolare, «un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra» (sentenza n. 236 del 2016).
In questa prospettiva, pertanto, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, lungi «dall’esprimere generiche istanze indulgenziali o di immotivata “fuga dalla sanzione” nei confronti degli autori di reato», costituiscono – proseguiva il rimettente nel suo ragionamento decisorio, ripercorrendo sul punto, nuovamente, la giurisprudenza costituzionale – «istituti chiave nell’ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall’art. 27, terzo comma, Cost.».
Nel dettaglio, quanto, specificamente, alla sospensione condizionale, essa «fu sin dalla sua origine pensata come funzionale ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravità un effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso di prima condanna, l’esperienza del carcere», e ciò perché, da tempo, «la dottrina aveva, in effetti, mostrato come le pene detentive brevi – troppo brevi per provocare un cammino di rieducazione, ma già idonee a esporre il condannato all’influenza di subculture criminali e, comunque, a interrompere le sue relazioni affettive, familiari, sociali, lavorative con la comunità – producessero importanti effetti criminogeni e desocializzanti» (sentenza n. 208 del 2024).
Secondo la sentenza testé citata, rammentava sempre il giudice rimettente, l’istituto della sospensione condizionale si pone «in piena armonia con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.: finalità che la sospensione condizionale persegue, peraltro, non solo in forma negativa – evitando i menzionati effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve –, ma anche attraverso la minaccia di revoca del beneficio, che stimola l’astensione da ulteriori reati da parte del condannato durante il periodo di sospensione, nonché attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono o debbono essere imposti al condannato ai sensi dell’art. 165 cod. pen., conferendo così un contenuto risocializzativo anche “positivo” al beneficio» (così, nuovamente, la sentenza n. 208 del 2024).
La connotazione della sospensione condizionale della pena quale beneficio octroyée, proseguiva ancora il rimettente, risulta, dunque, superata dal principio di proporzionalità della pena e da quello della rieducazione del condannato.
Orbene, l’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. – poiché finisce, nei fatti, per dare prevalenza alla recidiva rispetto ad ogni altro profilo – risulterebbe di dubbia costituzionalità, comportando quell’evenienza, già censurata dalla Corte costituzionale, costituita dalla «abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato» (sentenza n. 188 del 2023).
In conclusione, sosteneva il giudice a quo, «il sistema degli artt. 178 e 164 cp risulta sbilanciato ed irrazionale in violazione del canone di ragionevolezza dell’art. 3 Cost.», in particolare «perché esclude quel potere discrezionale del giudice che, invece, gli artt. 132 e 133 cp gli attribuiscono», e inoltre perché non gli «permette di considerare le vicende successive alla consumazione del “primo” reato, il tempo trascorso tra l’uno e l’altro reato, il nesso tra gli stessi, l’intervenuta rieducazione del reo a seguito del “primo” reato», né, tra l’altro, in senso contrario, si leggeva sempre nell’ordinanza di rimessione, si sarebbe potuto invocare quanto affermato – peraltro, in epoca risalente nel tempo – dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., e ciò sul presupposto che la condotta antisociale di chi ha ottenuto la riabilitazione dimostra la persistenza nel reato e non consente un giudizio prognostico favorevole sulla sua futura astensione dal commettere ulteriori reati (Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza 25 ottobre 1974-18 marzo 1975, n. 3019) dato che tale esito, oltre che «in contrasto con la personalizzazione della pena», la quale respinge – sottolineava il giudice rimettente – «irragionevoli e sproporzionati automatismi e richiede che per ogni condannato si costruisca quasi un trattamento individualizzato», risulta «ripudiat[o]» dalla sentenza con cui la Corte costituzionale «ha dato risalto alla valutazione individualizzante del giudice» (si tratta della già citata sentenza n. 95 del 1976).
