Verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria: l’impegno motivazionale richiesto nel corso del giudizio si attenua in caso di giudizio positivo, potendosi anche ammettere una motivazione per relationem

Lazzini Sonia 16/04/09
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Qual è il parere del Consiglio di Stato avverso un ricorso nel quale < Secondo la prospettazione dell’appellante principale l’aggiudicazione dell’appalto sarebbe affetta da illegittimità non essendo l’offerta presentata dalla stessa società corredata da tutte le giustificazioni dei prezzi richieste dal disciplinare di gara, oltre a presentare irregolarità nell’indicazione dei prezzi del computo metrico estimativo: la stazione appaltante sarebbe, pertanto, incorsa in violazione dell’art. 21, comma 1-bis, l. 109/1994, e del bando di gara, laddove prescrivono che i concorrenti giustifichino l’offerta per una misura non inferiore al 75%.> e anche per < l’insufficiente motivazione in cui la stazione appaltante sarebbe incorsa laddove, a fronte delle irregolarità riscontrate nella documentazione presentata dalla aggiudicataria a corredo dell’offerta, ha parimenti proceduto all’aggiudicazione, ritenendo le stesse irregolarità di lieve entità.?
 
Ciò posto, giova considerare che nel procedimento per la valutazione delle offerte anomale oggetto di apprezzamento è l’affidabilità e serietà dell’offerta nel suo complesso, dovendosi tener conto dell’incidenza dei singoli prezzi sull’offerta unitariamente intesa. Ne consegue che il riscontro di talune irregolarità non implica affatto l’automatica esclusione, ben potendo la stazione appaltante apprezzare le stesse irregolarità non idonee ad incidere sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso. È quanto verificatosi nel caso di specie avendo la stessa appaltante ritenuto di lieve entità le irregolarità pure riscontrate. Ritiene il Collegio che tale valutazione non sia affetta dai vizi denunciati dall’appellante. Invero, appare non priva di rilievo la circostanza – non superata dall’appellante principale – per cui le voci di prezzo per le quali il disciplinale di gara richiedeva le giustificazione in sede di formulazione dell’offerta ricomprendevano oltre il 95% del totale.
 
In tema di discrezionalità della Stazione Appaltante nel dichiarare l’anomalia di un’offerta merita di essere segnalata la decisione numero 1346 del 9 marzo 2009, emessa dal Consiglio di Stato e della quale riportiamo il seguente passaggio:
 
Muovendo dall’appello principale proposto da ALFA S.r.l., ritiene il Collegio fondato il primo motivo di ricorso.
Invero, ferma la legittimazione dell’impresa mandataria di ATI costituenda a proporre autonomo ricorso contro gli atti e i risultati della gara (di recente, CdS, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3652), ritiene il Collegio che il mandato difensivo conferito nel caso di specie all’amministrazione di ALFA S.r.l., ancorché faccia riferimento alla qualità di mandataria dell’ATI rivestita dalla stessa ALFA S.r.l., chiarisca implicitamente (ma non per questo in modo equivoco) l’interesse diretto della società alla proposizione del ricorso di primo grado (in termini, CdS, Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5773).
Ritenuta l’erroneità in parte qua della sussistenza impugnata, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere comunque respinto.
Invero, in disparte l’eccezione di inammissibilità dedotta dall’Interporto di Padova S.p.a. sul rilievo della assunta carenza di interesse ad agire in cui verserebbe l’appellante principale, il Collegio ritiene infondati i motivi di ricorso proposti in primo grado e riproposti in appello.
Secondo la prospettazione dell’appellante principale l’aggiudicazione dell’appalto in favore della BETA Costruzioni S.p.a. sarebbe affetta da illegittimità non essendo l’offerta presentata dalla stessa società corredata da tutte le giustificazioni dei prezzi richieste dal disciplinare di gara, oltre a presentare irregolarità nell’indicazione dei prezzi del computo metrico estimativo: la stazione appaltante sarebbe, pertanto, incorsa in violazione dell’art. 21, comma 1-bis, l. 109/1994, e del bando di gara, laddove prescrivono che i concorrenti giustifichino l’offerta per una misura non inferiore al 75%.
L’appellante principale, inoltre, censura l’insufficiente motivazione in cui la stazione appaltante sarebbe incorsa laddove, a fronte delle irregolarità riscontrate nella documentazione presentata dalla LIETO S.p.a. a corredo dell’offerta, ha parimenti proceduto all’aggiudicazione, ritenendo le stesse irregolarità di lieve entità.
Ciò posto, giova considerare che nel procedimento per la valutazione delle offerte anomale oggetto di apprezzamento è l’affidabilità e serietà dell’offerta nel suo complesso, dovendosi tener conto dell’incidenza dei singoli prezzi sull’offerta unitariamente intesa.
Ne consegue che il riscontro di talune irregolarità non implica affatto l’automatica esclusione, ben potendo la stazione appaltante apprezzare le stesse irregolarità non idonee ad incidere sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso.
È quanto verificatosi nel caso di specie avendo la stessa appaltante ritenuto di lieve entità le irregolarità pure riscontrate.
 
