LA NUOVA DISCIPLINA DEL SETTORE ELETTRICO ED IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Redazione 20/01/01
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di  Guido Molinari
Sommario: 1. Introduzione; 2. La nazionalizzazione del 1962; 3. Dalla nazionalizzazione del 1962 alla parziale liberalizzazione del 1991, 3.1 La riforma del 1991; 4. L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; 5. La direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica; 6. Il Decreto Bersani, 6.1 Produzione, 6.2 Le concessioni idroelettriche, 6.3 Trasmissione e istituzione del Gestore della Rete, 6.4 Distribuzione, 6.5 Clienti Idonei e Clienti Vincolati, 6.6 Istituzione dell’Acquirente Unico e del Gestore del Mercato, 6.7 l’energia elettrica da fonti rinnovabili; 7. Conclusioni.
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1. Introduzione
Con il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (“Decreto Bersani”), lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 96/92 dell’Unione europea per la liberalizzazione del settore elettrico. La genesi del discusso Decreto Bersani è stata a lungo avversata da chi temeva il ridimensionamento del monopolio, di fatto, esistente. Tali timori, tuttavia, non sembrano – allo stato – suffragati da reali elementi di fondatezza, atteso che il processo cui il decreto Bersani ha dato impulso sembra costituire un “mero” riassetto del mercato elettrico piuttosto che una concreta liberalizzazione dello stesso.

Il nuovo testo normativo, inoltre, sembra palesare alcune difficoltà rappresentate dalla sovrapposizione delle competenze tra gli organismi pubblici coinvolti nella riforma in esame e le imprese private del settore con funzioni pubblicistiche.

Il Decreto Bersani introduce, ed è questa una concreta novità, un doppio sistema nel mercato dell’elettricità; da un lato i clienti “Idonei” a presentarsi direttamente sul nuovo mercato e dall’altro lato i piccoli clienti “Vincolati” al rispettivo distributore locale.

Dopo un breve excursus sul quadro normativo preesistente a quello introdotto dal Decreto Bersani, si procederà ad un’analisi – peraltro priva di alcuna pretesa di esaustività – dei contenuti della “novella”.

2. La nazionalizzazione del 1962
Fino alla nazionalizzazione dell’industria elettrica del 1962, le attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica erano sostanzialmente libere. La produzione era assicurata da “aziende elettrocommerciali”, da autoproduttori e da aziende municipalizzate dei Comuni.

Con la legge n. 1643/62 (cosiddetta “Legge di Nazionalizzazione”), è stato istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), al quale è stato riservato l’esercizio delle attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica sul territorio nazionale. É stato inoltre originariamente previsto che tre tipologie di soggetti, di seguito indicati, potessero operare in deroga al monopolio di ENEL nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica:

le aziende municipalizzate di cui al Testo Unico del 1925, a condizione che presentassero, entro due anni dall’entrata in vigore della Legge di Nazionalizzazione, domanda atta a ottenere la concessione all’esercizio delle attività nel settore elettrico da parte di ENEL, rilasciata previa autorizzazione del Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato (“MICA”);

le imprese minori, che distribuissero meno di 15 GWh l’anno;

le imprese produttrici di energia elettrica destinata a soddisfare il proprio fabbisogno energetico, limitatamente alla copertura dei fabbisogni dei propri cicli industriali, a condizione che utilizzassero almeno il 70% dell’energia prodotta; con l’obbligo di cedere a ENEL le relative eccedenze.

3. Dalla nazionalizzazione del 1962 alla parziale liberalizzazione del 1991

La legislazione successiva al 1962 ha progressivamente attenuato il regime di esclusiva a favore di ENEL. Una prima marginale apertura è stata realizzata con la legge n. 393/75 che, fra l’altro, ha consentito a Comuni e Province (anche diversi da quelli ai quali si applicava la deroga di cui sopra) di produrre elettricità mediante fonti rinnovabili e in abbinamento alla generazione di calore (co-generazione), tramite l’incenerimento di rifiuti urbani o il funzionamento di impianti di dissalazione.

