Viene in decisione l’appello avverso al sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo per l’Emilia – Romagna ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per

Lazzini Sonia 30/07/09
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L’esclusione è stata disposta sul rilievo che la garanzia fideiussoria presentata dalla ricorrente. non prevedeva l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 c. 2 c.c., pure richiesta dal disciplinare.
 
Si è invero correttamente ritenuto che la mancata opposizione della clausola di rinuncia alla condizione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c. attenuasse la garanzia richiesta e si rivelasse lesiva della "par condicio" degli aspiranti: cosa ne pensa il Consiglio di Stato?
 
 
Tale tesi è stata confermata dal Giudice di prime cure con argomento che la Sezione condivide. Si è, infatti, osservato che la formula usata in sede di fideiussione, secondo la quale il garante “si impegna fin d’ora a versare l’importo predetto a semplice richiesta scritta e senza opporre ec-cezione all’ente garantito, beninteso entro il termine di validità del nostro impegno” non copre, sotto il profilo delle garanzie, il bimestre successivo alla scadenza di tale termine, che proprio l’articolo 1957 commi 2 e 3 c.c. intende salvaguardare ai fini del-la richiesta nei confronti del debitore. Emerge in modo evidente da tale semplice rilievo come le e-spressioni usate dal fideiussore siano il frutto di una inesatta per-cezione dei limiti temporali di impegno contrattuale e come da tale incoerente interpretazione delle obbligazioni assunte si de-terminasse una obiettiva incongruenza rispetto alle posizioni de-gli altri concorrenti. Ne consegue che, attraverso l’imprecisa formulazione della ga-ranzia offerta, si sarebbe violata, come peraltro intuito da giuri-sprudenza risalente, la par condicio degli aspiranti alla gara.
 
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3697 del 12 giugno 2009, inviata per la pubblicazione in data 19 giugno 2009, emessa dal Consiglio di Stato
 
 
N.3697/09 REG.DEC.
N. 4916 REG.RIC.
ANNO 2008
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso R.G. n. 4916/2008 proposto da ALFA s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati ****************** e ***************** presso i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via Lutezia n. 8;
contro
il comune di Verghereto non costituitosi in giudizio;
e nei confronti di
BETA s.r.l. non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza 29 maggio 2008, n. 2085 del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia – Romagna Sede di Bologna Sezione I;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dall’appellante;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore all’udienza del 13 gennaio 2009 il consigliere Filoreto D’Agostino e udito altresì per la parte appellante l’avv. ********** ;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e diritto
Viene in decisione l’appello avverso al sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo per l’Emilia – Romagna ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie previste dal codice della strada, per il periodo 1° maggio 2008- 30 aprile 2011 come bandito dal Comune di Verghereto.
L’esclusione è stata disposta sul rilievo che la garanzia fideiussoria presentata da ALFA s.r.l. non prevedeva l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 c. 2 c.c., pure richiesta dal disciplinare.
Si è invero correttamente ritenuto che la mancata opposizione della clausola di rinuncia alla condizione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c. attenuasse la garanzia richiesta e si rivelasse lesiva della "par condicio" degli aspiranti (in questo senso già C.d.S., V, 27 giugno 1989, n. 405).
Tale tesi è stata confermata dal Giudice di prime cure con argomento che la Sezione condivide.
Si è, infatti, osservato che la formula usata in sede di fideiussione, secondo la quale il garante “si impegna fin d’ora a versare l’importo predetto a semplice richiesta scritta e senza opporre eccezione all’ente garantito, beninteso entro il termine di validità del nostro impegno” non copre, sotto il profilo delle garanzie, il bimestre successivo alla scadenza di tale termine, che proprio l’articolo 1957 commi 2 e 3 c.c. intende salvaguardare ai fini della richiesta nei confronti del debitore.
Emerge in modo evidente da tale semplice rilievo come le espressioni usate dal fideiussore siano il frutto di una inesatta percezione dei limiti temporali di impegno contrattuale e come da tale incoerente interpretazione delle obbligazioni assunte si determinasse una obiettiva incongruenza rispetto alle posizioni degli altri concorrenti.
Ne consegue che, attraverso l’imprecisa formulazione della garanzia offerta, si sarebbe violata, come peraltro intuito da giurisprudenza risalente, la par condicio degli aspiranti alla gara.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 e del 30 gennaio 2009 con l’intervento dei Signori:
*****************                                    Presidente
Filoreto D’********                                Consigliere estensore
***************                                        Consigliere
Vito Poli                                                 Consigliere
********************                               Consigliere
L’ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE
f.to Filoreto D’********                          f.to *****************
 
 
IL SEGRETARIO
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12/06/2009
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to **************

Lazzini Sonia

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