Vincolo accertamento del fatto per giudice civile

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La condanna generica al risarcimento disposta dal giudice penale vincola il giudice civile sull’accertamento del fatto, ma non sull’esistenza del danno.

Indice

1. I fatti


I genitori di un bambino deceduto dopo l’esecuzione di alcuni interventi sanitari convenivano in giudizio, dinanzi al tribunale civile locale, la struttura sanitaria dove erano stati eseguiti gli interventi e il medico che li aveva eseguiti.
Gli attori facevano presente che, con riferimento alla morte del proprio figlio, il tribunale penale aveva già accertato la responsabilità del medico per il reato di omicidio colposo (anche se era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione del reato), emanando nei suoi confronti condanna generica al risarcimento dei danni in sede civile.
Nel giudizio si costituivano sia il medico, che la struttura sanitaria e quest’ ultima chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per essere da questa manlevata e tenuta indenne delle conseguenze pregiudizievoli di una eventuale condanna al risarcimento dei danni nei confronti degli attori.
Il Tribunale civile accoglieva la domanda dei genitori del bambino e condannava la struttura sanitaria e il medico, in solido tra di loro, al risarcimento del danno nei loro confronti nonché la compagnia assicurativa della struttura sanitaria a manlevare quest’ ultima delle conseguenze patrimoniali negativa della condanna (anche se nei limiti del massimale previsto dalla polizza di assicurazione vigente tra le parti).
Il medico, ritenendo che la suddetta decisione fosse errata, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e ne chiedeva la riforma, in quanto il Tribunale adito aveva ritenuto estensibile al giudizio civile l’accertamento della responsabilità del medico che era stata precedentemente effettuata nel giudizio penale in cui era stato imputato il medico.
Anche la Corte di Appello, però, confermava la decisione di primo grado.
Conseguentemente, il medico proponeva ricorso in Cassazione fondandolo su due motivi: in primo luogo, in quanto riteneva che gli effetti del giudicato penale di condanna generica al risarcimento non potessero estendersi anche al giudizio civile del danno; in secondo luogo, in quanto riteneva che il giudice di merito non aveva argomentato in nessun modo sulla responsabilità contrattuale del medico.

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Il testo affronta la disciplina che regolamenta il processo civile, con un approccio semplice e lineare e, al contempo, tecnico. In tal modo, l’opera si presenta quale efficace strumento di primo approccio e di ripasso della materia, permettendo una preparazione funzionale al superamento di esami e concorsi. L’opera è aggiornata alla più recente giurisprudenza.   Antonio ScaleraMagistrato con funzioni di Consigliere presso la Corte di Appello di Catanzaro, Giudice tributario, già Componente della Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura. Svolge attività di docenza in materia di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi Magna GrÓ•cia di Catanzaro. È autore di numerose pubblicazioni e collabora con diverse riviste.

Antonio Scalera | Maggioli Editore 2021

2. Le valutazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi di ricorso proposti dal medico, ritenendo di poter trattare congiuntamente gli stessi.
Secondo gli Ermellini, la sentenza con cui il giudice penale condanna genericamente l’ imputato al risarcimento dei danni, dopo che è divenuta irrevocabile, determina l’accertamento definitivo della responsabilità civile dell’imputato stesso.
In conseguenza di tale condanna generica, quindi, il giudice civile non può compiere alcuna ulteriore valutazione sulla sussistenza della responsabilità dell’imputato per i fatti a lui ascritti.
Indipendentemente dalla qualificazione giuridica che viene attribuita al fatto potenzialmente lesivo compiuto dall’imputato, l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo, permette al giudice civile soltanto di verificare se sussiste un nesso causale tra il fatto posto in essere dall’imputato e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate: ciò al fine di definire il danno risarcibile ai richiedenti.
Infatti, la condanna generica al risarcimento dei danni che è contenuta nella sentenza penale non comporta che venga effettuata dal giudice penale un’indagine sull’ esistenza del danno risarcibile. Tuttavia, tale condanna generica comporta l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza, presuntiva, di un nesso di causalità tra il fatto stesso e i danni che sono lamentati.
Ciò che, invece, il giudice civile resta libero di accertare è la sussistenza in concreto del danno da risarcire e la sua quantificazione.
Inoltre, secondo gli Ermellini, la sentenza penale che ha pronunciato la condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile (cioè nel caso di specie, dei genitori del bambino morto) e ne ha demandato la sua quantificazione al separato giudizio civile, ha un effetto vincolante nel giudizio civile per quanto riguarda la condanna al risarcimento e alle restituzioni: il giudice civile dovrà solo accertare l’esistenza e l’entità dei danni e il nesso di causalità fra questi e il fatto posto in essere dall’imputato.
In altri termini, il giudizio civile deve soltanto limitarsi alla semplice quantificazione del danno risarcibile al richiedente.
Ebbene, secondo la Cassazione, nel caso di specie, in entrambi i gradi del giudizio di merito, i giudici si sono limitati ad effettuare la quantificazione del danno risarcibile agli attori. Pertanto, le censure del ricorrente sono inammissibili.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile anche la censura del ricorrente relativa alla diversità della portata soggettiva dei due giudizi. Infatti, il medico aveva sostenuto che nel giudizio penale non aveva partecipato la struttura sanitaria e pertanto non poteva estendersi al giudizio civile l’accertamento compiuto in quella sede.
Ebbene, secondo gli Ermellini tale circostanza non incide sulla posizione del medico – che invece ha partecipato al giudizio penale – e tale mancata partecipazione potrebbe al limite rendere inopponibile il giudicato penale alla stessa struttura sanitaria (che però non ha eccepito tale aspetto, né ha impugnato la sentenza di merito).

3. La decisione della Corte di Cassazione

In conclusione, quindi, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del medico, rigettandolo per i motivi spora esposti, e lo ha condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascun controricorrente, nonché, ritenendo che vi fossero i presupposti di legge, ha condannato altresì il ricorrente a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la stessa impugnazione.

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Emanuela Pezone

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