Voucher lavoro: come funzionano?

Redazione 11/10/16
Scarica PDF Stampa

Quando vanno utilizzati i voucher lavoro e a cosa servono? Quali sono gli obblighi per il committente e il lavoratore occasionale? Alla luce del recente decreto correttivo del Jobs Act, che ne ha regolato definitivamente l’uso, vediamo di fare un po’ di chiarezza e illustrare in quali circostanze vanno usati i voucher lavoro e come funzionano esattamente.

 

Cosa sono i voucher lavoro?

I voucher sono dei buoni lavoro del valore di 10 euro che vanno utilizzati come forma di pagamento per il lavoro accessorio o occasionale, ovvero i casi in cui la prestazione fornita è del tutto saltuaria e accessoria. Ogni voucher corrisponde solitamente a un’ora di lavoro fornito.

Il valore di 10 euro è, però, una cifra lorda: solo 7,50 vanno infatti al lavoratore. Dei rimanenti 2,50 euro, 1,80 euro vanno all’Inps e 70 centesimi all’Inail. Il reddito da voucher lavoro, tuttavia, è esente da tassazione.


Cosa si intende esattamente per “lavoro occasionale”?

Il lavoro occasionale, o accessorio, è quel tipo di prestazione fornita in maniera saltuaria e discontinua e quindi non riconducibile a un contratto di lavoro tradizionale. Il lavoratore non deve essere assunto dal committente, né lavorare esclusivamente per lui; soprattutto, il compenso netto annuo per singolo committente non può superare i 2.000 euro. Inoltre, i compensi totali, inclusi tutti i committenti, non possono essere superiori a 7.000 euro all’anno.

L’Inps chiarisce inoltre che il lavoro occasionale “è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale”, ed è quindi escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori occasionali “per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione”.

 

Settore agricolo: quali sono le limitazioni?

Il lavoro accessorio è ammesso in tutti i settori occupazionali, con alcune eccezioni riguardanti il settore agricolo. All’interno di tale ambito, infatti, e nel caso di attività agricole stagionali, possono fornire prestazioni di lavoro occasionale solo i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età e regolarmente iscritti presso un’università (il limite di 25 anni decade nel caso di attività non stagionali).

Le aziende agricole con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, inoltre, possono ricorrere a qualsiasi soggetto “purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”.

 

La nuova tracciabilità dei voucher lavoro

Il recente decreto correttivo del Jobs Act, pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale,ha rafforzato la tracciabilità del voucher lavoro. Il committente, infatti, deve ora comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione. In particolare:

  • i committenti che non appartengono al settore dell’agricoltura hanno l’obbligo di comunicare all’ispettorato del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, insieme alla data e al luogo della prestazione e alle sue ore di inizio e di fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dell’operazione;
  • i committenti imprenditori agricoli, invece, sono tenuti a comunicare, con le stesse modalità, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione svolta “con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni“.

 

Mancata comunicazione: quali sono le sanzioni?

In caso di mancata comunicazione dei dati del lavoratore e della prestazione, e con l’obiettivo di smascherare i datori di lavoro che evadono le norme fiscali e previdenziali, i committenti rischiano sanzioni che variano dai 400 ai 2400 euro a seconda delle caratteristiche del lavoro svolto.

Per i committenti che pagano con voucher fino a 30 giorni lavoratori che svolgono prestazioni continuate e non occasionali è inoltre prevista una sanzione fino a 9.000 euro per lavoratore. Tale importo è aumentato del 20% in caso di lavoratori stranieri o minori in età non lavorativa.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento