Violazione del principio di garanzia di segretezza delle offerte (sussistente l’azione di un “unico centro decisionale) l’aver affidato la predisposizione della documentazione di gara ad un apposito “centro Servizi” non è di per sé indice di collegamento

Lazzini Sonia 11/01/07
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Importante appare la sentenza numero 11617 del 2 novembre 2006 del Tar Lazio, Roma in tema di collegamento sostanziale fra due imprese partecipanti alla stessa gara e relativa loro legittima esclusione:
 
<Nel caso in questione, come già riferito, una clausola del bando proprio nei sopra evidenziati termini escludeva la partecipazione alla gara. Il già citato punto 8 dei “Requisiti” del bando la esistenza ad un unico centro decisionale delle offerte tra i soggetti concorrenti escludeva in quanto violativo dei principi di parità di trattamento, di libera concorrenza e di “segretezza delle offerte”.
 
Va rimarcato che, oltre alla predisposizione di buste contenenti la medesima impostazione di stampa (variando solo il carattere di stampa) e la esistenza di errori di identico tenore nella dicitura contenente la indicazione dei lavori e dei loro lotti, nonchè la utilizzazione di analoga modulistica mediante copie fotostatiche nonchè di spedizione mediante una stessa Agenzia che le ha recapitate lo stesso giorno, nel caso di specie è stato altresì rilevata la esistenza di indicazioni grafiche delle varie offerte (stessa grafia e tipo di inchiostro) compilate da una stessa persona che ha mostrato di aver avuto una diretta cognizione di già adottate decisione in ordine ad offerte che invece avrebbero dovuto essere singolarmente decise.
 
Tali elementi, incidenti negativamente, come già evidenziato, sulle garanzie di segretezza delle offerte, si palesano come indizi di un collegamento sostanziale tra imprese illecitamente posto in essere mediante una preventiva determinazione di offerte che invece avrebbero dovuto restare in decisione di ogni singola impresa concorrente, ed, in quanto tali, rimanere segrete l una rispetto all’altra sino all’apertura delle rispettive buste che le contenevano>
 
 
Sull’uso operativo di un “centro servizi” csoì si esprime l’adito giudice romano:
 
< Tanto premesso va osservato che la esistenza di una struttura organizzata alla stregua di un “Centro Servizi” destinata a fornire esclusivamente prestazioni o servizi di utenza quale attività meramente preparatoria di quella svolta da determinare imprese che presentano offerte di partecipazione ad una pubblica gara e che della stessa Organizzazione si servano per ovviare a proprie deficienze organizzative ovvero per ridurre i costi del loro esercizio, non costituisce di per sè condizione di stabile collegamento delle imprese tale da rendere emergente una situazione di inammissibilità della loro partecipazione alla gara pubblica che deve avvenire con offerte singole e tra loro concorrenti e non derivanti di un unico centro decisionale.
 
L’uso eventuale di modulari, anche prestampati ovvero di predisposizione tipografica similare e di identico contenuto nel relativo testo, può infatti designare una mera modalità organizzativa della struttura che fornisce, a richiesta, siffatti servizi, adoperata per sopperire con speditezza e con riduzione di possibili errori, alle stesse richieste degli utenti specie se trattasi di richieste di una utenza specializzata quale quella delle imprese che partecipano a gare pubbliche anche a livello comunitario.
 
Non può dunque desumersi soltanto da tali espedienti che consentono alle ditte, mediante l’ausilio dei servizi di una struttura specializzata, di approntare con speditezza ed esattezza il solo materiale occorrente per la futura formulazione della offerta partecipativa alla gara, la esistenza di illegittimi comportamenti da parte dei concorrenti.
 
Tale “modus operandi” che le imprese concorrenti ad un appalto pubblico abbiano eventualmente ritenuto di seguire, si rende illegittimo soltanto con la emersione di precisi elementi, di ulteriore incidenza rispetto a quelli sopra evidenziati, che denotino la esistenza di situazioni di collegamento tra imprese, e che si palesino illegittime in misura e in ragione della loro idoneità a violare i fondamentali principi che presiedono le stesse gare ad evidenza pubblica>
 
 
A cura di Sonia LAzzini
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – (Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
sul ricorso n. 12218 del 2005 proposto dalla Soc. *** COSTRUZIONE Srl, in persona dell’amministratore pro tempore Gianni Papa, rappresentata e difesa dall’avv.to Alfredo Zaza d’Aulisio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Gaeta Via Duomo n. 6;
 
contro
 
l’ACEA Spa, con sede in Roma P.le Ostiense n. 2 in persona del Presidente e legale rappresentante di ACEA Spa, in proprio e quale mandataria di ACEA ATO 2 S.p.a, rappresentate e difese dall’Avv. Vincenzo Puca con domicilio eletto presso la sede Acea in Roma, P.le Ostiense n. 2;
 
l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
 
e nei confronti
 
della Impresa *** Gino & c. sas, in persona del legale rappresentante pt. , n.c.;
 
per l’annullamento
 
della nota prot. n. 3606 datata 22.08.05, della ACEA Spa con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla gara relativa ai lavori di ampliamento, potenziamento, integrazione e bonifica della rete fognaria e dei collettori del Comune di Roma, e contestualmente è stata preannunciata la comunicazione dell’esclusione all’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici per l’iscrizione della stessa nel casellario informatico delle imprese, ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. n. 34/2000;
 
del provvedimento con cui la ricorrente è stata esclusa dalla predetta gara; 
 
        Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
        Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ACEA e della Autorità di Vigilanza;
 
        Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
        Visti gli atti tutti della causa;
 
        Uditi, alla pubblica udienza del 10 aprile 2006, con designazione del Consigliere Paolo Restaino relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
Vengono impugnate dalla Soc. *** Costruzione r.l. le seguenti note ed i seguenti provvedimenti dell’ACEA spa:
 
nota prot. n. 3606 datata 22.08.2005, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla gara relativa ai lavori di ampliamento, potenziamento, integrazione e bonifica della rete fognaria e dei collettori del Comune di Roma, e contestualmente è stata preannunciata la comunicazione dell’esclusione all’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici per l’iscrizione della stessa nel casellario informatico delle imprese, ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. n. 34/2000;
provvedimento con cui la ricorrente è stata esclusa dalla predetta gara (atto di estremi non noto);
verbale di pubblico incanto del 18.03.2005;
determinazione del Presidente di ACEA ATO 2 s.p.a. gruppo ACEA s.p.a. n. 40/A2 del 12.05.2005,
nota con la quale l’ACEA s.p.a. ha segnalato la ricorrente *** Costruzione s.r.l. all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per l’iscrizione dei dati nel casellario informatico ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000 (atto non esteso nè conosciuto);
nota prot. n. 3671 datata 30.08.2005, della ACEA s.p.a.;
Premette la società ricorrente di aver partecipato alla gara d’appalto a pubblico incanto bandita dall’ACEA s.p.a., per l’affidamento di cinque lotti di lavori di ampliamento, potenziamento, integrazione e bonifica della rete fognaria e dei collettori del Comune di Roma e di aver ricevuto, dopo la presentazione nei termini della propria offerta, una nota n. 3606 di prot. datata 22.08.2005, con la quale le veniva comunicata dalla ACEA la esclusione dalla procedura di affidamento essendo stata ravvisata una situazione di collegamento sostanziale della stessa ditta ricorrente con l’impresa Papa Umberto sr.l., anch’essa partecipante alla gara.
 
Rappresenta altresì della contestuale segnalazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, “per l’iscrizione del dato nel casellario informatico delle imprese ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000”.
 
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame.
 
Violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione poichè nella nota impugnata non vengono specificati gli elementi dai quali è stato dedotto il presunto collegamento.
Eccesso di potere – violazione di legge per inosservanza delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7, 8, 10, e 10bs, L. 241/90, essendo stata la esclusione disposta ad insaputa della interessata cui non è stato consentito di poter preventivamente tutelare le proprie ragioni nel corso del procedimento.
Eccesso di potere – violazione di legge poichè nessun collegamento può ritenersi sussistente con l’impresa Umberto Papa s.r.l., non emergendo nessuna situazione di societaria compartecipazione, ovvero di identità di soci o di sede, nè altre situazioni di collegamento (idonee a configurare la esistenza di un unico centro decisionale) suscettibile di violare i principi della segretezza delle offerte, della corretta concorrenzialità e della “par condicio” dei concorrenti.
Eccesso di potere. Illegittimità della richiesta di annotazione della esclusione nel Casellario Informatico delle imprese qualificate presso l’Osservatorio sui lavori pubblici, in via derivata da quella della esclusione dalla gara.
Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo la stessa *** Costruzione impugna anche la nota prot. n. 3671 datata 30.08.2005, della ACEA s.p.a., e la avvenuta annotazione della sua esclusione nel Casellario Informatico della Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.
 
Con gli stessi aggiuntivi motivi, proposti dopo la produzione di atti del procedimento da parte della resistente Amministrazione, vengono dedotti ulteriormente:
 
Violazione di legge – eccesso di potere poichè non può ritenersi desumibile il ritenuto collegamento sostanziale della ricorrente con altra impresa, sulla base della circostanza che le offerte presentavano lo stesso lay-out, ed i medesimi errori di battitura e sulla esistenza di errore di domiciliazione della sede della impresa;
II) e III) Eccesso di potere – illegittimità della annotazione nel Casellario Informatico delle imprese qualificate presso l’Osservatorio sui lavori pubblici non soltanto in via derivata da quella della esclusione ma anche in via diretta poichè in ogni caso non poteva procedersi alla annotazione nel Casellario Informatico essendo tassativi, ai sensi dell’art. 27, 2° comma, DPR 25.01.2000, n. 34, i casi di inserimento di dati o provvedimento nel Casellario Informatico sicchè risulta violato il principio di legalità (e quelli conseguenti della tassatività, tipicità, e nominatività) sancito dall’art. 14 disp. legge in generale di quello (art. 1 della legge n. 689/1991) che rende inessoggettabili a sanzioni non espressamente prevista dalla legge, senza possibilità di interpretazione estensiva e/o analogica delle relative fattispecie sanzionatorie.
 
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti:
 
della soc. ACEA p.a.
della Soc. ACEA ATO 2 p.a.
della Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
della Soc. Impresa *** Gino e C. a.s.
Si sono costituiti in giudizio:
 
l’ACEA s.p.a. che eccepisce profili di inammisibilità del ricorso non notificato al controinteressato sostenendo la infondatezza nel merito dello stesso;
l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo vengono impugnati anche la nota n. 3761 del 03.08.05 dell’ACEA e la annotazione nel Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. della esclusione della soc. ricorrente dalla gara.
 
Con tali motivi aggiunti vengono reiterate le censure già mosse nel corso introduttivo alla esclusione della ditta ricorrente dalla gara e denunciata la infondatezza della disposta annotazione nel Casellario Informatico per illegittimità derivata da quella del provvedimento di esclusione nonchè per vizi propri della stessa annotazione non ricomprendibile tra i casi per i quali la stessa è prevista dall’art. 27 – 2° comma – del D.P.R. 25.01.2000 n. 34, di tassativa elencazione.
 
Il ricorso, che era stato originariamente proposto dinanzi alla Sezione staccata di Latina, a seguito della eccezione di incompetenza dell’ACEA sulla cognizione del gravame al TAR del Lazio con sede in Roma, è stato trasmesso dalla stessa Sezione staccata di Latina a questo Tribunale ai fini della decisione sulla stessa eccezione da parte del Presidente del TAR del Lazio il quale con Ordinanza Presidenziale n. 210 del 16.12.2005 ha dichiarato la competenza del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio avente sede nel capoluogo, Sezione seconda ter.
 
In memoria conclusiva la soc. ricorrente ribadisce il suo interesse ad ottenere la cancellazione della annotazione nel casellario informatico sostenendo la illegittimità della sua esclusione dalla gara ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.
 
