La manovra finanziaria per il 2026 (articolo 1, comma 27) mantiene la struttura del regime agevolato, confermando il tetto dei ricavi a 85.000 euro. La novità principale risiede nell’estensione della soglia di 35.000 euro per chi percepisce contemporaneamente redditi da lavoro dipendente o pensione.
Indice
1. Chi può accedere al regime forfettario
Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari) che possiedono determinati requisiti stabiliti dalla Legge n. 190/2014 e successivamente aggiornati.
- Limite dei ricavi/compensi: possono accedere i soggetti che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi ragguagliati ad anno.
- Spese per il personale: il costo complessivo sostenuto per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori (anche a progetto) non deve eccedere i 20.000 euro lordi annui.
- Residenza fiscale: è necessario essere residenti in Italia o in uno Stato membro dell’UE/SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a patto che il reddito prodotto in Italia sia almeno il 75% del reddito complessivo.
2. Novità 2026: deroga per dipendenti e pensionati
Il comma 27 dell’articolo 1 della legge in disamina estende all’anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario. La Legge di Bilancio 2026 interviene, quindi, su una delle principali “cause ostative” (condizioni che impediscono l’accesso). Ordinariamente, non può accedere al regime chi percepisce redditi da lavoro dipendente o pensione eccedenti i 30.000 euro. Tuttavia, attraverso una modifica all’articolo 1, comma 12, della Legge n. 207/2024, il legislatore ha esteso anche all’anno 2026 l’innalzamento di tale soglia a 35.000 euro. Questa misura permette a chi ha un impiego subordinato di mantenere la partita IVA agevolata purché il reddito da dipendente (indicato nella Certificazione Unica dell’anno precedente) non superi il nuovo limite di 35.000 euro.
3. Requisiti di permanenza e clausole di uscita
Per restare nel regime nel 2026, il contribuente deve monitorare costantemente il proprio fatturato:
- Sotto gli 85.000 euro: Si rimane nel regime forfettario anche nell’anno successivo.
- Tra 85.000 e 100.000 euro: Il regime cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello dello sforamento.
- Oltre i 100.000 euro: Si esce dal regime con effetto immediato nello stesso anno. In questo caso, il reddito dell’intero anno d’imposta sarà assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e sorgerà l’obbligo di applicazione dell’IVA su tutte le operazioni che hanno determinato il superamento della soglia.
4. Tassazione e determinazione del reddito
Il regime non prevede la deduzione analitica dei costi (salvo i contributi previdenziali). Il reddito imponibile è calcolato applicando un coefficiente di redditività (variabile in base al codice ATECO) ai ricavi incassati.
- Imposta sostitutiva: pari al 15%.
- Agevolazione Start-up: per chi avvia una nuova attività (e non ha esercitato attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti), l’aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni.
5. Esclusioni principali
Non possono comunque accedere al regime, indipendentemente dal reddito:
- soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti (salvo le eccezioni UE/SEE sopra citate);
- soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
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