Violazione codice della strada: obbligo di comunicare le generalità del conducente? Non sussiste in pendenza di ricorso

Redazione 13/09/11
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 5 settembre 2011, n. 7157, precisa che non si configura omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi non indichi le richieste generalità del conducente, ma dia comunicazione all’organo di Polizia della proposizione di un ricorso: infatti, la proposizione di ricorso costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione del codice della strada, come già in precedenza affermato dalla circolare del 29 aprile 2011, n. 3971, emessa dallo stesso Ministero dell’interno.

In tal caso, quindi, non è consentito applicare le sanzioni dell’art. 126bis, comma 2, del codice della strada, in base al quale è statuito l’obbligo del proprietario alla comunicazione dell’identità del conducente, pena il pagamento di una somma tra i 269 e i 1075 euro, poiché il destinatario dell’invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

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