Alla udienza del 10 aprile 2006 il ricorso è passato in decisione.
 
D I R I T T O
Vengono impugnati dalla Soc. *** Costruzioni r.l. il provvedimento con il quale la stessa ditta è stata esclusa dalla gara relativa ai lavori di ampliamento integrazione e bonifica della rete fognaria e dei collettori del Comune di Roma nonchè la comunicazione della esclusione alla Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici per l’iscrizione della stessa nel casellario informatico delle imprese, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000.
 
Le doglianze della società istante ed, in particolare, quelle contenute nei primi tre motivi, sono rivolte a contestare la legittimità della sua esclusione dalla gara che è stata disposta essendo stata ravvisata una situazione di collegamento sostanziale con la impresa Papa Umberto anch’essa partecipante alla procedura di cui trattasi.
 
Tali rilievi sono precipuamente ricondotti al difetto di motivazione per non essere stati specificati gli elementi dai quali è stato dedotto il presunto collegamento nonchè alla inesistenza di elementi (situazioni di compartecipazioni societarie, di identità di soci o di sede o di altri collegamenti) dai quali fosse deducibile la creazione di un unico centro decisionale idoneo a ledere o compromettere i valori che nel caso di specie l’Amministrazione ha ritenuto violati e cioè i principi della segretezza delle offerte e della “par condicio” tra i concorrenti.
 
Non sussiste, ad avviso del Collegio, il denunciato difetto di motivazione poichè la esclusione della ditta ricorrente è stata dichiaramente disposta nella ravvisata individuazione di una situazione di collegamento sostanziale con la impresa Papa Umberto, che nella sua consistenza, viene specificata nel relativo “verbale di pubblico incanto” in cui sono analiticamente riportati gli elementi da cui è stata dedotta la esistenza dello stesso sostanziale collegamento.
 
Per quanto concerne la ravvisata esistenza di un centro unico decisionale, in cui sarebbero state preventivamente stabilite le entità delle offerte delle due imprese, della ditta *** e della ditta Umberto Papa la cui anticipata cognizione da parte di entrambe le partecipanti alla gara avrebbe violato il principio di segretezza delle offerte, vanno evidenziate le rilevazioni al riguardo effettuate dalla Commissione che ha concluso per la esclusione di entrambe le suindicate ditte.
 
Sono state infatti appositamente esaminate le buste contenenti le offerte economiche nonchè le stesse offerte economiche ed è stata rilevata la esistenza di un medesimo lay – out e di identici errori di battitura mentre venivano altresì riscontrate errate indicazioni della sede delle due ditte in alcuni documenti che le attribuivano uno stesso “domicilio” alla Via Giovenco che invece è sede della sola Impresa Papa, ed inoltre per la impresa *** risulta apposta una timbratura ed una intestazione riferita alla Via D. Iallonghi come sede della stessa ditta.
 
Tanto premesso va osservato che la esistenza di una struttura organizzata alla stregua di un “Centro Servizi” destinata a fornire esclusivamente prestazioni o servizi di utenza quale attività meramente preparatoria di quella svolta da determinare imprese che presentano offerte di partecipazione ad una pubblica gara e che della stessa Organizzazione si servano per ovviare a proprie deficienze organizzative ovvero per ridurre i costi del loro esercizio, non costituisce di per sè condizione di stabile collegamento delle imprese tale da rendere emergente una situazione di inammissibilità della loro partecipazione alla gara pubblica che deve avvenire con offerte singole e tra loro concorrenti e non derivanti di un unico centro decisionale.
 
L’uso eventuale di modulari, anche prestampati ovvero di predisposizione tipografica similare e di identico contenuto nel relativo testo, può infatti designare una mera modalità organizzativa della struttura che fornisce, a richiesta, siffatti servizi, adoperata per sopperire con speditezza e con riduzione di possibili errori, alle stesse richieste degli utenti specie se trattasi di richieste di una utenza specializzata quale quella delle imprese che partecipano a gare pubbliche anche a livello comunitario.
 