Ritiene il Collegio che tale valutazione non sia affetta dai vizi denunciati dall’appellante.
Invero, appare non priva di rilievo la circostanza – non superata dall’appellante principale – per cui le voci di prezzo per le quali il disciplinale di gara richiedeva le giustificazione in sede di formulazione dell’offerta ricomprendevano oltre il 95% del totale.
 
Circostanza, questa, idonea a corroborare il giudizio sostanziale di lieve entità formulato dalla stazione appaltante con riferimento alle irregolarità e carenze pure riscontrate nelle giustificazioni fornite dalla BETA S.p.a.; agevole ritenere, invero, che le giustificazioni, pure singolarmente in parte non corrette, sono state comunque superiori al prescritto 75%.
 
Né può condividersi il rilievo di inammissibilità svolto sul punto dall’appellante.
Invero, quella svolta dalla difesa della BETA è solo un’asserzione argomentativa volta a confortare il giudizio di lieve entità espresso dalla stazione appaltante; come tale, non si presta certo a censure di inammissibilità.
 
Quanto osservato induce tra l’altro a disattendere la censura di inadeguatezza motivazionale dedotta dall’appellante, tanto più se si considera che l’impegno motivazionale richiesto nel corso del giudizio si attenua in caso di giudizio positivo, potendosi anche ammettere una motivazione per relationem>
 
Ma vi è di più
 
Parimenti immune da illegittimità l’aggiudicazione disposta ad onta delle riscontrate carenze del computo metrico: la circostanza che la gara si sia svolta con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori a corpo induce, invero, ad escludere che talune imprecisioni nel computo dovessero comportare l’esclusione.
Alla stregua delle esposte ragioni, esclusa la vagliabilità di motivi non formulati in primo grado e respinta la domanda risarcitoria attesa la legittimità degli esiti della gara, va disatteso l’appello principale.
 
 
 
A cura di *************
 
 
 
