Il caso Crans-Montana: il dolo eventuale e il paradigma del caso Thyssenkrupp

Crans-Montana: dolo eventuale o colpa cosciente? Analisi nel diritto svizzero e comparato con il paradigma ThyssenKrupp.

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La tragedia di Crans-Montana solleva questioni fondamentali sul dolo eventuale e la colpa cosciente nel diritto penale svizzero e comparato. Il processo penale  necessariamente dovrà  affrontare il nesso di causalità tra gli elementi oggettivi del reato e l’elemento psicologico, con riferimento specifico alla qualificazione della previsione e dell’accettazione del rischio che l’evento si potesse verificare, sia con riferimento alle  responsabilità dei gestori che delle autorità di controllo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. La tragedia di Crans-Montana e il quadro normativo svizzero


La notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, il locale Le Constellation a Crans-Montana (Canton Vallese) è stato teatro di una tragedia senza precedenti: un incendio improvviso ha causato 40 morti e 116 feriti, di cui la maggior parte adolescenti,   trasformando una festa di Capodanno in un inferno che rimarrà a lungo nella memoria collettiva. Il sovraffollamento, l’impiego di materiali infiammabili, le vie di fuga insufficienti, e la mancanza di adeguati servizi di sicurezza hanno contribuito all’alto numero delle vittime. Sul piano giuridico, le autorità giudiziarie svizzere hanno avviato un procedimento penale nei confronti dei gestori e di altri soggetti, ipotizzando i reati di cui agli art. 221 CP (incendio doloso), art. 222 CP (incendio per negligenza), art.117 (omicidio colposo)e 125 CP (lesioni personali colpose), coordinati con l’art. 12 CP, che disciplina l’imputazione soggettiva e distingue tra dolo e colpa (Fedlex, art. 12 CP, art.117  art. 221 CP, art. 222 CP, art. 125 CP). Il nodo centrale del procedimento riguarderà in particolare lo stato soggettivo degli imputati: prevedevano il rischio e confidavano di poterlo evitare (colpa cosciente), oppure hanno accettato consapevolmente la possibilità di eventi letali (dolo eventuale)? Sul punto sono pertanto opportune alcune precisazioni: nel diritto svizzero la causazione non intenzionale della morte è oggetto di una fattispecie autonoma e distinta di omicidio colposo, disciplinata dall’art. 117 CP., mentre l’articolo 111 CP incrimina l’omicidio intenzionale, comprensivo tanto del dolo diretto quanto del dolo eventuale ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP. Inoltre, l’ordinamento svizzero, diversamente da quello italiano, non conosce una fattispecie autonoma di “strage” (dolosa nell’ordinamento italiano): gli eventi caratterizzati da una pluralità di vittime vengono ricondotti, a seconda dell’elemento soggettivo accertato, all’omicidio plurimo doloso (art. 111 CP) o all’omicidio colposo plurimo (art. 117 CP), in concorso con i reati di pericolo comune. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il dolo eventuale nel diritto penale svizzero


In Svizzera, il dolo eventuale si inquadra nella nozione di intenzionalità ai sensi dell’art. 12 CP. La dottrina e la giurisprudenza federale hanno chiarito che esso si verifica quando l’autore, pur non desiderando direttamente l’evento, prevede la sua possibilità e accetta il rischio. Il Tribunale federale ha infatti affermato: “Vi è dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce perché prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo” (DTF 133 IV 1; DTF 130 IV 58, link).
Altre pronunce recenti (6B_354/2024; 6B_956/2024) mostrano come la valutazione del dolo eventuale sia strettamente legata al contesto concreto e alla gravità del rischio (droitpourlapratique.ch). In tale quadro, in chiave accusatoria le carenze strutturali e gestionali del locale possono costituire indizi di accettazione consapevole del rischio; in chiave difensiva, la sola previsione del pericolo non basta: occorre provare la reale adesione volontaria dell’agente all’accettazione plausibile dell’evento.

3. Il paradigma italiano: caso ThyssenKrupp e riferimenti normativi


Il diritto penale italiano offre un utile confronto con la tragedia della ThyssenKrupp di Torino (6 dicembre 2007), in cui persero la vita sette operai. In quel caso, i vertici aziendali furono inizialmente indagati a a titolo di dolo eventuale, poiché erano chiamati a garantire la sicurezza sul lavoro e disponevano di strumenti e competenze per prevenire l’evento mortale. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, ha tuttavia chiarito che il dolo eventuale non si identifica con la semplice previsione del rischio. Secondo la Corte, «il dolo eventuale richiede che l’agente, dopo essersi rappresentato la concreta possibilità del verificarsi dell’evento, si determini all’azione accettando tale possibilità; nella colpa cosciente, invece, l’agente prevede l’evento ma confida di poterlo evitare». Nel caso ThyssenKrupp, dunque, la Cassazione harinviato al giudizio di merito per verificare se vi fosse stata una reale accettazione consapevole del rischio da parte dei dirigenti. In pratica, la previsione del rischio non comporta automaticamente il dolo: occorre dimostrare la consapevole accettazione dell’evento dannoso, soprattutto quando si tratta di soggetti dotatati di  poteri decisionali e strumenti per prevenire il rischio. Il principio guida che emerge è che la mera previsione del rischio non basta a configurare il dolo eventuale, e che occorre sempre valutare la volontà o l’accettazione consapevole dell’evento da parte dell’agente. La giurisprudenza ThyssenKrupp rappresenta dunque un paradigma di rigore nell’accertamento del dolo eventuale, evitando automatismi fondati sulla sola gravità dell’evento.