Non può dunque desumersi soltanto da tali espedienti che consentono alle ditte, mediante l’ausilio dei servizi di una struttura specializzata, di approntare con speditezza ed esattezza il solo materiale occorrente per la futura formulazione della offerta partecipativa alla gara, la esistenza di illegittimi comportamenti da parte dei concorrenti.
 
Tale “modus operandi” che le imprese concorrenti ad un appalto pubblico abbiano eventualmente ritenuto di seguire, si rende illegittimo soltanto con la emersione di precisi elementi, di ulteriore incidenza rispetto a quelli sopra evidenziati, che denotino la esistenza di situazioni di collegamento tra imprese, e che si palesino illegittime in misura e in ragione della loro idoneità a violare i fondamentali principi che presiedono le stesse gare ad evidenza pubblica.
 
Obbietta la società ricorrente (vedasi la memoria depositata dopo l’atto di ricorso) che il collegamento tra imprese, per ipotesi diverse ed ulteriori rispetto a quelle disciplinate dall’art. 2359 cod. civ., non costituisce mai una fattispecie vietata dal nostro ordinamento civile ma semmai vietata dalla normativa speciale in materia di appalti pubblici come un eventuale e possibile elemento di alterazione delle situazioni che garantiscono il corretto svolgimento delle gare (ad es. quello della “par condicio”) restando tuttavia sempre garantita alle imprese una adeguata difesa dimostrativa del contrario di quanto ritenuto in sede di gara come ipotesi di illecito collegamento.
 
Al riguardo giova esaminare alcuni pregevoli recenti orientamenti giurisprudenziali basati sulla inconfigurabilità di situazioni di collegamento sostanziale diverse dalle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ..
 
In alcune delle decisioni di recente intervenute in ordine a tale problematica (cfr. TAR Lazio Sez. III 25.05.2005 n. 4170) è stata sostenuta anche la non introducibilità nei bandi da parte della stazione appaltante, di clausole di esclusione di concorrenti in situazioni di collegamento sostanziale diverse da quelle del surrichiamato art. 2359 cod. civ.. Va evidenziato che nel caso ne occupa una apposita disposizione bandizia prevedeva al punto 8 dei “Requisiti di partecipazione” la insussistenza nei confronti di altro soggetto concorrente di rapporti tali da comportare la presenza di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale.
 
Poichè l’art. 2359 cod. civ. è richiamato dall’art. 10 – comma 1 bis – della legge n. 109 del 1994, introdotto dall’art. 3 della legge n. 109 del 1994 il quale dispone che “Non possono partecipare alla… gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile”, va evidenziato che la tassatività dell’art. 2359 cod. civ. è riferibile alla impossibilità di individuare vincoli tra società concorrenti derivanti da situazioni di controllo diverse da quelle specifiche stabilite dal legislatore nel codice civile.
 
Nella suindicata sentenza della III Sez. n. 4170 del 25.05.2005 è stato infatti per la prima volta messo in luce che le situazioni di controllo (vietate) sono state indicate, nell’art. 2359 cod. civ., non già come mero strumento tecnico-normativo adoperato per introdurre una presunzione legale assoluta di controllo intersocietario.
 
E’stato invece precisato a conclusione di una approfondito esame esegetico, che le stesse situazioni sono state indicate come il risultato di una effettiva valutazione compiuta dal legislatore per individuare le specifiche ed inestensibili situazioni di controllo esaminate dallo stesso legislatore, il quale ha inteso dare una vera e propria definizione normativa della nozione qualificatoria di “società controllata” con la specificazione degli elementi che individuano la esistenza degli stessi vincoli di controllo che non possono dunque essere diversi da quelli legali (codificati).
 
Rileva il Collegio che non può ritenersi tuttavia esclusa la esistenza di collegamenti tra imprese che emergono attraverso accertamenti della P.A. e che rendono inaccettabili le offerte presentate dalle stesse imprese.
 