La legge n. 308/82 ha avviato il processo di liberalizzazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili o fonti assimilate alle rinnovabili, quali la produzione combinata di elettricità e calore, a condizione che la potenza di tutti questi impianti non fosse superiore a 3 MW, sottraendola alla riserva di ENEL, pur confermando l’obbligo di cedere a ENEL l’energia in eccesso rispetto al consumo.

3.1 La riforma del 1991

Con la legge del 9 gennaio 1991 n. 9 (“Legge n. 9/91”) è stato innovato sia il regime della produzione di energia da fonti convenzionali, sia quello della produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di sviluppare ulteriormente l’azione già avviata dalla legge n. 308/82.

Per quanto concerne la produzione di energia elettrica da fonti convenzionali, due sono state le modifiche sostanziali apportate dalla Legge n. 9/91: (i) si è stabilito che la produzione di energia da parte di produttori terzi non fosse più soggetta ad alcun vincolo di autoconsumo e che pertanto la stessa potesse essere esercitata anche solo a scopo di cessione a ENEL; e (ii) è stata ampliata la definizione di autoconsumo, attraverso l’introduzione dell’autoconsumo del gruppo industriale, ricomprendente nella nozione di “fabbisogno proprio”, non solo quello del produttore, ma anche quello delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante.

Quanto alla produzione da fonti rinnovabili e assimilate la Legge n. 9/91 ha: (i) esteso la liberalizzazione disposta dalla legge n. 308/82 a tutti gli impianti, prescindendo da qualsiasi limite di potenza; e (ii) stabilito l’obbligo di cedere a ENEL e alle imprese minori tutta l’energia prodotta o quella eccedente rispetto ai propri fabbisogni, prevedendo anche la libera circolazione dell’energia elettrica all’interno dei consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente a esigenze di autoproduzione e previa autorizzazione del Ministro dell’Industria, da rilasciare sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.

Ai sensi della Legge n. 9/91 erano quindi consentite ai produttori di energia le seguenti modalità di utilizzo dell’energia prodotta:

Fonti convenzionali: autoconsumo, stabilendo l’abolizione del limite del 70% di cui alla Legge di Nazionalizzazione; cessione alle aziende del gruppo di appartenenza, mediante l’utilizzo, ove necessario, della rete di trasmissione di ENEL; cessione a ENEL.

Fonti rinnovabili: autoconsumo; cessione a ENEL e imprese minori; cessione alle aziende del gruppo di appartenenza, mediante l’utilizzo, ove necessario, della rete di trasmissione di ENEL; cessione ad aziende di uno stesso consorzio, subordinatamente all’autorizzazione del MICA.

La legge demandava infine al MICA la predisposizione di direttive che regolassero i rapporti tra ENEL e i produttori per quanto riguarda la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento di energia.

Con il decreto legge n. 333/92, convertito in legge n. 359/92 (“Legge n. 359/92”), è stata sancita la trasformazione di ENEL in S.p.A. e il passaggio del medesimo dalla posizione di riservatario del servizio elettrico a quella di concessionario. Con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 è stata attribuita a ENEL la concessione per lo svolgimento del pubblico servizio di fornitura dell’energia elettrica nel territorio nazionale ed è stata approvata la relativa convenzione fra il MICA e ENEL.

4. L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Con la legge n. 481/95 (“Legge n. 481/95″) è stata istituita l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (l’”Autorità”). L’Autorità ha iniziato ad esercitare le funzioni ad essa attribuite il 22 aprile 1997, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del suo regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dell’art. 2, comma 28, della medesima Legge n. 481/1995. L’Autorità è l’organo preposto alla regolamentazione e al controllo del mercato energetico italiano, in posizione di indipendenza rispetto al Governo, fatte salve le funzioni di indirizzo spettanti allo stesso Governo nell’ambito degli atti di programmazione economico-finanziaria.

