Tra i capitoli più delicati del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) vi è la giustizia. La riduzione della durata dei processi civili e tributari rappresenta uno degli impegni più rilevanti assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione europea. Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026) interviene proprio su questo terreno, con misure che mirano a consolidare i risultati già raggiunti e a garantire il pieno rispetto dei target entro il 2026.
Il decreto agisce su due direttrici principali: da un lato il rafforzamento straordinario degli organici e degli strumenti di smaltimento dell’arretrato civile; dall’altro la razionalizzazione della giustizia tributaria, anche attraverso un intervento sul reclutamento.
Indice
1. Magistrati ausiliari e smaltimento dell’arretrato civile
La misura più significativa riguarda l’introduzione, in via straordinaria, di fino a 200 magistrati ordinari in quiescenza, con incarico temporaneo fino al 31 dicembre 2026. Si tratta di una soluzione mirata agli uffici giudiziari maggiormente gravati dall’arretrato civile.
Il compenso è parametrato ai procedimenti definiti: 200 euro per ciascun procedimento, fino a un massimo di 100 procedimenti per magistrato. L’indennità è liquidata previa attestazione del capo dell’ufficio giudiziario. La scelta del legislatore è chiaramente orientata a una logica di produttività: l’incentivo economico è collegato alla definizione effettiva dei fascicoli.
Le risorse utilizzate provengono dalla Missione 1 del PNRR e sono destinate specificamente all’investimento relativo al rafforzamento dell’organico della giustizia. L’obiettivo è incidere direttamente sul disposition time e ridurre in modo misurabile l’arretrato.
2. Incentivi e definizione accelerata dei procedimenti
Il decreto prevede anche un sistema di indennità aggiuntive per i magistrati applicati a distanza che definiscano un numero significativo di procedimenti entro termini stabiliti, in particolare entro il 30 giugno 2026.
Questa previsione rafforza il modello premiale già sperimentato nella fase precedente del PNRR, orientando l’organizzazione giudiziaria verso obiettivi quantitativi concreti. Il legislatore punta a una gestione più manageriale dell’attività giurisdizionale, senza intervenire sui principi processuali, ma agendo sull’organizzazione e sugli incentivi.
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3. Sospensione dei procedimenti durante la consulenza tecnica
Un intervento tecnico ma rilevante riguarda la modifica degli articoli 696 e 696-bis del codice di procedura civile. Il conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza, per un periodo massimo di sei mesi.
La sospensione non impedisce lo svolgimento dell’attività peritale, ma evita che la fase tecnica incida negativamente sulla durata formale del processo. Si tratta di una misura che incide soprattutto sul monitoraggio statistico, consentendo una rappresentazione più aderente ai tempi effettivi della decisione giudiziale.
La norma si applica anche ai procedimenti pendenti nei quali non sia ancora stata depositata la consulenza.
4. Riforma della giustizia tributaria
Sul fronte tributario, il decreto interviene in modo mirato. La soglia per la trattazione monocratica delle controversie viene innalzata da 5.000 a 10.000 euro. Ciò significa che un numero più ampio di cause di valore contenuto potrà essere deciso da un giudice unico, alleggerendo i collegi.
La misura ha una duplice funzione: accelerare la definizione delle controversie minori e concentrare le risorse collegiali sulle questioni più complesse. Si inserisce in un percorso di progressiva professionalizzazione e razionalizzazione della giustizia tributaria avviato negli ultimi anni.
Accanto a ciò, il decreto consente lo svolgimento informatizzato delle prove scritte del concorso per magistrato tributario, rafforzando la digitalizzazione anche sul versante del reclutamento.
5. Nuova disciplina del fuori ruolo dei magistrati
Il decreto interviene inoltre sul regime del collocamento fuori ruolo. Il requisito di anzianità per accedere al fuori ruolo viene ridotto da dieci a sei anni di effettivo esercizio delle funzioni.
Sono previste deroghe fino al 31 dicembre 2029 per incarichi presso organi costituzionali e ministeri titolari di interventi PNRR, al fine di garantire continuità nelle strutture strategiche.
Questa flessibilità organizzativa risponde all’esigenza di non compromettere la capacità amministrativa durante la fase conclusiva del Piano.
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