Salve invero le definizioni normative di cui all’art. 2359 cod. civ., attualmente richiamato dall’art. 10 – comma 1 bis della legge n. 109 del 1994, resta sempre delineabile la persistenza di una dicotomica individuazione delle cause che rendono preclusiva la partecipazione alle gare di imprese versanti in determinate situazioni, l’una appunto riferibile alla predetta definizione normativa del cod. civ. per quanto concerne le situazioni di controllo inestensibili e non analogicamente assimilabili a situazioni diverse da quelle codificate dall’art. 2359 cod. civ., l’altra necessariamente rimessa alle valutazioni della P.A.. Altrimenti, per una ritenuta necessaria osservanza del principio di legale tassatività, resterebbero sottratte ad ogni forma di repressione situazioni che manifestino evidenti profili di illecito collegamento tra le imprese.
 
La problematica viene allora ad investire la individuazione di tali situazioni e la loro ricorrenza in relazione a condotte o comportamenti delle imprese concorrenti in cui non sempre devono ritenersi ravvisabili gli estremi di collegamenti illeciti e inammissibili della loro partecipazione ad una stessa gara di appalto.
 
Non risulta arduo il rinvenimento di tali situazioni nel settore delle gare relative agli appalti pubblici dal momento che tali situazioni possono agevolmente ricondursi alle ipotesi in cui la stessa condotta dei partecipanti abbia violato in conseguenza di collusioni, contrattazioni o infine collegamenti tra i concorrenti, i fondamentali principi che presiedono lo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, in tale fase disciplinata e circondata da disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento delle relative operazioni.
 
Ritorna dunque di ovvia constatazione la già rilevata incompromittibilità della osservanza del principio che garantisce la segretezza delle offerte da parte dei partecipanti a pubbliche gare che si rivela non soltanto nella imposizione di prescrizioni dirette ad evitare manomissione dei plichi che le contengono ma anche ad evitare contatti personali tra i vari concorrenti e quindi a scongiurare la possibilità di collusioni o accordi in danno dell’amministrazione nonchè a garantire maggiormente la spontaneità dell’offerta nonchè a consentire, attraverso la segretezza delle offerte sino al momento dell’apertura delle buste, una loro valutazione in condizioni di “par condicio” dei concorrenti.
 
Nel caso in questione, come già riferito, una clausola del bando proprio nei sopra evidenziati termini escludeva la partecipazione alla gara. Il già citato punto 8 dei “Requisiti” del bando la esistenza ad un unico centro decisionale delle offerte tra i soggetti concorrenti escludeva in quanto violativo dei principi di parità di trattamento, di libera concorrenza e di “segretezza delle offerte”.
 
Va rimarcato che, oltre alla predisposizione di buste contenenti la medesima impostazione di stampa (variando solo il carattere di stampa) e la esistenza di errori di identico tenore nella dicitura contenente la indicazione dei lavori e dei loro lotti, nonchè la utilizzazione di analoga modulistica mediante copie fotostatiche nonchè di spedizione mediante una stessa Agenzia che le ha recapitate lo stesso giorno, nel caso di specie è stato altresì rilevata la esistenza di indicazioni grafiche delle varie offerte (stessa grafia e tipo di inchiostro) compilate da una stessa persona che ha mostrato di aver avuto una diretta cognizione di già adottate decisione in ordine ad offerte che invece avrebbero dovuto essere singolarmente decise.
 
Tali elementi, incidenti negativamente, come già evidenziato, sulle garanzie di segretezza delle offerte, si palesano come indizi di un collegamento sostanziale tra imprese illecitamente posto in essere mediante una preventiva determinazione di offerte che invece avrebbero dovuto restare in decisione di ogni singola impresa concorrente, ed, in quanto tali, rimanere segrete l una rispetto all’altra sino all’apertura delle rispettive buste che le contenevano.
 
Tanto è sufficiente per ritenere sussistente l’azione di un “unico centro decisionale” delle offerte di singoli concorrenti appositamente vietato dal già richiamato punto 8 dei “Requisiti” del bando ove violativo dei principi di parità, di libera concorrenza e si segretezza delle offerte.
 