Ai sensi della Legge n. 481/95 sono, in via di sintesi, attribuiti alla Autorità:

compiti di proposta al MICA, in merito agli schemi per il rinnovo degli atti di concessione;

compiti di indirizzo e/o di direttiva, con particolare riferimento agli obblighi di servizio universale dei concessionari, alla separazione contabile e gestionale delle imprese e alla trasparenza delle tariffe;

determinazione e aggiornamento delle tariffe per il settore elettrico. In tale compito l’Autorità succede al MICA, a sua volta subentrato al Comitato Interministeriale Prezzi. Le tariffe sono fissate e aggiornate con il metodo del price cap, secondo parametri ancorati alle variazioni medie e annuali dei prezzi al consumo rilevate dall’ISTAT e modificati in relazione agli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività del settore elettrico, prefissati per un periodo almeno triennale. Per quanto riguarda specificatamente le tariffe dei servizi di fornitura dell’energia elettrica, l’art. 3, comma 2, della Legge n. 481/95 prevede l’adozione di una tariffa unica nazionale, intesa come prezzo massimo, per categorie di utenti e la determinazione dei sistemi di perequazione tra le imprese del settore elettrico operanti in diverse condizioni di mercato, considerati gli obblighi di servizio universale gravanti sulle stesse;

compiti di garanzia finalizzati ad assicurare la tutela dei consumatori anche in ordine alla qualità del servizio reso;

valutazione delle istanze, segnalazioni e reclami dei consumatori, adottando – ove occorra – decisioni di condanna o costitutive, eventualmente precedute da provvedimenti interdittali, nei confronti delle imprese, anche nell’ambito di procedure conciliative o di arbitrato tra imprese e consumatori.

Ai sensi dell’art. 2 comma 12, della Legge n. 481/95 l’Autorità svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all’esercizio in esclusiva delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento di servizi, ove ciò sia richiesto dall’andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove prevista dalla normativa vigente.

5. La direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica

Nell’ambito del processo volto alla realizzazione di un mercato unico dell’energia a livello comunitario attraverso la liberalizzazione e l’apertura dei mercati nazionali, in data 19 dicembre 1996 è stata approvata la direttiva 96/92/CE del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea sul mercato interno dell’energia elettrica (la “Direttiva sull’Energia”). La Direttiva sull’Energia, come anticipato, è stata appunto recepita in Italia con il Decreto Bersani.

La Direttiva sull’Energia ha imposto il rispetto di alcuni principi fondamentali, quali: (i) il divieto di attribuire diritti esclusivi per la produzione, l’importazione e l’esportazione di energia elettrica, l’uso e la costruzione di linee di trasporto; (ii) la libertà di accesso alle reti di trasmissione; (iii) la graduale apertura del mercato tramite l’istituzione della figura di clienti liberi di scegliere il proprio fornitore. Obiettivo della norma comunitaria era quello di instaurare un mercato interno dell’energia elettrica in regime di libera concorrenza, così da aumentare l’efficienza della produzione, della trasmissione e della distribuzione, rafforzando nel contempo la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività dell’economia europea, nel rispetto dell’ambiente.

6. Il Decreto Bersani

Il Decreto Bersani, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 24 aprile 1998, n. 128 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva sull’Energia e ha profondamente innovato la disciplina del settore elettrico, nelle diverse aree di attività, prevedendo una graduale liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. In particolare, il Decreto Bersani ha disposto (i) la liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, a decorrere dal 1 aprile 1999; (ii) la riserva esclusiva allo Stato delle attività di trasmissione e dispacciamento e la loro attribuzione in concessione a una costituenda società per azioni, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (il “Gestore della Rete”); (iii) lo svolgimento in regime di concessione rilasciata dal MICA dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica.

