Al di là della recente approvazione della norma che introduce il reato di femminicidio (ed interventi ad essa connessi) da parte del Senato della Repubblica (adesso il progetto di legge che lo riguarda è al vaglio della Camera dei Deputati), sempre in questo ramo del Parlamento, è all’esame un disegno di legge che riguarda sempre il contrasto contro le donne e di genere.
In particolare, si tratta del progetto di legge AS 1517, che riguarda l’introduzione della figura dello psicologo forense e talune modificazioni al codice di procedura penale, oltre che altri interventi normativi che concernono per l’appunto il contrasto alla violenza contro le donne e di genere, e che consta di sette articoli [oltre un ottavo che regola l’entrata in vigore della normativa qui in commento (quando e se sarà approvata[1])] così strutturati: I) l’art. 1 riguarda la finalità che intende perseguire questo progetto di legge; II) l’art. 2 prevede l’introduzione di una nuova norma procedurale, vale a dire l’art. 384-bis cod. proc. pen., che disciplina l’accertamento sanitario temporaneo obbligatorio; III) l’art. 3 afferisce una modifica apportata all’art. 370 cod. proc. pen. che, come è noto, disciplina gli atti diretti e quelli delegati; IV) l’art. 4 muta l’art. 220 cod. proc. pen. che, come è risaputo, attiene l’oggetto della perizia; V) l’art. 5 interviene sull’art. 362, co. 1-ter, cod. proc. pen. (Assunzione di informazioni); VI) l’art. 6 con cui si emenda l’art. 67, co. 2, disp. att. cod. proc. pen. (Albo dei periti presso il Tribunale); VII) l’art. 7 contempla l’introduzione di un pubblico registro dei condannati in via definitiva di taluni reati.
Scopo del presente scritto è dunque quello di vedere cosa prevede siffatto disegno di legge, esaminando codesti articoli, uno per uno. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Le finalità che contraddistinguono il progetto di legge sulla violenza contro le donne e di genere
- 2. Il “nuovo” art. 384-ter cod. proc. pen.
- 3. La modifica apportata all’art. 370, co. 2-bis, cod. proc. pen.
- 4. La modificazione prevista per l’art. 220, co. 2, cod. proc. pen.
- 5. Il cambiamento concepito per l’art. 362, co. 1-ter, cod. proc. pen.
- 6. Il mutamento contemplato per l’art. 67, co. 2, disp. att. cod. proc. pen.
- 7. L’introduzione di un pubblico registro
- 8. Conclusioni
- Note
1. Le finalità che contraddistinguono il progetto di legge sulla violenza contro le donne e di genere
L’art. 1, co. 1, disegno di legge AS 1517, nello stabilire che la “presente legge ha lo scopo di rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza in materia di violenza nei confronti delle donne, mediante l’introduzione della figura dello psichiatra ovvero psicologo forense nei procedimenti penali relativi ai casi di violenza di genere”, indica, pertanto, “le finalità dell’intervento normativo, che intende rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza in materia di violenza contro le donne, anche attraverso l’introduzione della figura dello psichiatra ovvero psicologo forense, nella primissima fase del procedimento penale relativo ai casi di violenza di genere”[2]. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Il “nuovo” art. 384-ter cod. proc. pen.
L’art. 2, co. 1, disegno di legge AS 1517, come accennato nella parte introduttiva del presente scritto, introduce una ulteriore disposizione, tra quelle previste dal codice di procedura penale, vale a dire l’art. 384-ter cod. proc. pen., rubricato “Accertamento sanitario temporaneo obbligatorio”, il quale statuisce quanto sussegue: “1. Nei casi previsti dall’articolo 362, comma 1-ter, anche fuori dai casi di flagranza, quando nel corso dell’attività prevista dall’articolo 370, comma 2-bis, emergano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dispongono, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, ovvero resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, anche in deroga agli articoli 33, 34 e 35 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, con obbligo di seguire percorsi psicoterapici, che alternativamente possono avere luogo presso: a) i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali; b) enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354; c) studi specialistici privati e convenzionati, accreditati presso le procure. d) le strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate nel caso in cui sia necessaria la degenza. 2. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di in-formazione previsti dall’articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni finalizzate alla osservazione sanitaria temporanea. 3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, quando nel corso dell’attività prevista dall’articolo 362, comma 1-ter, emergano fon-dati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato nei confronti della persona denunciata o querelata, qualora non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedi-mento del giudice, un accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, anche in deroga agli articoli 33, 34, 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nello stesso decreto il pubblico ministero prevede l’obbligo di seguire percorsi psicoterapici, presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Entro quarantotto ore dall’esecuzione del decreto di cui al comma 3 o dal provvedimento di cui al comma 1, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. 5. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore. 6. Il provvedimento di accertamento sanitario temporaneo obbligatorio diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 4. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 381, comma 3, nonché degli articoli 385 e seguenti del presente titolo»”.
