Violenza, sport e poteri del Questore

sentenza 04/03/10
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L’adozione del provvedimento ex art. 6 legge n. 401/1989 attribuisce al Questore il potere di inibire immediatamente l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni agonistiche a chi sia risultato coinvolto in episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive con l’adozione di un provvedimento che mirando alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, non deve essere neppure preceduto dall’avviso di avvio del procedimento.

In ogni caso è da ritenere che l’incertezza sulla partecipazione agli eventi del soggetto deferito non renda possibile, in mancanza di ulteriore attività istruttoria, l’adozione del provvedimento ex art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401.

 

N. 00242/2010 REG.SEN.

N. 00786/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 786 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
*************, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Catanzaro, via De Gasperi 76/B;

contro

Questura di Vibo Valentia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

-del provvedimento nr. 653/DIV .AC-07-M.P. di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive per la durata di tre anni, emesso ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/89 – dal Questore della Provincia di Vibo Valentia in data 14 maggio 2007, notificato in data 16 maggio 2007 e convalidato dal GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia in data 17 maggio 2007, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

-del provvedimento n. 923/DIV. AC/08 – M.P. di revoca del precedente provvedimento n. 653/DIV .AC-07-M.P. emesso ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/89, dal Questore di Vibo Valentia in data 14 maggio 2007,

e per il risarcimento dei danni

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 13 luglio 2007, ************* impugna, con richiesta di sospensione cautelare poi rinunciata, il provvedimento del Questore della provincia di Vibo Valentia, in epigrafe meglio specificato, con il quale è stato disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive per la durata di anni tre.

Espone il ricorrente che il provvedimento ex art 6 della legge n. 401/89, che prevede anche l’obbligo di presentarsi presso il Comando Stazione Carabinieri di Vibo Valentia negli orari corrispondenti allo svolgersi delle competizioni sportive, poggia sua una relazione di servizio del 14 maggio 2007 presentata al Questore di Vibo Valentia dalla ispettrice ********************, che contestualmente, a mezzo di informativa di P.G., denunciava all’Autorità giudiziaria il ricorrente medesimo per “vilipendio delle forze di Polizia, minacce aggravate e oltraggio a ******************”. Stando a tali documenti il ricorrente sarebbe stato riconosciuto quale compartecipe di un folto gruppo di “ultras”, i cui componenti, alle ore 18 circa del giorno 13 maggio 2007 nelle vicinanze dello stadio comunale, dopo aver assunto grandi quantitativi di birra, con fare minaccioso mostravano alla forze dell’ordine “le bottiglie di birra rompendone alcune sull’asfalto con chiaro intento di intimorire il personale ivi presente istigandolo ad una reazione e nel contempo creando situazione di pericolo e disordine intonavano ritornelli offensivi nei confronti degli agenti di p.s.”.

Il ricorrente, peraltro, sostiene di essere totalmente estraneo ai riportati fatti. Il *******, infatti, pur avendo assistito alla partita allo stadio, terminata questa,si distaccava dagli altri tifosi e, dopo essersi brevemente intrattenuto con i signori Messina Salvatore, **************, ************** e **************, verso le ore 17.15, saliva a bordo della propria autovettura e, unitamente al signor **************, si recava presso la propria abitazione, come gli stessi soggetti dichiarano e confermano.

Il Tavella, pertanto, insorge avverso il provvedimento del Questore di Vibo Valentia, denunciando: 1)Nullità del provvedimento per mancanza di elementi essenziali (assoluta indeterminatezza dell’oggetto); annullabilità per eccesso di potere: violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento; 2) Violazione di legge: art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere: difetto di istruttoria; 3) Violazione di legge: art 6, legge n. 401/1989; eccesso di potere: inesistenza dei presupposti di fatto; travisamento dei fatti; 4) Violazione di legge: art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 (difetto assoluto di motivazione); eccesso di potere: manifesta ingiustizia, sproporzione della sanzione; 5) Violazione di legge: artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n,. 241 (omessa comunicazione avviso avvio del procedimento, violazione del diritto di partecipazione al procedimento) e artt. 24 e 111, comma 2 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e/o rigettato nel merito per infondatezza.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 novembre 2008, il ricorrente espone che con riferimento alla denuncia relativa al provvedimento impugnato, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vibo Valentia richiedeva l’archiviazione ritenuto che non emergesse prova della sussistenza del fatto in quanto “non si evincono quella violenza e/o minaccia idonea ad impedire alle FF.OO. intervenute di compiere il servizio per il quale erano stati comandati e non è dato comprendere esattamente a chi debba essere imputata la condotta posta in essere”. Il GIP del Tribunale di Vibo Valentia, in data 20 maggio 2008, condividendo le argomentazioni del PM disponeva l’archiviazione “ritenuto che gli atti investigativi non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio”.