6.1. Produzione

In base al Decreto Bersani, l’attività di produzione, può essere svolta da qualsiasi soggetto italiano o estero, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2003 nessun soggetto potrà produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell’energia elettrica prodotta o importata in Italia. Entro la stessa data, ENEL dovrà cedere almeno 15.000 MW della propria capacità produttiva. A tale ultimo riguardo, in data 4 agosto 1999, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro di concerto con il MICA è stato approvato un piano per le cessioni degli impianti di produzione di energia elettrica dell’ENEL S.p.A.

6.2. Le concessioni idroelettriche

Dal 1 aprile 1999, la competenza al rilascio delle concessioni idroelettriche è stata conferita alle Regioni e alle Province autonome.

Le concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche rilasciate a suo tempo a ENEL e non aventi scadenza scadranno il 1 aprile 2029. Per tutti gli altri soggetti le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest’ultima data; i titolari di tali concessioni potranno proseguire la propria attività senza necessità di alcun atto amministrativo. Per le concessioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2010, i termini di scadenza saranno quelli stabiliti nel relativo atto di concessione.

In relazione alle concessioni idroelettriche, il Decreto Bersani prevede che ogni soggetto possa richiedere, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico e purché in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza. In presenza di una o più richieste, l’amministrazione competente dovrà valutarne l’idoneità e provvedere a notificarne i contenuti al concessionario; tale notifica ha valore di preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Nel caso in cui il concessionario non abbia presentato un proprio programma migliorativo della produttività dell’impianto, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di disdetta, potrà comunicare alla amministrazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quelli giudicati idonei.

La mancata comunicazione del concessionario determinerà la rinuncia del medesimo al rinnovo della concessione. Le nuove concessioni che dovranno comunque garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale – saranno rilasciate per una durata di 30 anni. Nel rilasciare tali concessioni, l’amministrazione competente sarà tenuta a preferire, a parità di condizioni, il precedente concessionario.

Nei casi diversi rispetto a quello sopra descritto – ivi inclusa l’ipotesi di decadenza, rinuncia e revoca – le nuove concessioni saranno attribuite a titolo oneroso mediante indizione di gara pubblica da parte della amministrazione competente.

6.3. Trasmissione e istituzione del Gestore della Rete

Ai sensi del Decreto Bersani – come si è detto – le attività di trasmissione e di dispacciamento sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al Gestore della Rete. ENEL in data 27 aprile 1999 ha costituito in forma di società per azioni il Gestore della Rete affinché questo assumesse la titolarità e le funzioni previste dal Decreto Bersani.

Entro 60 giorni dalla costituzione del Gestore della Rete, era previsto che ENEL conferisse al Gestore della Rete tutti i beni e i rapporti giuridici inerenti all’attività di quest’ultimo, con esclusione della proprietà delle reti di trasmissione. La proprietà delle reti di trasmissione è stata conferita a TERNA S.p.A., società del Gruppo ENEL.

Con Decreto 25 giugno 1999, il MICA – sentita l’Autorità ed i soggetti interessati – ha determinato l’ambito delle Rete di Trasmissione Nazionale

Il Gestore della Rete è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della Rete di Trasmissione Nazionale. Con Decreto del MICA del 21 gennaio 2000, si è stabilito il trasferimento a titolo gratuito al Ministero del Tesoro delle azioni del Gestore della Rete a partire dal 1 aprile 2000. Successivamente, con Decreto del 17 luglio 2000 il MICA ha emanato la concessione al Gestore della Rete per l’esercizio dell’attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.

La nuova compagine societaria – dotata di rilevanti funzioni pubblicistiche – in particolare, è tenuta (i) a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari; (ii) a garantire l’adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l’affidabilità, l’efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; (iii) a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; (iv) a deliberare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società che dispongono delle reti di trasmissione, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del MICA.

Gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della Rete sono stati definiti dal MICA con una Direttiva del 21 gennaio 2000; in base a tali indirizzi il Gestore della Rete potrà affidare a terzi – previa autorizzazione del MICA e sulla base di convenzioni approvate dall’Autorità – la gestione di limitate porzioni della Rete di Trasmissione Nazionale non direttamente funzionali alla stessa.

Entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale, i proprietari di porzioni della Rete di Trasmissione Nazionale o coloro che ne hanno comunque la disponibilità hanno costituito, dal canto proprio, una o più società per azioni alle quali, entro i successivi 90 giorni, sono stati trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla trasmissione di energia elettrica.

Il Gestore della Rete dovrà poi stipulare – in conformità ad una convenzione tipo in corso di definizione da parte dell’Autorità, che dovrà poi essere emanata con decreto del MICA – singole convenzioni, anche con le società che dispongono di porzioni della Rete di Trasmissione Nazionale, contenenti la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti. Tale convenzione tipo dovrà prevedere: (i) la competenza del Gestore della Rete ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete; (ii) un’adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori; (iii) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e le determinazioni delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese; (iv) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione, e sviluppo delle reti.

In base al Decreto Bersani l’Autorità doveva fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della Rete di Trasmissione Nazionale la libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento, perseguendo l’obiettivo della più efficiente utilizzazione dell’energia elettrica e con l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.

Con delibera n. 13 del 18 febbraio 1999 – di recente integrata e modificata dalla Delibera n. 108 del 15 giugno 2000 – l’Autorità ha determinato i corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell’energia elettrica e di alcuni servizi di rete che i produttori, gli importatori di energia elettrica e i clienti idonei devono corrispondere al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ai gestori di limitate porzioni di reti di trasmissione e ai gestori di reti di distribuzione.

6.4. Distribuzione

Il Decreto Bersani prevede che l’attività di distribuzione sia svolta in regime di concessione rilasciata dal MICA. Le imprese distributrici operanti alla data del 1 aprile 1999, continueranno a svolgere tale servizio sulla base di concessioni che il Ministro dell’Industria dovrà loro rilasciare entro il 31 marzo 2001, con scadenza il 31 dicembre 2030. Tali concessioni dovranno individuare i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione.

Le imprese distributrici sono obbligate a connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le disposizioni emanate in tema di tariffe, contributi e oneri.

Allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell’energia elettrica, il Decreto Bersani prevede il rilascio di una sola concessione di distribuzione per ciascun ambito comunale. Nel caso in cui, alla data del 1° aprile 1999, nel medesimo ambito comunale siano presenti più distributori, questi avrebbero dovuto adottare iniziative per la loro aggregazione, da sottoporre al MICA, entro il 31 marzo 2000.

Ove le parti non abbiano presentata alcuna proposta di aggregazione o nel caso in cui queste siano respinte dal MICA, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali potranno chiedere all’ENEL la cessione dei rami d’azienda dedicati all’esercizio dell’attività di distribuzione nei Comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze.

Ai fini di tale cessione, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire dovranno essere determinati d’accordo tra le parti. In mancanza di raggiunto accordo entro il 30 settembre 2000, si dovrà provvedere alle relative determinazioni attraverso un collegio di arbitratori (ex art. 1349 cod. civ.) composto da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti, e il terzo nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Tale collegio dovrà operare secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti, la cessione dovrà avvenire sulla base delle suddette determinazioni. Le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali potranno presentare domanda di aggregazione anche con riferimento agli ambiti territoriali contigui.
Agli eventuali proprietari di reti di distribuzione, ai quali non sia assegnata la relativa concessione, dovrà essere corrisposto dal nuovo concessionario un canone annuo determinato secondo criteri e parametri economici che saranno stabiliti dall’Autorità.

Entro settembre 1999, i proprietari degli impianti di distribuzione che alimentino più di 300.000 clienti finali erano tenuti a costituire una o più società per azioni, alle quali trasferire, entro i successivi 6 mesi, esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai Clienti Vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito.

