Sequestro richiesto dal difensore nominato dall’imputato: ammissibile?

È ammissibile il riesame del sequestro richiesto dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante imputato o indagato?

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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 23910 del 7-05-2025

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Indice

1. La questione: violazione di legge in relazione agli artt. 628, comma 4, e 322 cod. proc. pen., nonché dell’art. 53 D. Lgs. 231/2001, per erronea dichiarazione di inammissibilità del riesame per carenza di interesse


Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile un’istanza di riesame proposta avverso un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città e mai materialmente eseguito fermo restando che, avverso il provvedimento genetico, era stata presentata un’istanza di riesame, con cui si contestava, sia il fumus commissi delicti,che il periculum in mora,e che veniva respinta per carenza di interesse concreto ed attuale all’impugnazione, in assenza di esecuzione.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la difesa, la quale deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 628, comma 4, e 322 cod. proc. pen., nonché dell’art. 53 D. Lgs. 231/2001, per erronea dichiarazione di inammissibilità del riesame per carenza di interesse. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto inammissibile per mancanza di una valida procura.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.[1], la richiesta di riesame del decreto di sequestro presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (Sez. 3, n. 5447 del 21/09/2016).

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3. Conclusioni: è inammissibile il riesame del sequestro richiesto dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante imputato o indagato


La decisione in esame desta un certo interesse essendo se è ammissibile il riesame del sequestro richiesto dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante imputato o indagato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo ermeneutico secondo il quale è inammissibile la richiesta di riesame del sequestro presentata dal difensore dell’ente nominato da un rappresentante imputato o indagato, per difetto di legittimazione ex art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p..
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, formulare una richiesta di questo genere da parte di siffatto rappresentante.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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