Su tali basi, di conseguenza, il GUP del Tribunale di Catania concludeva nel senso che il combinato disposto degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, cod. pen., nella parte in cui impedisce «di concedere la sospensione condizionale a chi è stato condannato a pena detentiva per delitto oltre i limiti indicati dall’art. 163, e malgrado sia intervenuta riabilitazione», sarebbe in contrasto: «– con i principi di proporzionalità della pena sanciti dall’art. 27 Cost. e di uguaglianza-ragionevolezza, poiché impone che la pena per la commissione di un reato sia comunque irrogata senza considerare l’intervenuta riabilitazione, cioè l’accertamento operato in sede giurisdizionale dell’effettiva rieducazione del condannato e del suo fattivo inserimento nel contesto sociale e, quindi, di tutti gli elementi idonei a mostrare una ridotta capacità a delinquere dell’imputato; – sempre con i principi di uguaglianza e rieducazione, poiché l’indiscriminata applicazione della sanzione per il “secondo” reato comporta l’inflizione di una pena sproporzionata e dunque percepita come ingiusta dal condannato; – con il principio di ragionevolezza e di offensività del reato ex art. 25 Cost., poiché – a fronte della necessità di prevenire la recidiva – non considera l’evolversi della personalità del reo e finisce per comportare “una smisurata amplificazione, in chiave deterrente, della finalità general-preventiva della pena […] avendo a che fare con la fase della punizione, [e] dispiega effetti di prevenzione pressoché nulli, implicando però un rilevantissimo sacrificio del principio di uguaglianza e del principio di proporzionalità della pena”».
3. Le ragioni della decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e stimato le eccezioni prospettate dalla parte costituita, ossia l’Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, non meritevoli di accoglimento – reputava la questione di legittimità costituzionale fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. (con assorbimento, invece, della censura di violazione dell’art. 25 Cost.), tale, quindi, da condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., ma non pure dell’art. 178 dello stesso codice, che si limita a disciplinare le conseguenze della riabilitazione, dal momento che, non avendo la norma da ultimo menzionata l’effetto di precludere, in presenza di una precedente condanna oggetto di riabilitazione, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per il Giudice delle leggi, non vi è, pertanto, ragione per dichiararne l’illegittimità costituzionale, donde la non fondatezza – in relazione a tutti i parametri evocati – della censura che la investiva.
Precisato ciò, i giudici di legittimità costituzionale addivenivano a siffatto esito decisorio, osservando prima di tutto che, quanto alla censura che investiva l’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., reputavano utile rammentare quali siano le condizioni (art. 179 cod. pen.) oltre che gli effetti dell’istituto della riabilitazione, evidenziando a tal riguardo che, quanto alle prime, esse risultano sia di natura “positiva” che “negativa”.
In particolare, condizioni positive sono il decorso di un termine – ordinariamente di tre anni, elevato, rispettivamente, a otto per i recidivi e a dieci per delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 179, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.) – dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta (una disciplina ad hoc è prevista, sempre in punto decorrenza, nel caso in cui la pena comminata sia stata condizionalmente sospesa), nonché l’esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta da parte del condannato (art. 179, comma settimo, cod. pen.), mentre, viceversa, condizioni negative – o meglio, ostative – sono la perdurante sottoposizione a misura di sicurezza (a eccezione della espulsione dello straniero dallo Stato ovvero della confisca) e il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che l’interessato dimostri di trovarsi nella impossibilità di provvedervi (art. 179, comma sesto, numeri 1 e 2, cod. pen.).
Quanto, invece, agli effetti della riabilitazione, essi consistono nella estinzione delle pene accessorie temporanee e di «ogni altro effetto penale della condanna», risultando, però, “non irreversibili”, dal momento che è contemplata la revoca di diritto della riabilitazione «se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un’altra pena più grave» (art. 180 cod. pen.).
Ciò detto, in ordine alla disciplina della riabilitazione (e, dunque, in merito al contesto normativo in cui andrebbe a collocarsi l’intervento caducatorio richiesto alla Consulta nel caso di specie), si evidenziava invece– che la sospensione condizionale della pena ha conosciuto, nel tempo, una profonda evoluzione, la quale veniva descritta nei seguenti termini: “Essa, «sin dalla sua origine pensata come funzionale ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravità un effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso di prima condanna, l’esperienza del carcere» (e ciò sul presupposto che «le pene detentive brevi – troppo brevi per provocare un cammino di rieducazione, ma già idonee a esporre il condannato all’influenza di subculture criminali e, comunque, a interrompere le sue