Sulla base di tali provvedimenti, il ricorrente presentava al Questore di Vibo Valentia istanza di annullamento in via di autotutela del provvedimento – qui impugnato – n. 653/DIV. AC-07-M.P, in considerazione dell’inesistenza fin dalle origini delle condizioni essenziali per l’adozione del provvedimento medesimo.

Sennonché, espone sempre il ricorrente, il Questore di Vibo Valentia, con provvedimento n. 923/DIV.AC/08 – M.P. di data 9.9.2009, anziché l’annullamento, disponeva la revoca per “ragioni di opportunità”.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente propone, quindi motivi aggiunti, denunciando oltre che l’illegittimità derivata dall’atto presupposto impugnato con il rincorso introduttivo, anche:”violazione di legge art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 (carenza e/o insufficienza e contraddittorietà della motivazione) e art 6, comma 1, lett. a) e b) legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere: difetto di istruttoria.

Il ricorrente, inoltre, formula richiesta di risarcimento dei danni, sussistendo la responsabilità della Questura ex art. 28 Cost e art 2043 cod. civ”.

All’udienza del 20 novembre 2009, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il ******* denuncia la nullità del provvedimento impugnato per indeterminatezza dell’oggetto in quanto non consentirebbe di comprendere quali siano le manifestazioni per le quali opera il divieto, né quali siano le zone interdette al ricorrente medesimo.

Il vizio denunciato è insussistente.

Dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, è agevole evincere quali siano le manifestazioni sportive interdette al ricorrente. Invero, nella parte del provvedimento che dispone “l’ordine” è precisato che il divieto si riferisce a tutte le infestazioni sportive della società calcio “*************” e che il divieto è esteso a tutte le competizioni calcistiche disputate dalla squadre di calcio di ogni ordine e grado, sia amichevoli che di campionato, sia in ambito nazionale che nei paesi della U.E., ove si svolgono specificatamente manifestazioni calcistiche ufficiali della Nazionale Italiana di calcio, incontri di calcio di squadre di club nazionali di Champions league e di coppa uefa.

E’ ben evidente, pertanto, come le manifestazioni precluse al ricorrente siano descritte in modo analitico e completo. Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda l’estensione territoriale del divieto medesimo, considerato che nel provvedimento sono espressamente indicati sia i luoghi preclusi al ricorrente, sia i tempi di preclusione.

Il secondo e terzo motivo di ricorso, per quanto chiaramente distinti, possono essere trattati cumulativamente, essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico e fondandosi, in buona sostanza, su identici presupposti.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per difetto di istruttoria, attesa la mancanza di qualsiasi riscontro probatorio in ordine alla presenza del ricorrente medesimo all’interno del gruppo degli “ultras” ed alla partecipazione attiva dello stesso ai fatti descritti nella relazione degli agenti di P.S. utilizzata come presupposto per l’adozione da parte del Questore del provvedimento restrittivo contestato. Infatti, gli addebiti mossi contro il ricorrente non sono suffragati da alcun riscontro obiettivo, quale documentazione fotografica, identificazione personale, richiesta di documenti o altro, idoneo a rendere certa la presenza del ricorrente all’interno del gruppo di “ultras”. Né, d’altra parte, ciò era possibile atteso che il ricorrente, al momento del verificarsi dei fatti, si trovava in altro luogo, in compagnia di numerose persone. Lo stesso presupposto, cioè il difetto di istruttoria e il conseguente travisamento dei fatti, comporterebbe l’inidoneità della denuncia presentata dagli agenti di P.S. e la conseguente illegittimità del provvedimento assunto dal Questore di Vibo Valentia.

