Attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.: rileva il risarcimento da terzi?

Per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno può conseguire pure dall’attività di terze persone?

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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 18403 del 20-03-2025

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Indice

1. La questione: erronea applicazione della legge penale in relazione all’attenuante artt. 62, comma 1 n. 6 e 62 bis cod. pen.


La Corte di Appello di Bari confermava una decisione del Gup del locale Tribunale, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di rapina aggravata e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, applicata la diminuente per il rito abbreviato, l’aveva condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 420,00 di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62, comma 1 n. 6 e 62 bis cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni, che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la natura squisitamente soggettiva dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., soprattutto dal lato psicologico e volontaristico, ossia della condotta del colpevole dopo la commissione del reato, fa sì che essa non possa essere riconosciuta quando il risarcimento del danno sia avvenuto ad opera di un terzo (Sez. 4, n. 8002 del 15/01/1988; nel senso che il risarcimento del danno debba essere conseguente alla libera determinazione volitiva dell’imputato e non conseguenza dell’attività di terze persone, Sez. 6, n. 14192 del 11/05/1978; Sez. 2, n. 4438 del 14/01/1984).

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3. Conclusioni: per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere conseguente alla libera determinazione volitiva dell’imputato e non essere invece la conseguenza dell’attività di terze persone


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.[1], il risarcimento del danno può conseguire pure dall’attività di terze persone.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. non è riconoscibile se il risarcimento è fatto da un terzo, poiché esso deve derivare dalla volontà libera dell’imputato.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, invocare il riconoscimento di siffatto elemento accidentale ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1]Ai sensi del quale: “Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (…) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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