Recentemente la Suprema Corte, con le sue ultime e costanti decisioni, ha, de facto, novellato la disciplina delle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada (v. ex multis G. Milizia “Circolazione stradale e mancata indicazione dell’accertamento tramite Autovelox: la sanzione è nulla”, Cass. civ. sez.II n.7419/09; “Multe, il ricorso al prefetto contro il verbale “stoppa” l’esecuzione della cartella esattoriale” Cass. civ. sez.II. n.26173/09 entrambe in www.dirittoegiustizia, ed.Giuffrè rispettivamente negli arretrati del 23/05/09 e del 12/01/10; Cass. civ. sez. II. n.1303/09).
Tutte queste sentenze sono favorevoli al cittadino, perciò è particolarmente interessante la Cass. civ. sez. II n. 23085 del 30/09/09, depositata lo scorso 30 ottobre, è un unicum in questo panorama giurisprudenziale perché, in controtendenza con l’orientamento appena descritto, per la prima volta, accoglie le richieste della P.A.
Il caso: dal testo non è agevole ricostruire i fatti né dedurre su quale titolo si fondi l’elevata multa, ma si desume che l’autorità aveva invitato l’automobilista a produrre in originale “il certificato di idoneità tecnica […] per verificare le vicende tecniche e giuridiche successive all’immatricolazione e la possibilità di avere trasportati a bordo […]”.
L’utente non aveva ottemperato a questa richiesta, limitandosi a depositarne una copia, poiché sosteneva che il combinato disposto degli artt. 97, 170, 180 e 226 CDS non imponesse alcun dovere di consegnare la documentazione richiesta in originale, essendo sufficiente ad assolvere a tale onere la produzione della medesima tramite copia fotostatica. In prime cure l’adito GDP accoglieva il suo ricorso concordando con questa tesi difensiva.
La Cassazione, però, come appena esplicato, ha ribaltato questa decisione enunciando un nuovo principio di diritto in base al quale “l’ordine di esibizione di un documento in originale, anziché in fotocopia”, da parte della P.A. “non ammette deroghe e non può essere eluso contrapponendo la tesi della sua non obbligatorietà, in contrasto con l’espressa previsione normativa e con la stessa esibizione in fotocopia, da cui deriva la necessità della verifica della conformità all’originale”.
In limine si ricordi che la Corte (Cass. civ. sez. II n. 1903/09 in www.dirittoegiustizia.it, ed. Giuffrè, negli arretrati del 09/05/09) aveva già enunciato una massima simile a quella in esame sulle modalità di esecuzione della perizia grafologia su un testamento olografo (valida anche per le altre analoghe procedure), sancendo che dovesse essere effettuata esclusivamente sul documento originale e non su copie fotostatiche o riprodotte con le più moderne tecnologie.
Per tutte queste motivazioni la Cassazione ha accolto il gravame del Comune, rigettando l’originaria opposizione.
Giulia Milizia
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