Vanno ora esaminate le censure rivolte (mediante motivi aggiunti al ricorso introduttivo) alla annotazione della esclusione dalla gara nel Casellario Informatico delle imprese, che la società ricorrente, nei cui confronti la stessa annotazione è stata effettuate, propone non soltanto per rilevare la sua illegittimità in via derivata da quella del provvedimento di esclusione ma per dimostrare che tale annotazione non era in alcun caso da effettuarsi non versandosi in nessuna delle ipotesi, di tassativa e inestensibile applicazione, per la quale l’art. 27 – 2° comma – del DPR 25.01.2000 n. 34 la prevede.
 
Rileva in particolare la deducente che la stessa annotazione è stata si disposta ai sensi della lett. t) del secondo comma del DPR 25.01.2000 n. 34 (che prevede l’inserimento nel Casellario Informatico delle imprese qualificate di “…. tutte le altre notizie riguardanti le imprese che… sono dall’Osservatorio ritenuti utili ai fini della tenuta del casellario”) ma ritiene che tale iscrizione si porrebbe come illegittimamente ampliativa delle ipotesi di esclusione oggetto di annotazione nel casellario, che sarebbero soltanto quelle indicate alle lettere r) ed s) dello stesso 2° comma dell’art. 27 del citato DPR.
 
Osserva al riguardo il Collegio che la istituzione del Casellario Informatico e delle relative annotazioni nello stesso, adempiono alla esigenza, costituente la finalità della stessa istituzione, di assicurare l’inserimento in via informatica di tutti i dati, per ogni impresa qualificata, nel Casellario e di affidarne la tenuta, per le stesse finalità, ad un “Osservatorio” cui pervengono le relative comunicazioni.
 
Trattandosi di inserimento di meri dati che compendano la perfetta tenuta del Casellario e che non comportano ulteriori effetti nella sfera giuridica delle imprese delle quali vengono inserite tutte le indicazioni previste nelle successive lettere, da a) a t) del 2° comma dello stesso art. 27 (dalla loro ragione sociale sino alle vicende riferite alla attività imprenditoriale e a situazioni connesse con stati di insolvenza, liquidazione o procedure concorsuali, ovvero a notizie riguardanti gravi inadempimenti a carico della stessa impresa o dei suoi rappresentanti legali) deve ritenersi che le specifiche notizie analiticamente indicate nello stesse secondo comma della lettera da a) ad s) non esauriscono tutte le ipotesi di trasmissione di dati utili per la perfetta tenuta del Casellario, secondo le finalità per le quali è stato istituito.
 
Per tale ragione la lett. t) del medesimo secondo comma, con disposizione residuale ed esaustiva, ha previsto, l’inserimento di tutte le notizie riguardanti le imprese che siano dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario.
 
Non può pertanto ritenersi illegittima, in quanto contrastante con le indicazioni riportate nel secondo comma dell’art. 27 del DPR n. 34/2000, la annotazione nel Casellario delle imprese, del provvedimento con cui la società ricorrente è stata esclusa dalla gara di cui trattasi per situazione di collegamento sostanziale con altra impresa, anch’essa partecipante alla stessa gara.
 
Non costituendo tale iscrizione nel Casellario Informatico motivo di automatica esclusione da successive gare, come espressamente specificato in calce alla stessa annotazione, non occorreva (contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente) per tale iscrizione, utile ai fini della tenuta del casellario, alcuna motivazione ulteriore rispetto alla indicazione dal dato riguardante la esclusione della stessa impresa: “… situazione di collegamento sostanziale con l’impresa Papa Umberto … anch’essa partecipante alla … gara”.
 
Il ricorso dunque, per le ragioni sopraindicate non offre alcun profilo che ne consenta l’accoglimento e va rigettato.
 
Si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Seconda Ter – rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
 
Compensa le spese.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Roma il 10 aprile 2006 e 22 maggio 2006, in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati indicati in epigrafe.
 
Roberto SCOGNAMIGLIO            Presidente
 
Paolo     RESTAINO             Consigliere, Est.

Lazzini Sonia

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