Ricorribilità per Cassazione della sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p.

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La Corte di Cassazione, in tema di impugnazioni, ha affermato con una recente sentenza (n. 50426 del 18 dicembre 2023) che, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d’impugnazione, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, sicché ciò non contrasta con la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost.

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Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 50426 del 18/12/2023

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Indice

I fatti

La decisione della Corte di Cassazione è scaturita dal ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino, ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato a lei ascritto “per mancata conoscenza della pendenza del processo.
Si assume che la sentenza è affetta da illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione avendo il giudice dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., in carenza dei presupposti di legge avendo la stessa chiesto il giudizio abbreviato e formulato richiesta di ammissione all’istituto di cui all’art. 168-bis c.p., dimostrando, così, di essere a conoscenza del procedimento.

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2. Ricorribilità della sentenza ex art. 420-quater c.p.p.: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, analizza, preliminarmente, la natura della sentenza di non doversi procedere di cui all’art. 420-quater c.p.p.
La norma, come modificata dall’art. 23 d. lgs. 150/2022, al primo comma, prevede che “fuori dei casi previsti dagli artt. 420-bis e 420-ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato“.
La sentenza è, dunque, ex lege, sottratta all’appellabilità ma, altresì, al ricorso per Cassazione.
Infatti, analizzando il comma 2 della norma, si rinvengono i requisiti essenziali della sentenza (intestazione, generalità dell’imputato, imputazione, esito delle notifiche e data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona, data e sottoscrizione del giudice), mentre al comma 3 è specificato che “fino a quando per tutti i reati contestati non è superato il termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 159 c.p. (cioè il doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157 c.p.), la persona dovrà continuare ad essere ricercata e, nel caso in cui sia rintracciata, è prevista la notifica della sentenza di non doversi procedere la quale contiene anche l’indicazione del giorno e del luogo in cui si terrà l’udienza in prosecuzione, con avviso che, nel caso in cui l’imputato non compaia, si procederà in sua assenza (co. 4)“.
Al comma 6, invece, è specificato che, decorso il termine di cui al comma 3, la sentenza non sarà più revocabile.
L’art. 420-sexies c.p.p., inoltre, prevede che se la persona viene rintracciata, la polizia giudiziaria gli notifica la sentenza di non doversi procedere contenente anche gli avvisi dell’udienza in prosecuzione e il giudice, con decreto, revoca la sentenza.
Dalla lettura di tali norme, la Suprema Corte afferma che “si tratta di una sentenza totalmente nuova, dai tratti peculiari (autorevole dottrina l’ha definita sentenza “bifronte”), la cui natura decisoria, in senso stretto, è da escludersi tenuto conto, innanzi tutto, del fatto che essa non contiene alcun accertamento di merito“.
Occorre aggiungere che tale sentenza contiene disposizioni circa la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è pronunciata, ne fissa il termine e contiene anche la vocatio in iudicum, il che la rende assimilabile ad un atto di impulso processuale, come tale insuscettibile di passare in giudicato.
Ad avviso della Cassazione, dunque, si comprende come la sentenza di cui all’art. 420-quater c.p.p., diversamente da quanto previsto dall’impianto della l. 103/2014, che imponeva, nel caso non ricorressero le condizioni dell’assenza in senso stretto o in senso lato, il rinvio dell’udienza e il tentativo di notificazione dell’atto di citazione a giudizio a mezzo della polizia giudiziaria, introduca un sistema che, solo potenzialmente, porterà alla definizione del processo.

3. La decisione della Cassazione

Da quanto finora esposto consegue che il provvedimento de quo, pur avendo formalmente il nome di sentenza, “è destinato ad assumerne i caratteri allo spirare del termine di cui all’art. 420-quater, co. 3 c.p.p., con la conseguenza che fino a quel momento, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, co. 1 c.p.p., essendo revocabile, non è suscettibile di ricorso per Cassazione“.
Aggiunge la Suprema Corte che è da escludersi che nel novero delle categorie di provvedimenti di cui all’art. 568, co. 2, c.p.p., secondo il quale il ricorso per Cassazione può essere sempre proposto nei confronti dei provvedimenti sulla libertà personale e delle sentenza quando non sono altrimenti impugnabili, rientri il provvedimento in questione.
Tale conclusione non si pone in contrasto con il parametro fissato dall’art. 111, co. 7 Cost. secondo cui “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge“, dovendosi rimarcare che “la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti“.
Osserva la Corte che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo manca di tali requisiti e dunque, pur essendo formalmente una sentenza, esula dalla ricorribilità ai sensi dell’art. 111, co. 7 Cost, sul rilievo che essa ha una natura sostanzialmente interlocutoria.
In definitiva, nel caso di specie, all’erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiarendo la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater c.p.p., innanzi al giudice che l’ha pronunciata poiché, come nell’ipotesi in cui la persona assente che non abbia conoscenza della pendenza del processo, sia successivamente rintracciata, allo stesso modo, nel caso si dimostri che l’imputato era, ab origine, a conoscenza del processo, la sentenza dovrà essere revocata mancando in radice il presupposto per l’adozione del provvedimento.

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