La Legge di Bilancio per l’anno 2026 introduce un intervento mirato sul calcolo dell’ISEE, oltre alla franchigia prima casa: nel patrimonio mobiliare della DSU entrano esplicitamente giacenze in valute estere, criptovalute e rimesse di denaro all’estero (money transfer e invio di contante non accompagnato). La norma demanda a un decreto ministeriale i criteri tecnici di valorizzazione e prevede tempi certi per l’adeguamento degli enti erogatori, con salvaguardia delle prestazioni in corso. Il tutto deve coordinarsi con il D.P.C.M. n. 159/2013 che disciplina struttura e calcolo dell’ISE/ISEE.
Indice
- 1. Revisione della franchigia per l’abitazione principale
- 2. Articolo 1, commi 32-34, della Legge di Bilancio 2026
- 3. Timeline e salvaguardie
- 4. Cosa entra nel “patrimonio mobiliare” ai fini ISEE
- 5. Implicazioni pratiche per i nuclei familiari
- 6. Focus: criptovalute e rimesse estero
- 7. Checklist operativa (in attesa del decreto)
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1. Revisione della franchigia per l’abitazione principale
L’intervento (articolo 1, commi 208-209) afferisce all’innalzamento della soglia di valore catastale che viene esclusa dal calcolo patrimoniale. Ecco le specifiche previste:
- soglia generale: la franchigia di esclusione per la prima casa sale da 52.500 euro a 91.500 euro.
- maggiorazione per figli: il limite di esclusione può aumentare di ulteriori 2.500 euro per ogni figlio convivente a partire dal secondo.
- deroga per le Città Metropolitane: per i nuclei residenti in una delle 14 città metropolitane (come Roma, Milano, Napoli, Torino), la soglia di franchigia viene ulteriormente innalzata fino a 200.000 euro per compensare i più elevati valori di mercato locali.
- trattamento dell’eccedenza: se il valore catastale dell’immobile supera queste nuove soglie, la parte eccedente continua a essere conteggiata solo per i due terzi del suo valore.
Queste modifiche, unite alla revisione delle scale di equivalenza che attribuiscono un peso maggiore ai figli a carico (ad esempio una maggiorazione di +0,55 per nuclei con almeno cinque figli), mirano a facilitare l’accesso a prestazioni come l’Assegno Unico e il Bonus Nido per le famiglie numerose e i piccoli proprietari immobiliari.
2. Articolo 1, commi 32-34, della Legge di Bilancio 2026
La disposizione, inserita in sede referente, stabilisce che ai fini del calcolo dell’ISEE vadano determinati nuovi criteri di computo per le componenti del patrimonio mobiliare costituite da:
- giacenze, anche all’estero, in valute;
- giacenze in criptovalute;
- rimesse di denaro all’estero, anche tramite sistemi di money transfer o invio all’estero di contante non accompagnato.
Tali criteri sono fissati da un decreto ministeriale, da emanare con il parere della Conferenza Unificata. La norma richiama il quadro generale del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento ISEE), ricordando che l’ISEE è il rapporto tra il parametro della scala di equivalenza del nucleo e il valore ISE (somma dell’indicatore reddituale e del 20% dell’indicatore patrimoniale). Il nuovo decreto dovrà coordinarsi con questo impianto.
3. Timeline e salvaguardie
Il decreto attuativo dovrà definire modalità, criteri e valorizzazioni, ed è previsto il parere della Conferenza Unificata Stato‑Regioni‑Autonomie locali. L’adeguamento degli enti dovrà avvenire entro 90 giorni dalla decorrenza del decreto. In pratica gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate dovranno adeguare i propri atti (anche normativi), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito alle prestazioni in corso, restano salve fino alla decorrenza delle nuove determinazioni, evitando discontinuità per gli utenti già beneficiari.
4. Cosa entra nel “patrimonio mobiliare” ai fini ISEE
Prima: conti correnti/depositi, titoli, fondi, polizze finanziarie, partecipazioni. Dal 2026 (con decreto), si aggiungono espressamente:
- Valute estere: giacenze in divisa diversa dall’euro, anche su conti esteri;
- Criptovalute: giacenze su wallet o exchange, da valorizzare alla data di riferimento.
- Rimesse all’estero: somme trasferite via money transfer o invii di contante non accompagnato.
Il decreto definirà come valorizzare queste componenti (es. fonte del valore al 31 dicembre, documenti probatori, regole per giacenze estere/cripto), in coerenza con l’architettura del D.P.C.M. n. 159/2013 su indicatori reddituali e patrimoniali.
5. Implicazioni pratiche per i nuclei familiari
- DSU più completa: occorrerà indicare e documentare le giacenze in valute e criptovalute, nonché le rimesse verso l’estero, secondo i format che saranno fissati dal decreto (es. estratti wallet/exchange, attestazioni operatori di money transfer, evidenze bancarie).
- Allineamento con l’ISEE vigente: la valorizzazione confluirà nell’indicatore patrimoniale (che incide per il 20% nell’ISE), insieme alle altre attività finanziarie, rispettando le franchigie e le regole generali del D.P.C.M. n. 159/2013.
- Stabilità per le prestazioni correnti: nessuna interruzione immediata; gli enti hanno 90 giorni dal decreto per adeguarsi e le prestazioni già in pagamento proseguono fino alle nuove determinazioni.
6. Focus: criptovalute e rimesse estero
In merito alle criptovalute, la manovra nominativamente le ricomprende tra le attività mobiliari. Il decreto dovrà rispondere ai nodi operativi: exchange/wallet come fonti di valorizzazione, data di riferimento (tipicamente 31 dicembre), conversioni e certificazioni ammissibili. Quanto alle rimesse all’estero, la rilevanza ISEE riguarda i trasferimenti di denaro attraverso money transfer o invio di contante fuori dal circuito bancario tradizionale. Il decreto fisserà come documentare e contabilizzare tali flussi ai fini del patrimonio mobiliare.
7. Checklist operativa (in attesa del decreto)
- Mappatura asset: elencare conti (Italia/estero), titoli, polizze, cripto (wallet/exchange), e rimesse effettuate.
- Prove documentali: conservare estratti e attestazioni al 31 dicembre; per cripto, scarica report di saldo e movimenti dall’exchange/wallet; per money transfer, ricevute e tracking.
- Coerenza DSU: preparare la DSU con dati patrimoniali completi, rispettando lo schema del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISE = redditi + 20% patrimonio).
La riforma 2026 aggiorna l’ISEE alle nuove forme di ricchezza digitale e ai flussi finanziari internazionali, puntando su trasparenza, equità e omogeneità di trattamento. La concreta applicazione dipenderà dal decreto ministeriale, ma nel frattempo, è utile organizzare la documentazione di valute, cripto e rimesse per una DSU coerente e completa.
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