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4. Prospettive accusatorie e difensive per Crans-Montana


Nell’analisi processuale del caso Crans-Montana sarà dunque centrale accertare il nesso di causalità tra gli elementi oggettivi del reato e l’elemento psicologico, con riferimento specifico alla qualificazione della previsione e dell’accettazione del rischio che l’evento si potesse verificare, sia da parte dei gestori che degli altri corresponsabili. In prospettiva accusatoria, la gestione negligente, il sovraffollamento e l’insufficienza delle misure di sicurezza possono configurare un dolo eventuale ai sensi dell’art. 12 CP e art.111-221 CP, del codice penale svizzero rendendo plausibile la qualificazione dolosa dell’incendio,  dell’omicidio plurimo e delle lesioni. In prospettiva difensiva, se emerge che gli imputati hanno semplicemente previsto il rischio confidando di poterlo evitare, i fatti vanno inquadrati come incendio per negligenza (art. 222 CP),  omicidio colposo (art. 117 CP) ,  e lesioni colpose (art. 125 CP). Il confronto con il caso ThyssenKrupp evidenzia che il diritto penale  richiede un accertamento accurato della componente volitiva, distinguendo tra semplice previsione e accettazione consapevole del rischio.

5. La responsabilità delle autorità cantonali di controllo


La responsabilità penale non ricade solo sui gestori, ma anche su chi era addetto ai controlli e sulle autorità cantonali. I gestori, titolari qualificati, avevano un ruolo di garanzia, dovendo conoscere le norme di sicurezza, la capacità massima e le caratteristiche dei materiali impiegati (art. 12 CP). La loro consapevolezza tecnica, unita alla previsione del rischio, può integrare un dolo eventuale aggravato, se dimostrato che hanno accettato il possibile verificarsi di un evento letale. Gli addetti ai controlli e le autorità cantonali avevano anche maggiori competenze specifiche per valutare i rischi oggettivi e prevenire situazioni critiche. La mancata verifica o l’omissione di interventi, pur in presenza di strumenti tecnici adeguati, può configurare responsabilità per dolo eventuale per omissione, in quanto tali soggetti sono destinatari di un dovere di garanzia ulteriormente ‘qualificato’  e concreto: è alla loro funzione pubblica che la collettività attribuisce un affidamento generale perché assicurino nelle ordinarie attività istituzionali la predisposizione di ogni misura necessaria a tutela della pubblica incolumità. La giurisprudenza svizzera sottolinea che la consapevolezza del rischio e la competenza tecnica accrescono la gravità della responsabilità, rendendo la loro omissione rilevante sul piano penale (DTF 133 IV 1, 6B_354/2024, 6B_956/2024, droitpourlapratique.ch).

6. Conclusioni: diritto penale comparato e implicazioni processuali


Il caso Crans-Montana evidenzierà i criteri di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente in ordine alla previsione del rischio, e alla volizione consapevole dell’agente e alla sua qualifica tecnica. Le acquisizioni probatorie dovranno dimostrare se gestori, addetti ai controlli e autorità erano effettivamente in grado di valutare il pericolo e di agire per prevenirlo, graduando dunque i diversi livelli di responsabilità. Il confronto con l’Italia per il caso ThyssenKrupp conferma che la responsabilità penale non si esaurisce nella condotta materiale, ma richiede un esame rigoroso della componente soggettiva e delle funzione di garanzia attribuita ai vari attori chiamati in causa. In termini processuali, le prospettive accusatoria e difensiva saranno definite dalla capacità di dimostrare la reale adesione volontaria al rischio da parte degli imputati, bilanciando le evidenze tecniche e organizzative con i principi del diritto penale. La tragedia diventa così un banco di prova per il diritto non solo svizzero, ponendo interrogativi cruciali sulla prevenzione, la responsabilità e la punibilità per dolo eventuale in contesti di elevato rischio per la collettività.

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Bibliografia e fonti principali

  • Fedlex, Codice Penale Svizzero: art. 12 CP, art. 221 CP, art. 222 CP, art. 125 CP
  • DTF 133 IV 1, DTF 130 IV 58, 6B_354/2024, 6B_956/2024 (droitpourlapratique.ch)
  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 38343/2014 (PDF)
    art. 42, 43, 422, 575, 589, 590 c.p. (art. 590 c.p.)
  • C. Romano, Dolo eventuale e colpa cosciente: profili comparati, Riv. Pen. 2023; M. Zuffi, La responsabilità di garanzia nel diritto penale svizzero, Giuffrè, 2022

maurizio delli santi

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