In tema di ammissibilità del rimborso delle ritenute IRPEF sul trattamento pensionistico del contribuente residente all’estero, ai sensi della Convenzione bilaterale stipulata tra l’Italia e la Svizzera per eliminare le doppie imposizioni, è intervenuta la Corte di giustizia Tributaria di primo grado ribadendo il principio secondo cui il certificato attestante la residenza fiscale del Contribuente non ammette equipollenti.
Tale principio, ribadito anche dalla Corte di Cassazione, è posto a fondamento della decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Pescara in seguito al ricorso proposto da un Contribuente residente fiscalmente in Svizzera avverso il provvedimento di diniego dell’Amministrazione finanziaria a rimborsare le ritenute corrisposte in Italia mentre era residente in Svizzera. Per approfondire questi temi abbiamo pubblicato il volume Come cancellare i debiti fiscali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Riferimenti normativi sul certificato di residenza fiscale
Giova preliminarmente chiarire che le Convenzioni internazionali – sostanzialmente tutte conformi al modello Standard predisposto dall’OCSE – perseguono una duplice finalità; da un lato, eliminare le doppie imposizioni, stabilendo quale Stato è legittimato ad esercitare il potere Impositivo e, dall’altro lato, prevenire e contrastare l’evasione ed elusione fiscale.
A quest’ultimo fine, le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono che le istanze di rimborso devono essere corredate da adeguata documentazione rilasciata dalla Competente autorità fiscale comprovante la sussistenza dei requisiti per ottenere il rimborso.
In tal senso, l’Art. 29 della Convenzione stipulata tra l’Italia e la Svizzera stabilisce che: “Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il Contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.”
Pertanto, l’istanza di rimborso deve essere trasmessa unitamente al certificato ufficiale attestante la residenza fiscale del richiedente; tale documento, secondo il 2 paragrafo dell’Articolo 29 della Convenzione, deve essere rilasciata dall’Autorità competente – in Italia coincide con il Ministero delle Finanze – e deve contenere i requisiti specifici previsti dalla Convenzione. Per approfondire questi temi abbiamo pubblicato il volume Come cancellare i debiti fiscali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La fattispecie
Con ricorso depositato nel 2023, il contribuente residente in Svizzera ha impugnato il provvedimento di diniego dell’amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza di rimborso, relativo al periodo di imposta 2018, avente ad oggetto la restituzione di quanto corrisposto e trattenuto dall’amministrazione.
Le pretese del ricorrente si fondavano, tra gli altri, sulla circostanza che egli aveva trasmesso della documentazione equipollente al certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente, di cui all’Art. 29 della Convenzione.
Il Giudicante ha ritenuto infondate le prospettazioni di parte ricorrente poiché “l’Art. 29 della Convenzione Italia-Svizzera richiede un attestazione ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente… essa è obbligatoria per avere diritto al rimborso, non può essere sostituita ai fini di prova da nessun altro documento equivalente”.
Pertanto, il Giudice ha rilevato che il certificato di residenza fiscale non ammette equipollenti, sottolineando che tale documento deve essere presentato nella sua forma prescritta senza possibilità di sostituzione.
Conclude il Giudicante sostenendo che “la documentazione in esame non è sufficiente a surrogare quanto previsto dall’Art. 29 della Convenzione, poiché è l’amministrazione fiscale estera che certifica la sussistenza delle condizioni per poter effettuare il rimborso senza la quale il rimborso non può essere riconosciuto.”
Conseguentemente, la Corte di Giustizia Tributaria ha rilevato l’insussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di rimborso con conseguente rigetto della domanda principale.
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3. Conclusioni
In conclusione, il certificato attestante la residenza fiscale di cui all’Art. 29 della Convenzione per eliminare le doppie imposizioni Italia/Svizzera è un documento di fondamentale importanza per il Contribuente che intende presentare all’amministrazione fiscale l’istanza di rimborso delle ritenute subite; ai fini dell’ammissibilità del rimborso, il medesimo deve essere necessariamente rilasciato dall’autorità fiscale individuata dalla Convenzione, in quanto non ammette equipollenti.
“L’autore non esprime in alcun modo l’opinione o la posizione della Pubblica Amministrazione di cui è dipendente”.
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