Violazioni del codice della strada: ridotto a 30 giorni il termine per i ricorsi

Redazione 06/10/11
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Per le infrazioni al codice della strada, a partire dal 6 ottobre ci saranno solo 30 giorni dalla notifica del verbale per presentare ricorso al giudice di pace

di Anna Costagliola

Dal 7 ottobre 2011 i termini per opporsi al verbale di accertamento in caso di violazione al codice della strada (e non solo) saranno dimezzati e passeranno dagli attuali 60 giorni a 30. I termini per il ricorso decorrono dalla data di contestazione della violazione oppure dalla notificazione del verbale di accertamento. È quanto stabilito dal decreto legislativo 150/2011, che realizza la semplificazione dei riti civili prefigurata dalla delega contenuta nel provvedimento di riforma del processo civile di cui alla L. 69/2009, e quanto ulteriormente chiarito dal Ministero dell’interno in una circolare del 30 settembre.

Il D.Lgs. 150/2011 ha effettuato la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli sostanzialmente ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione.

Al modello processuale del rito del lavoro sono state ricondotte anche le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’art. 204bis del D.Lgs. 285/1992. Per tali controversie si è optato per una disciplina compiuta del procedimento, evitando un mero rinvio per relationem alla disciplina dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione, come già disposto dal citato art. 204bis c.d.s., che rinviava alle modalità di proposizione del ricorso stabilite dall’art. 22 della L. 689/1981 e al procedimento fissato dal successivo art. 23. Benché, infatti, il procedimento di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada presenti indubbie affinità (quanto a presupposti e struttura) rispetto allo schema descritto dall’art. 6 dello stesso D.Lgs. 150/2011 per l’opposizione a ordinanza-ingiunzione, tuttavia, al fine di evitare incertezze interpretative legate alla verifica di compatibilità dei due riti, si è optato per una regolamentazione autonoma.

Principale novità, sulla quale si è soffermato anche il Viminale nella circolare del 30 settembre, attiene al dimezzamento dei termini per fare opposizione avverso il provvedimento di accertamento di violazione del codice della strada. Secondo la previsione dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2011, infatti, per tutte le infrazioni stradali accertate a partire dal 6 ottobre, il trasgressore ha a disposizione il ridotto termine di 30 giorni per proporre ricorso al giudice di pace, restando invece invariato il termine di 60 giorni per adire alternativamente la prefettura.

Nulla cambia per quel che riguarda il momento a partire dal quale inizieranno a decorrere i 30 giorni: come previsto sinora, il conteggio scatterà dalla data di contestazione della violazione (se contestata di persona all’automobilista dall’agente) o dalla data della notificazione del verbale di accertamento.
Le novità in materia prevedono anche maggiori paletti per l’attività dei magistrati onorari: se, infatti, fino ad oggi il giudice di pace, anche rigettando un’opposizione poteva comunque mitigare la sanzione, ad esempio decidendo per la non applicazione di parte delle sanzioni accessorie, da oggi in poi ciò non potrà più accadere, disponendosi espressamente che, quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida (art. 7, co. 12, D.Lgs. 150/2011).

In definitiva, come precisato dal Ministero con la circolare diramata, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011 le modalità di proposizione del ricorso al giudice di pace, ex art. 204bis c.d.s., dovranno essere modificate alla luce della novella normativa, indicando il termine di 30 giorni (in luogo dei precedenti 60 giorni) entro cui presentarlo. Per le violazioni accertate prima di tale data e non ancora notificate il termine di presentazione del ricorso rimane immutato, ossia 60 giorni.

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