Vietato l’impianto di protesi mammarie a fini estetici alle minorenni

Redazione 29/06/12
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Biancamaria Consales

Nella G.U. n. 148 del 27 giugno scorso è stata pubblicata la L. 5 giugno 2012, n. 86, che ha istituito un registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori

La legge ha inteso regolamentare gli interventi protesici mammari, monitorandone le varie fasi, al fine sia di prevenire le complicanze e migliorare la gestione clinico-assistenziale degli eventuali effetti indesiderati, sia di dare un apporto allo studio e alla ricerca scientifica in campo clinico e biomedico.

Le principali direzioni dell’intervento legislativo sono così sintetizzabili:

a) istituzione di registri, nazionali e regionali, degli impianti protesici mammari. Tali registri, istituiti rispettivamente dal Ministero della salute e dalle Regioni, riportano la totalità degli interventi di impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell’ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Essi raccolgono i dati relativi agli impianti protesici con particolare riguardo alle informazioni concernenti la tipologia e la durata degli impianti, con informazioni dettagliate circa il materiale di riempimento utilizzato ed etichettatura del prodotto, eventuali effetti collaterali ad essi connessi nonché l’incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni;

b) previsione di limiti di età. La legge stabilisce che l’impianto di protesi mammaria a soli fini estetici è consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età. Tale divieto, tuttavia, non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica. L’inosservanza del divieto è punita, oltre che con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 20.000 euro a carico degli operatori sanitari che provvedono all’esecuzione dell’impianto, anche con la sospensione dalla professione degli stessi per un periodo di tre mesi;

c) individuazione di requisiti soggettivi per gli operatori del settore. L’applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi, alla data di entrata in vigore della legge (12 luglio 2012), ha svolto attività chirurgica equipollente nei precedenti cinque anni o è in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica.

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