6.5. Clienti idonei e clienti vincolati

Il Decreto Bersani prevede la ripartizione degli utenti elettrici in due categorie: i clienti idonei (i “Clienti Idonei”) e i clienti vincolati (i “Clienti Vincolati”). I Clienti Idonei sono coloro che possono stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista italiano o estero; in detta categoria sono compresi:

i distributori, limitatamente all’energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;

gli acquirenti grossisti, limitatamente all’energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;

i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all’energia consumata al di fuori del territorio nazionale;

l’azienda che potrà essere costituita dalle Province di Trento e Bolzano in base al decreto del Presidente della Repubblica 235/1977 per l’attività di distribuzione di energia elettrica;

i clienti finali i cui consumi, comprensivi dell’eventuale energia autoprodotta nell’anno precedente e relativi a un unico punto di prelievo, siano superiori ai seguenti valori annui: 30 GWh fino al 31 dicembre 1999, 20 GWh, dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2001, e 9 GWh dal 1° gennaio 2002;

le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili, aventi nell’anno precedente i seguenti consumi minimi: (i) consumo complessivo superiore 30 GWh fino al 31 dicembre 1999, 20GWh, dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2001, e 9 GWh dal 1° gennaio 2002; (ii) consumo individuale almeno pari a 2 GWh, fino al 31 dicembre 1999, 1 GWh dal 1° gennaio 2000.

Dal 1° gennaio 2002 sarà altresì qualificato Cliente Idoneo ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell’anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura. Il Decreto Bersani prevede, inoltre, che, nel caso in cui il mercato dei Clienti Idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30%, al 19 febbraio 1999, al 35% al 1° gennaio 2000 e al 40% al 1° gennaio 2002 del mercato totale dei clienti, il Ministero dell’Industria individui nuovi limiti per l’attribuzione della qualifica di Cliente Idoneo, tenendo conto del processo di riequilibrio tariffario.

I Clienti Vincolati sono tutti i clienti finali che, non rientrando nella categoria dei Clienti Idonei, sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che svolge il servizio nell’area territoriale dove è localizzata l’utenza. Ai Clienti Vincolati dovrà essere assicurata una parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, anche tariffaria.

6.6. Istituzione dell’Acquirente Unico e del Gestore del Mercato

Entro il 1° ottobre 1999, il Gestore della Rete doveva costituire una società per azioni denominata “Acquirente Unico”, la quale ha la funzione di garantire il mercato dei Clienti Vincolati. All’Acquirente Unico, è affidato il compito di stipulare e gestire i contratti di fornitura con i produttori e di vendita con i distributori al fine di garantire ai Clienti Vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza, economicità ed efficienza del servizio, e di parità del trattamento, anche tariffario, sulla base degli indirizzi impartiti dal MICA entro il 1° ottobre 1999.

L’Acquirente Unico, entro il trenta giugno di ogni anno, provvederà a elaborare la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture. Sulla base di tale previsione e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l’Acquirente Unico stipulerà i contratti di acquisto, anche di lungo termine, con i produttori, con procedure trasparenti e non discriminatorie. L’Acquirente Unico, sulla base di direttive dell’Autorità, dovrà altresì stipulare contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l’applicazione della tariffa unica su tutto il territorio nazionale ai Clienti Vincolati, assicurando l’equilibrio del proprio bilancio.

Il MICA, sentita l’Autorità, potrà autorizzare il Gestore della Rete a cedere quote azionarie della società de qua a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell’energia elettrica. Detti soggetti non potranno possedere, direttamente o indirettamente, quote superiori al 10% del capitale sociale e il Gestore della Rete dovrà mantenere in ogni caso la maggioranza di detto capitale.

Entro il 1° gennaio 2000 il Gestore della Rete doveva inoltre costituire una società per azioni, denominata “Gestore del Mercato”, la quale, nello specifico, ha la funzione di organizzare il mercato elettrico secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, concorrenza tra produttori, assicurando altresì un’adeguata disponibilità della riserva di potenza. A tal fine, entro un anno dalla data della sua costituzione, il Gestore del Mercato dovrà predisporre, nel rispetto dei suddetti criteri e del principio del bilanciamento della domanda e della offerta, la “disciplina del mercato”. Tale disciplina diverrà efficace con l’approvazione del Ministro dell’Industria, sentita l’Autorità.

