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Indice
- 1. La questione: violazione della legge penale in ragione della qualificazione del fatto quale estorsione e non anche come esercizio arbitrario delle proprie ragioni
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: configura il delitto di estorsione la condotta del creditore che minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari
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1. La questione: violazione della legge penale in ragione della qualificazione del fatto quale estorsione e non anche come esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava un’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere, poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di estorsione in concorso.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione della legge penale in ragione della qualificazione del fatto quale estorsione, e non anche come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è configurabile il delitto di estorsione, e non l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, il creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020).
3. Conclusioni: configura il delitto di estorsione la condotta del creditore che minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale reato integra la condotta del creditore che esercita una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, la condotta del creditore che, mediante minaccia, pretende il pagamento di interessi usurari, poiché agisce nella consapevolezza di perseguire un profitto ingiusto derivante da una pretesa illecita.
Alla luce di quanto statuito in tale approdo ermeneutico, pertanto, è sconsigliabile sostenere la sussistenza del reato di cui all’art. 393 cod. pen., anziché quello più grave di cui all’art. 629 cod. pen., ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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