Via libera dalla Camera alle norme sulla equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi. Il testo passa al Senato

Redazione 01/07/11
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La Camera ha approvato il testo unificato di diversi progetti di legge presentati dai gruppi di maggioranza e di opposizione recante Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, che passa ora all’esame del Senato. Il disegno di legge in itinere è volto ad eliminare dall’ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli. Lo spirito informatore del testo di legge è, infatti, dettato dall’esigenza di affermare una sostanziale equi­parazione dei diritti dei figli legittimi e naturali, in attuazione dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello internazionale.

Con una fondamentale innovazione rispetto alla vi­gente disciplina codicistica, si riconosce un unico status giuridico, quello di «figlio», eliminando, anche sotto un profilo lessicale, la distinzione tra figlio legittimo e naturale; laddove si rendesse comunque necessario indicarne l’origine, si prevede l’impiego delle locuzioni «figli nati nel matrimonio» e «figli nati fuori dal matrimonio», in luogo di quelle precedenti «figli le­gittimi» e «naturali». Conseguenza di tale premessa è l’estensione delle disposizioni in tema di filiazione a tutti i figli, senza distinzioni.

Incidendo sul corpus delle disposizioni del codice civile, assieme all’introduzione del principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli, viene riconosciuto il vincolo di parentela del figlio naturale con tutti parenti e non solo con i genitori. Con l’introduzione di un nuovo art. 315bis viene poi introdotto, accanto ai doveri dei genitori (mantenimento, educazione e istruzione, già previsti dalla Costituzione), il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, nonché quello di crescere con la propria famiglia, di avere rapporti con i parenti e di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardino, in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione del fanciullo circa il diritto di ascolto del minore, se capace di discernimento.

Il provvedimento conferisce anche una delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti al fine di eliminare ogni re­sidua discriminazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matri­monio, mantenendo come punto di riferimento, naturalmente, i diritti che attualmente sono garantiti alla filiazione nel matrimonio.

Tra i criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato compaiono, in particolare: la ridefinizione della disciplina del possesso di stato, della prova della filiazione e degli effetti anche verso i figli nati fuori del matrimonio, quale conseguenza della unicità dello stato giu­ridico di figlio; la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, allo scopo di eliminare le incongruenze attualmente esistenti nell’ambito della previsione codicistica; la modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, con la previsione che il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua (e non solo nei confronti del genitore medesimo), che sia sufficiente il rag­giungimento dell’età di 14 anni per esprimere il consenso al riconoscimento, provvedendosi altresì ad un adeguamento della disciplina relativa all’inserimento del figlio nella famiglia del genitore che lo ha riconosciuto con quella dettata in materia di affido condiviso.

Sempre in funzione dell’eliminazione di ogni discriminazione tra i figli è ancora disposto l’adeguamento della disciplina sulle successioni e sulle donazioni.

Si prevede, infine, la necessità di procedere alla unificazione delle disposizioni che discipli­nano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e fuori del matri­monio, con la specificazione del contenuto dei diritti, poteri e doveri dei genitori in coerenza con la valorizzazione del principio di assunzione di responsabilità nei confronti dei figli.

Da ultimo, in coerenza con le nuove previsioni, è sancita l’abrogazione delle disposizioni del codice civile sulla legittimazione dei figli naturali (Anna Costagliola).

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