Entro il 1° gennaio 2001, il Gestore del Mercato dovrà gestire le offerte di acquisto e di vendita dell’energia elettrica e di tutti i servizi connessi (c.d. “Borsa dell’Energia Elettrica”). Entro la medesima data, l’ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari sarà determinato – fatte salve le priorità gerarchiche di dispacciamento garantite all’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano (i) fonti energetiche rinnovabili, (ii) sistemi di cogenerazione e (iii) fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica consumata – secondo il criterio di dispacciamento “di merito economico”, vale a dire preferendo il dispaccimento dell’energia offerta a condizioni economicamente più vantaggiose. Fino alla data sopra indicata, il Gestore del Mercato dovrà mettere a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali. L’Autorità, su richiesta dei Clienti Idonei interessati e previo parere conforme del Gestore della Rete, potrà autorizzare la conclusione di contratti bilaterali tra i Clienti Idonei e i produttori, in deroga al sistema del dispacciamento “di merito economico” (cd. dispacciamento passante).

6.7. L’energia elettrica da fonti rinnovabili

Al fine di incentivare l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse energetiche nazionali, il Decreto Bersani impone a decorrere dall’anno 2001 ai soggetti che importano o producono più di 100 GWh da fonti convenzionali, su base annua (tra cui ACEA) di immettere nella rete nell’anno successivo energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva al 1 o aprile 1999, in misura non inferiore al 2% della quota di energia prodotta da fonte convenzionale eccedente i 100 GWh (al netto della cogenerazione, degli autoconsumi e delle esportazioni), ovvero di acquistare detto 2%, in tutto o in parte, da altri produttori o dal Gestore della Rete, purché tale energia sia immessa nel sistema elettrico nazionale.

Detta disciplina in materia di fonti rinnovabili è stata regolata estensivamente con Decreto del Ministero dell’Industria di concerto con il Ministero dell’Ambiente dell’11 novembre 1999.

Conclusioni

I nuovi scenari disegnati dal Decreto Bersani sono quelli di un mercato, quello dell’energia elettrica, dove troppo a lungo si sono subite le condizioni di un monopolio naturale che oggi, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, sembra appena degradare a una posizione di influenza “dominante”.

Per altro verso, il numero degli organi coinvolti nel processo di liberalizzazione genera il concreto rischio di un contesto applicativo confuso, farraginoso e poco funzionale; il Decreto Bersani affida le funzioni di indirizzo ai ministeri competenti “depauperando” l’Autorità delle competenze che originariamente gli erano state attribuite, giungendo, per l’effetto, a moltiplicare il numero dei soggetti coinvolti in detto processo. Alle varie autorità pubbliche si affiancano infatti diversi soggetti con importanti funzioni pubblicistiche di indirizzo e coordinamento, la cui natura e caratteristiche non sono – allo stato – ben chiare e le cui attività sono, quantomeno, in fase di rodaggio (Gestore delle Rete S.p.A.; Acquirente Unico S.p.A.; Gestore del Mercato S.p.A.).

In realtà, l’unico obiettivo che andrebbe realmente perseguito – cogliendo così lo spirito genuino della norma comunitaria recepita col Decreto Bersani – è quello della reale riduzione delle tariffe svincolando queste ultime dalla dipendenza, per così dire, fisiologica dalle variazioni dei prezzi delle materie prime energetiche e bilanciando equamente gli interessi delle diverse categorie di soggetti coinvolte, direttamente o indirettamente, nel sistema: clienti (Liberi e Vincolati); le imprese stesse del settore ed i rispettivi shareholders.

Guido Molinari
Avvocato in Roma

Redazione

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