La complicanza nell’attività medico-sanitaria: se è prevedibile e evitabile è ascrivibile alla responsabilità del medico. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La lesione ureterale dopo la litotrissia: il fatto clinico e il contenzioso
Una signora si sottoponeva, presso una struttura sanitaria lombarda, ad un intervento chirurgico di litotrissia endoscopica, subendo una lesione dell’uretere. In conseguenza della lesione subita era costretta a ricoverarsi per ben 15 volte presso la medesima struttura sanitaria ed a sottoporsi a ben 15 interventi con diversi approcci chirurgici e terapeutici infruttuosi. Soltanto dopo 4 anni di ricoveri e interventi, la paziente riusciva a completare il percorso terapeutico con un trapianto di rene donatole dal marito.
In considerazione di ciò, la paziente adiva il tribunale di Cremona mediante un procedimento per ATP, dal quale emergeva l’errore della struttura sanitaria nell’esecuzione dell’intervento chirurgico, sia nella causa azione della lesione all’uretere, sia poi nella scelta di proseguire il posizionamento degli stent uretrali anche in presenza della lesione, causando così un peggioramento della funzione renale fino alla sua insufficienza completa.
La paziente, successivamente, introduceva il giudizio di merito, ottenendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno differenziale subito a causa della erronea condotta durante il suddetto intervento chirurgico.
La struttura sanitaria, non soddisfatta dell’esito del giudizio di primo grado di Cremona, proponeva appello avverso la decisione di prime cure, sulla base di tre motivi: in primo luogo, in quanto la sentenza impugnata aveva errato nell’escludere la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto che la lesione dell’uretere doveva considerarsi un evento imprevedibile; in secondo luogo, in quanto il giudice di primo grado aveva errato nel liquidare alla paziente una somma titolo di personalizzazione del danno biologico per il fatto che le lesioni non avevano inciso sull’attività casalinga della paziente; in terzo luogo, perché il giudice di prime cure aveva errato nel non accogliere la richiesta di esibizione rivolta all’Inps per acquisire informazioni sulle somme liquidate a favore della danneggiata. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
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2. Prevedibilità ed evitabilità dell’evento: il criterio decisivo per la colpa
La corte d’appello di Brescia ha ritenuto infondato il primo motivo di appello.
A tal proposito, il collegio ha evidenziato come fosse provato comunque pacifico che durante l’intervento chirurgico di cui è causa la paziente subì una lesione all’uretere durante l’estrazione dello strumento utilizzato dai sanitari per l’esecuzione dell’intervento medesimo.
Inoltre, è stato riconosciuto dai consulenti nominati nel giudizio che detto evento, durante gli interventi come quello di cui è causa, ha un’incidenza compresa tra il 9% il 25%: circostanza che nella letteratura medica fa identificare detto evento come una complicanza (cioè, un evento insorto nel corso dell’iter terapeutico astrattamente prevedibile ma non evitabile).
Tuttavia, secondo il giudice, nel giudizio di responsabilità medica, al fine di superare la presunzione di responsabilità della struttura sanitaria, non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso subito dal paziente è rilevabile nella statistica sanitaria (anche se in una misura abbastanza alta, come nel caso di specie). Infatti, la nozione di complicanza così come intesa nella letteratura medica non ha alcun rilievo sul piano giuridico.
In particolare, dal punto di vista giuridico, il peggioramento delle condizioni di salute del paziente può ricondursi soltanto a due ipotesi: qualora il peggioramento sia dipeso da un fatto prevedibile ed evitabile, detto peggioramento è ascrivibile a colpa del medico; qualora, invece, esso sia dipeso da un fatto non prevedibile oppure non evitabile, saranno integrati gli estremi della causa non imputabile alla struttura sanitaria e quindi sarà escluso una sua responsabilità.
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3. Il principio affermato dalla Corte d’Appello di Brescia
Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, in quanto i consulenti nominati hanno valutato che la lesione dell’uretere avrebbe potuto essere prevista limitata dai medici della struttura sanitaria convenuta attraverso l’adozione di una tecnica chirurgica corretta. Infatti, se detti medici avessero manovrato correttamente la strumentazione utilizzata per eseguire intervento chirurgico, non si sarebbe verificata la lesione all’uretere subita dalla paziente (ciò, indipendentemente dalle condizioni delle pareti di detto organo).
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, il collegio ha ritenuto corretta la personalizzazione del danno che era stata riconosciuta alla paziente dal tribunale di Cremona, in quanto i postumi residuati dall’attrice le avevano cagionato un danno da lesione della cenestesi lavorativa per la maggior usura, capita e difficoltà incontrate dalla paziente dello svolgimento dell’attività lavorativa. Tale danno, infatti, non incide sul reddito della persona offesa (neanche dal punto di vista delle opportunità professionali e reddituali), ma determina una compromissione della salute del danneggiato.
Inoltre, la corte d’appello ha ritenuto corretta anche la liquidazione del danno da invalidità temporanea in misura superiore rispetto alla misura standard, in considerazione del fatto che la paziente aveva subito ben 15 ricoveri ospedalieri dopo essersi sottoposta all’intervento chirurgico di cui è causa nonché del fatto che la paziente ha subito una notevole sofferenza per le infezioni contratte e per la diagnosi cui è stata costretta a sottoporsi.
Infine, la corte d’appello di Brescia ha altresì ritenuto infondato anche il terzo motivo di appello.
In particolare, secondo il collegio, si deve escludere la detraibilità dell’indennizzo Inps dall’importo dovuto a favore della vittima a titolo di risarcimento del danno biologico, in quanto ciò che viene eventualmente erogato dal predetto istituto previdenziale serve a riparare esclusivamente il pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima, ma non quello legato alla lesione del diritto alla salute.
Nel caso di specie, quindi, alla paziente non è stato liquidato alcun importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e pertanto correttamente il tribunale aveva rigettato l’ordine di esibizione formulato la struttura sanitaria nei confronti dell’Inps.
In considerazione della infondatezza di tutti e tre i motivi di appello, il collegio ha rigettato l’appello proposto dalla struttura sanitaria, confermando la sentenza di primo grado e condannando la appellante al pagamento delle spese legali in favore della paziente quantificate in ben 14.000 € circa.
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