Il difetto di istruttoria che sottende ad entrambi i motivi di ricorso (in modo esplicito con riferimento al secondo motivo, in via implicita relativamente al terzo) è palese e, conseguentemente, per questo profilo, il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato precisa che, in base agli atti d’ufficio, *************, in occasione dell’incontro di calcio disputato in data 13 maggio 2007 presso lo stadio “L.Razza” di Vibo Valentia si è reso responsabile di episodi oltraggiosi nei confronti delle forze dell’ordine. La parte relativa ai fatti addebitati riporta stralci (in sostanza operando una sintesi) della relazione di servizio redatta dall’Ispettore Capo ***************. In tale relazione l’Ispettore Capo riporta i fatti accaduti in data 13 maggio 2007: gli agenti di P.S., segnalata la presenza di un gruppo di “ultras” che stavano turbando l’ordine pubblico, si recavano sul posto dove venivano scherniti con cori offensivi; si legge ancora nella relazione che successivamente “i medesimi ultras si rifornivano e ingurgitavano grandi quantitativi di birra che il vicino Bar Russo forniva loro senza alcuna limitazione, con fare minaccioso, forti della superiorità numerica, mostravano le bottiglie di birra, rompendone alcune sull’asfalto col chiaro intento di intimorire il personale ivi presente istigandolo ad un reazione, e nel contempo creando una situazione di pericolo e disordine”. Seguivano ulteriori offese agli agenti di P.S.

Per quanto attiene all’identificazione dei soggetti, nella relazione dell’Ispettore Capo testualmente si legge: “Tengo a precisare che il gruppo era composto da circa 20 soggetti, nei cui confronti intendo procedere per le vie legali per l’oltraggio di cui sono stata oggetto in ragione del proprio servizio. Alcuni dei soggetti, facenti parte del gruppo di cui sopra si è narrato, sono stati riconosciuti per:” segue una serie di nominativi tra cui quello del ricorrente.

Occorre rilevare, sotto un primo profilo, come non sia chiaro, e comunque non emerga dalla relazione citata, quali siano i fatti specifici addebitati al ricorrente. Per meglio dire, dalla descrizione dei fatti, non emerge che cosa il ricorrente avrebbe fatto, considerato che le azioni descritte – comunque in modo del tutto generico – si riferiscono sempre al “gruppo di ultras” nel suo insieme.

Inoltre, e questo è l’aspetto più rilevante, del tutto deficitario appare il momento identificativo dei soggetti deferiti.

Come accennato più sopra, il provvedimento del Questore qui contestato, nella parte relativa agli addebiti, si limita a riproporre stralci della relazione di servizio, riproducendo, pertanto, lo stesso deficit della relazione medesima.

In particolare, non risulta essere stato effettuato alcun approfondimento istruttorio in merito alle modalità di individuazione del ricorrente all’intero del gruppo di facinorosi, né di identificazione del medesimo. Si può solo dedurre –in quanto non chiaramente precisato nella relazione di servizio – che l’identificazione sia avvenuta a distanza e per così dire “ a vista”. E’ evidente che una tale modalità di identificazione e la conseguente incertezza sulla partecipazione agli eventi del soggetto deferito, non sia sufficiente, in mancanza di ulteriore attività istruttoria, a fondare l’adozione del provvedimento ex art. 6 legge 13 dicembre 1989, n.401.

Inoltre, in considerazione della prova fornita dal ricorrente relativamente alla sua presenza, con altri soggetti, in un luogo diverso rispetto a quello in cui si verificarono gli eventi descritti nella relazione dell’Ispettore Capo ********, il Questore avrebbe dovuto comunque compiere un approfondimento istruttorio, al fine di verificare eventuali incoerenze all’atto della identificazione visiva effettuata dagli agenti di P.S. in occasione dei disordini.

La censura di difetto di istruzione è, pertanto, fondata e il ricorso, sotto questo profilo, deve essere accolto.

Infondati risultano, infine, i motivi di ricorso sub nn. 4 e 5.

Con riferimento al denunciato difetto di motivazione, deve rilevarsi, infatti, come il provvedimento impugnato sia, in realtà, supportato da adeguata motivazione, dovendosi distinguere i presupposti di fatto dalle conseguenze che sulla base di questi è possibile trarre.

Quanto alla pretesa violazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n,. 241, si rileva come, per giurisprudenza consolidata, l’adozione del provvedimento ex art. 6 legge n. 401/1989 attribuisca al Questore il potere di inibire immediatamente l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni agonistiche a chi sia risultato coinvolto in episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive con l’adozione di un provvedimento che mirando alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, non deve essere neppure preceduto dall’avviso di avvio del procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3468; TAR Lazio, Roma, sez. I°, 4 settembre 2008, n. 8052; TAR Campania, Salerno, sez. I, 26 marzo 2007, n. 300).

Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, si rileva come l’annullamento del provvedimento n. 653/DIV .AC-07-M.P., impugnato con il ricorso introduttivo, necessariamente travolge anche il provvedimento di revoca dello stesso, impugnato, appunto, con i motivi aggiunti ora in esame.

Resta da esaminare, pertanto, la richiesta di risarcimento danni formulata dal ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti.

Il ricorrente ritenendo che sussistano tutti i presupposti richiesti per la sussistenza del danno ingiusto, sussistendo superficialità, imperizia e negligenza nell’espletamento della istruttoria, chiede la condanna della resistente al risarcimento del danno subito. Per quanto attiene alla sussistenza del danno, il ricorrente afferma che l’obbligo di firma pomeridiano in occasione degli incontri sportivi della U.S. Vibonese, disposto con il provvedimento impugnato, avrebbe compromesso il suo riposo domenicale e la effettiva libertà di circolazione, con gravissime ripercussioni sulle sue abitudini di vita e grave danno alla vita sociale e di relazione; relativamente alla quantificazione del danno, il ricorrente ritiene sia applicabile in via analogica il criterio dell’indennizzo operante in caso di riparazione degli errori giudiziari commessi in sede penale, in base al criterio matematico elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione, che per ogni giorno di ingiusta applicazione del provvedimento afflittivo prevede di corrispondere la somma di euro 235,83.=, che nel caso in esame, considerata la minore afflittività degli obblighi posti a carico del ricorrente, potrà essere ridotta alla metà, cioè euro 117,91.=, moltiplicata per il numero di giorni che hanno comportato l’obbligo di firma.

La domanda di risarcimento danni è infondata e deve essere respinta.

Come noto, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di risarcimento proposta dinnanzi al giudice amministrativo,l’accertamento della illegittimità del provvedimento, dal quale deriva la lesione in capo al soggetto titolare dell’interesse legittimo, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, affinché si configuri una responsabilità dell’apparato amministrativo procedente. Costituiscono, infatti, la prova dell’esistenza di un danno, che l’interessato deve fornire, l’accertamento del nesso di causalità diretta tra l’evento dannoso e l’operato dell’Amministrazione e, infine, l’imputazione dell’elemento dannoso a titolo di dolo o colpa della P.A., da ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui l’adozione della determinazione illegittima, che apporti lesione all’interesse del soggetto, si sia verificata in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione a cui deve ispirarsi l’attività amministrativa nel proprio esercizio, ovvero quando l’azione amministrativa sia caratterizzata

da negligenza nell’interpretare ed applicare la vigente normativa. Come è stato correttamente osservato (TAR Puglia, Lecce, sez. I°, 5 giugno 2008, n. 1651), il giudizio di colpevolezza dell’Amministrazione deve essere affermato quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanza di fatto e in un quadro normativo tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato, e, viceversa, negandola, quando l’indagine presupposta conduce al riconoscimento di un errore scusabile.

Nel caso in esame, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto, il deficit istruttorio imputabile alla Questura di Vibo Valentia, a fronte di una relazione di servizio redatta dagli agenti di P.S. e dei fatti, comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, ivi descritti, se, da un lato, è sufficiente a inficiare la legittimità del provvedimento assunto, dall’altro, non è tale da concretizzare una colpa in capo all’Amministrazione medesima, idonea a fondare, unitamente agli altri elementi richiesti, una responsabilità che possa dar luogo al risarcimento del danno.

In conclusione la domanda di risarcimento danni deve esser respinta.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

*****************, Presidente FF

****************, Consigliere

***************, Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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