Pertanto, con tale precetto normativo, così concepito, in estrema sintesi, si prevede che, “nei casi di fondato pericolo di reiterazione delle condotte criminose che pongono in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero, o gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, possano sottoporre il soggetto denunciato ad un accertamento sanitario temporaneo ed obbligatorio, a seguito del quale il giudice delle indagini preliminari può imporre nei confronti dell’indagato percorsi psicoterapici finalizzati al contenimento delle condotte violente”[3], fermo restando che tali “percorsi possono svolgersi presso i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali, presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per questo genere di reati, presso studi specialistici convenzionati ed accreditati presso le procure ed infine laddove sia necessario altresì un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate”[4].
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3. La modifica apportata all’art. 370, co. 2-bis, cod. proc. pen.
L’art. 3, co. 1, disegno di legge AS 1517, nel disporre che all’“articolo 370, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «del medesimo codice, la polizia giudiziaria,» sono inserite le seguenti: «per l’attività di cui all’articolo 362, comma 1-ter, si avvale dell’ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense e», fa sì come sia disposto “che la polizia giudiziaria, per assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (attività di cui all’articolo 362 comma 1-ter), deve avvalersi dell’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense e procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero”[5].
4. La modificazione prevista per l’art. 220, co. 2, cod. proc. pen.
L’art. 4, co. 1, disegno di legge AS 1517, nello statuire che all’“articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «o della misura di sicurezza» sono inserite le seguenti: «o per le finalità previste dagli articoli 362, comma 1-ter, 370, comma 2-bis, e 384-ter»”, fa sì che sia autorizzato il compimento delle perizie “per finalità quali: l’assunzione di informazioni da parte della persona offesa o di chi fa la denuncia o querela (articolo 362, comma1-ter), per disporre l’accertamento sanitario temporaneo obbligatorio (articolo 384-ter), per il compimento, da parte della polizia giudiziaria, degli atti delegati dal pubblico ministero avvalendosi dell’ausilio di un esperto di psicologia forense (articolo 370, comma 2-bis)”[6].
5. Il cambiamento concepito per l’art. 362, co. 1-ter, cod. proc. pen.
L’art. 5, co. 1, disegno di legge AS 1517 dispone quanto segue: “1. All’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, con l’ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel corso dell’assunzione di informazioni di cui al comma 1 emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero immediatamente dispone l’interrogatorio del soggetto denunciato o querelato, con l’ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense».”.
Quindi, alla luce di siffatte modificazioni, si stabilisce “che il pubblico ministero, nell’assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato deve usufruire dell’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense ed inoltre il medesimo articolo aggiunge un ultimo periodo al medesimo comma 1-ter dell’articolo 362 del codice di procedura penale, disponendo che se nel corso dell’assunzione di informazioni emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero dispone immediatamente l’interrogatorio del soggetto denunciato, con l’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense, come per le audizioni protette”[7].
6. Il mutamento contemplato per l’art. 67, co. 2, disp. att. cod. proc. pen.
L’art. 6, co. 1, disegno di legge AS 1517, nello statuire che all’“articolo 67, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, dopo la parola: «psichiatria,» sono inserite le seguenti: «psicologia forense,»”; determina in tal modo “esplicitamente l’inserimento della figura dello psicologo forense nell’albo dei periti presso il tribunale” [8].
7. L’introduzione di un pubblico registro
L’art. 7 del disegno di legge AS 1517 introduce un pubblico registro, disponendo quanto sussegue: “1. È istituito presso ogni tribunale un pubblico registro dei condannati in via definitiva per il delitto consumato o tentato previsto dall’articolo 575 del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, del medesimo codice, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octiese 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquiesdel codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e dell’articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice. 2. Nel corso delle indagini preliminari nei casi previsti dal comma 1, contestualmente all’applicazione della misura di cui all’articolo 384-ter del codice procedura penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, il pubblico ministero trasmette al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche ai fini dell’inserimento nel Sistema di indagine delle Forze di polizia, il nome dell’indagato e la qualificazione giuridica del reato”.
Quindi, come appena accennato, per effetto di tale innesto normativo, si istituisce “presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati del cosiddetto «codice rosso» (omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, anche di gruppo ed a discapito di minorenni, atti persecutori, lesioni personali, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con le relative circostanze aggravanti) e prevede la obbligatoria comunicazione della notizia di reato e la qualificazione giuridica dello stesso, alle banche dati riservate alle forze dell’ordine quali la S.D.I. (Sistema di Indagine) e la C.E.D (Centro Elaborazione Dati)”[9].
8. Conclusioni
Queste sono dunque le novità che connotato il disegno di legge qui in commento.
Non resta dunque che attendere se esso verrà approvato da ambedue i rami del Parlamento.
Note
[1]Difatti, l’art. 8, co. 1, disegno di legge AS 1517 dispone a tal riguardo quanto segue: “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
[2]Così: relazione di accompagnamento del presente progetto di legge.
[3]Ibidem.
[4]Ibidem.
[5]Ibidem.
[6]Ibidem.
[7]Ibidem.
[8]Ibidem.
[9]Ibidem.
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