Come può essere rilevato il vizio di travisamento della prova in sede di legittimità in presenza della c.d. “doppia conforme”? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. La questione: vizio di motivazione
La Corte di appello di Milano confermava una sentenza emessa dal Giudice per l’Udienza preliminare della medesima città.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva alcuni vizi di motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva i motivi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in presenza della c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018).
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3. Conclusioni: doppia conforme: travisamento rilevabile solo se la prova è nuova in appello
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come può essere rilevato il vizio di travisamento della prova in sede di legittimità in presenza della c.d. “doppia conforme”.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in caso di doppia conforme, il travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se il ricorrente dimostra che la prova è stata considerata per la prima volta nella motivazione della sentenza d’appello.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si voglia dedurre in Cassazione questo motivo in presenza di una pronuncia di siffatto tenore.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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