relazioni affettive, familiari, sociali, lavorative con la comunità – producessero importanti effetti criminogeni e desocializzanti»), ha conservato, ancora oggi, tale sua «ratio essenziale» (sentenza n. 208 del 2024). Tanto è avvenuto «in piena armonia con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.: finalità che la sospensione condizionale persegue, peraltro, non solo in forma negativa – evitando i menzionati effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve –, ma anche attraverso la minaccia di revoca del beneficio, che stimola l’astensione da ulteriori reati da parte del condannato durante il periodo di sospensione, nonché attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono o debbono essere imposti al condannato (così, nuovamente, sentenza n. 208 del 2024, in particolare punto 3.1. del Considerato in diritto). Nondimeno, se le finalità della sospensione sono rimaste, nel tempo, immutate, diversi ne sono divenuti i presupposti rispetto alle scelte iniziali del codice penale del 1930. In particolare, la sospensione era concepita, in origine, come un beneficio del quale fruire una sola volta, sul presupposto che la “ricaduta” nel reato – allorché avesse interessato un delitto punito con pena detentiva – fosse preclusiva della sua rinnovata applicazione, denotando una proclività a delinquere del reo. A questa stessa logica si ispira(va), dunque, la previsione – art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. – in forza della quale la sospensione condizionale non può essere accordata a chi abbia «riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione», così come «al delinquente o contravventore abituale o professionale». Il solo fatto della “recidiva” – pure da parte di un soggetto “riabilitato” – precludeva, in questa prospettiva, la fruizione del beneficio; ciò in forza, sostanzialmente, di una “presunzione” (assoluta) di non meritevolezza. Sennonché, questa Corte – come rammenta il giudice a quo – ha non solo dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di doppia concessione della sospensione condizionale (escludendo, invece, l’illegittimità costituzionale della scelta legislativa di limitare a due volte la fruizione del beneficio, ritenendo non irragionevole «consentire la sospensione condizionale della pena anche in caso di recidiva, ma di recidiva primaria e non già di recidiva plurima»; sentenza n. 133 del 1980, in senso analogo sentenza n. 361 del 1991), ma ha pure ammesso che essa possa essere accordata, per la prima volta, in presenza di una precedente condanna a pena non sospesa (sentenza n. 95 del 1976, più volte citata), e, dunque, di una situazione nella quale il precedente «giudizio negativo» sulla futura astensione dal delinquere «potrebbe ritenersi convalidato e confermato dai fatti successivamente intervenuti». Infatti, la valutazione sull’applicabilità della sospensione condizionale, lungi dall’essere affidata ad automatismi, deve compiersi sul presupposto che «la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti», non essendo, pertanto, «ragionevole condizionare l’apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole» a una «valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice» (così, nuovamente, sentenza n. 95 del 1976), dovendo, invece, lasciarsi all’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per il nuovo reato, la libertà di compiere quella «prognosi di ravvedimento» – che è alla base della connessione del beneficio – «secondo le regole di giudizio di cui all’art. 133 del codice penale» (sentenza n. 361 del 1991) e nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno di quegli «istituti chiave nell’ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall’art. 27, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 208 del 2024)”.
Orbene, in forza di tali considerazioni, ad avviso della Consulta, è pertanto irragionevole che – pel sol fatto dell’esistenza di una precedente condanna, oggetto di riabilitazione – sia preclusa al giudice quella valutazione prognostica sull’assenza di proclività a delinquere che gli è, invece, consentita in presenza di una condanna anteriormente comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di non recidività rivelatasi fallace posto che non si comprende quale sia il maggior “stigma” che connota – rispetto a quanto si verifica nell’ipotesi da ultimo delineata – la condotta del soggetto riabilitato, giacché il medesimo ha disatteso le aspettative in ordine alla propria completa risocializzazione non meno di chi abbia già fruito della sospensione, potendone, però, beneficiare nuovamente.
D’altra parte, sempre secondo i giudici di legittimità costituzionale, corrobora la conclusione nel senso dell’accoglimento della questione la constatazione che due dei principali progetti governativi di riforma del codice penale, varati tra la fine del secolo trascorso e l’inizio dell’attuale, pur muovendo da visioni opposte della sospensione condizionale della pena, giacché l’una diretta a estendere la portata dell’istituto, l’altra invece a ridurla, concordassero sulla necessità dell’abrogazione dell’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., ritenuto non più in linea con la disciplina dell’istituto, conseguita agli interventi della Consulta, ancor prima del legislatore.
Per il Giudice delle leggi, non osta, invece, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., la circostanza che l’accoglimento della questione avrebbe, come ulteriore conseguenza, di escludere che, in caso di precedente condanna oggetto di riabilitazione, la pena detentiva per delitto illo tempore comminata possa rilevare anche (solo) ai fini dell’osservanza dei limiti di pena di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., così consentendo la fruizione del beneficio pur quando, cumulata la pena detentiva oggetto di sospensione con quella in precedenza irrogata, siano superati, appunto, tali limiti, avendo la medesima Consulta affermato che la sospensione condizionale è istituto la cui disciplina resta rimessa «all’apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed astratta prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per caso» (sentenza n. 85 del 1997), avendo pure precisato che la discrezionalità legislativa – che, in via generale, contraddistingue tutti gli interventi operati nella modulazione degli «istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”» (sentenza n. 191 del 2025, punto 3.2. del Considerato in diritto) – si è tradotta, in particolare, nell’aver fissato quale «preliminare condizione» per l’operatività dell’istituto «che la pena inflitta non ecceda un certo limite» (ordinanza n. 475 del 2002), ritenendo tale scelta espressione di quell’«ampia discrezionalità» di cui il legislatore «gode nella conformazione dell’istituto stesso» (ordinanza n. 296 del 2005), discrezionalità nel cui esercizio «spicca» proprio la previsione di detto «limite massimo di pena detentiva concretamente inflitta (ordinariamente, pari a due anni)» (sentenza n. 208 del 2024).
Tali rilievi, tuttavia, per la Corte, non precludono l’accoglimento della questione sollevata atteso che
la circostanza che la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., avrebbe come effetto di consentire la fruizione della sospensione condizionale anche quando, come nel caso oggetto del giudizio a quo, risultino superati – in ragione del cumulo delle pene detentive irrogate, rispettivamente, con la precedente pronuncia, oggetto di riabilitazione, e con quella successiva – i limiti di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., deve considerarsi una conseguenza intrinsecamente connaturata alle caratteristiche proprie dell’istituto della riabilitazione.
Difatti, sempre ad avviso del Giudice delle leggi, l’intervenuta riabilitazione comporta l’estinzione di «ogni» effetto penale della condanna, tra i quali vi sarà – una volta rimossa, in ragione della decisione della medesima Consulta, l’automatica preclusione alla concessione della sospensione condizionale, derivante dalla precedente condanna oggetto di riabilitazione – anche quello che la pena detentiva per delitto già comminata non potrà assumere rilievo neppure ai fini del cumulo previsto dagli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen..
Precisato ciò, pur a fronte del fatto di come non si ignorasse che la descritta “neutralizzazione” degli effetti della condanna oggetto di riabilitazione avrebbe potuto rivelarsi non irreversibile, potendo pur sempre verificarsi – alle condizioni indicate dall’art. 180 cod. pen. – la revoca di diritto della riabilitazione già intervenuta (la quale, peraltro, richiede una pronuncia che la dichiari, affinché possano prodursi i suoi effetti ex tunc: Corte di cassazione, Sezione prima penale, sentenza 17 giugno-30 dicembre 2016, n. 55359), trattandosi di un’evenienza, a ben guardare, suscettibile persino di concretizzarsi allorché il delitto – non colposo, nonché commesso nel lasso temporale di sette anni, al quale dà rilievo la norma testé richiamata – sia proprio quello in relazione al quale si discuta della possibilità della sospensione della pena, ricorrendo, tuttavia, una situazione siffatta, per la Corte costituzionale, resterebbe ferma, per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per tale ulteriore reato, la possibilità di procedere alla revoca della riabilitazione, giusta il disposto dell’art. 683, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, a mente del quale è il Tribunale di sorveglianza a decidere sulla revoca della riabilitazione, sempre che non sia già stata «disposta con la sentenza di condanna per altro reato», risultando, dunque, evidente che in presenza di tale situazione, rivivendo – in ragione della disposta revoca – gli effetti della precedente condanna, tornerebbe a operare anche la preclusione alla concessione della sospensione derivante dal cumulo delle pene di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen..
I giudici di legittimità costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiaravano l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen..
4. Gli effetti della sentenza sulla sospensione condizionale della pena
Fermo restando che l’art. 164, co. 2, n. 1, cod. pen. dispone che la “sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: (…) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa”, con la decisione qui in commento, il Giudice delle leggi ritiene siffatto precetto normativo in contrasto con la Costituzione nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163[1] e 164, quarto comma[2], cod. pen..
Di conseguenza, per effetto di tale sentenza, è adesso possibile concedere siffatto beneficio pure a coloro che, in relazione ad una condanna antecedente a pena detentiva, abbia conseguito la riabilitazione, anche se le pene complessivamente considerate siano di entità superiore ai limiti prefissati dagli articoli 163 e 164, co. 4, cod. pen. (che poi sarebbero in sostanza solo quelli di cui all’art. 163 cod. pen. dato che l’art. 164, co. 4, cod. pen. rinvia a tali limiti, e non ad altri).
Questa è dunque in sostanza la novità che connota il provvedimento qui in commento.
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Note
[1]Ai sensi del quale: “Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno”.
[2]Secondo cui: “Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163”.
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