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Indice
- 1. La questione: mancato accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: la continuazione non esclude di per sé la particolare tenuità del fatto
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1. La questione: mancato accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
La Corte di Appello di Brescia confermava una pronunzia emessa dal Tribunale di Bergamo che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 612, e 99, commi 1 e 2, n.1, cod. pen., esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ritenuta l’equivalenza della recidiva con l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge in relazione del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, faceva però presente che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022).
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3. Conclusioni: la continuazione non esclude di per sé la particolare tenuità del fatto
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la continuazione impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di quell’arresto giurisprudenziale, avvenuto nel 2022, con cui è stato per l’appunto postulato che la continuazione non esclude automaticamente la tenuità del fatto, che può essere riconosciuta dal giudice con una valutazione complessiva del caso concreto, considerando vari indicatori come gravità dei reati, beni giuridici lesi, modalità e motivazioni delle condotte, conseguenze, contesto e intensità del dolo, salvo i limiti previsti dall’art. 131-bis c.p..
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione quando si debba chiedere il riconoscimento di questa causa di non punibilità in un caso di siffatto genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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