 
N.1346/09
Reg.Dec.
N. 4306 Reg.Ric.
ANNO   2008
Disp.vo 752/2008
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4306/2008 proposto da ALFA COSTRUZIONI STRADALI EDILI IDRAULICHE SRL in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ************* e ***************** con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma via G. Mercalli n. 13;
contro
INTERPORTO DI PADOVA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti *********** e ********************* con domicilio eletto in Roma via ********************* n. 5;
e nei confronti di
BETA COSTRUZIONI GENERALI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
GAMMA COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. *************** con domicilio eletto presso il suo studio in Roma piazza della Rotonda n. 2;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto sede di Venezia, Sez. I n. 498/2008 del 28/2/2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008 relatore il Consigliere ****************. Uditi l’avv. ******** per delega dell’avv. *******, l’avv. ***** e l’avv. ******* per delega dell’avv. *********;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza impugnata sono stati dichiarati inammissibili i distinti ricorsi proposti da ALFA- Costruzioni Stradali Edili Idrauliche S.r.l. – e GAMMA Costruzioni S.p.a. avverso il provvedimento con cui l’Interporto di Padova S.p.a. ha aggiudicato alla BETA Costruzioni S.p.a. l’appalto avente ad oggetto i “lavori di costruzione del D.I.P. – Distripark Interporto Padova”.
Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ALFA, mandataria di ATI non costituita, sul rilievo del conferimento del mandato difensivo all’Amministratore della stessa ALFA, non già quale soggetto societario destinato ad agire in proprio, bensì unicamente in qualità di mandataria dell’ATI da costituire; ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da GAMMA Costruzioni S.r.l. per difetto di interesse della stessa, desunto dal fatto che non avrebbe potuto aggiudicarsi i lavori, stante le puntuali e non superate contestazioni mosse dalla stazione appaltante nei confronti della formulazione di talune significative voci del suo computo metrico estimativo comportanti scostamenti di indubbio rilievo sui prezzi applicati.
Insorge con appello principale la società ALFA; insorge con appello incidentale la società GAMMA.
All’udienza del 12 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Muovendo dall’appello principale proposto da ALFA S.r.l., ritiene il Collegio fondato il primo motivo di ricorso.
Invero, ferma la legittimazione dell’impresa mandataria di ATI costituenda a proporre autonomo ricorso contro gli atti e i risultati della gara (di recente, CdS, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3652), ritiene il Collegio che il mandato difensivo conferito nel caso di specie all’amministrazione di ALFA S.r.l., ancorché faccia riferimento alla qualità di mandataria dell’ATI rivestita dalla stessa ALFA S.r.l., chiarisca implicitamente (ma non per questo in modo equivoco) l’interesse diretto della società alla proposizione del ricorso di primo grado (in termini, CdS, Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5773).
Ritenuta l’erroneità in parte qua della sussistenza impugnata, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere comunque respinto.
Invero, in disparte l’eccezione di inammissibilità dedotta dall’Interporto di Padova S.p.a. sul rilievo della assunta carenza di interesse ad agire in cui verserebbe l’appellante principale, il Collegio ritiene infondati i motivi di ricorso proposti in primo grado e riproposti in appello.
Secondo la prospettazione dell’appellante principale l’aggiudicazione dell’appalto in favore della BETA Costruzioni S.p.a. sarebbe affetta da illegittimità non essendo l’offerta presentata dalla stessa società corredata da tutte le giustificazioni dei prezzi richieste dal disciplinare di gara, oltre a presentare irregolarità nell’indicazione dei prezzi del computo metrico estimativo: la stazione appaltante sarebbe, pertanto, incorsa in violazione dell’art. 21, comma 1-bis, l. 109/1994, e del bando di gara, laddove prescrivono che i concorrenti giustifichino l’offerta per una misura non inferiore al 75%.
L’appellante principale, inoltre, censura l’insufficiente motivazione in cui la stazione appaltante sarebbe incorsa laddove, a fronte delle irregolarità riscontrate nella documentazione presentata dalla LIETO S.p.a. a corredo dell’offerta, ha parimenti proceduto all’aggiudicazione, ritenendo le stesse irregolarità di lieve entità.
Ciò posto, giova considerare che nel procedimento per la valutazione delle offerte anomale oggetto di apprezzamento è l’affidabilità e serietà dell’offerta nel suo complesso, dovendosi tener conto dell’incidenza dei singoli prezzi sull’offerta unitariamente intesa.
Ne consegue che il riscontro di talune irregolarità non implica affatto l’automatica esclusione, ben potendo la stazione appaltante apprezzare le stesse irregolarità non idonee ad incidere sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso.
È quanto verificatosi nel caso di specie avendo la stessa appaltante ritenuto di lieve entità le irregolarità pure riscontrate.
Ritiene il Collegio che tale valutazione non sia affetta dai vizi denunciati dall’appellante.
Invero, appare non priva di rilievo la circostanza – non superata dall’appellante principale – per cui le voci di prezzo per le quali il disciplinale di gara richiedeva le giustificazione in sede di formulazione dell’offerta ricomprendevano oltre il 95% del totale.
Circostanza, questa, idonea a corroborare il giudizio sostanziale di lieve entità formulato dalla stazione appaltante con riferimento alle irregolarità e carenze pure riscontrate nelle giustificazioni fornite dalla BETA S.p.a.; agevole ritenere, invero, che le giustificazioni, pure singolarmente in parte non corrette, sono state comunque superiori al prescritto 75%.
Né può condividersi il rilievo di inammissibilità svolto sul punto dall’appellante.
Invero, quella svolta dalla difesa della BETA è solo un’asserzione argomentativa volta a confortare il giudizio di lieve entità espresso dalla stazione appaltante; come tale, non si presta certo a censure di inammissibilità.
Quanto osservato induce tra l’altro a disattendere la censura di inadeguatezza motivazionale dedotta dall’appellante, tanto più se si considera che l’impegno motivazionale richiesto nel corso del giudizio si attenua in caso di giudizio positivo, potendosi anche ammettere una motivazione per relationem (CdS, Sez. V, 20 maggio 2008, n. 2348).
Parimenti immune da illegittimità l’aggiudicazione disposta ad onta delle riscontrate carenze del computo metrico: la circostanza che la gara si sia svolta con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori a corpo induce, invero, ad escludere che talune imprecisioni nel computo dovessero comportare l’esclusione.
Alla stregua delle esposte ragioni, esclusa la vagliabilità di motivi non formulati in primo grado e respinta la domanda risarcitoria attesa la legittimità degli esiti della gara, va disatteso l’appello principale.
Va parimenti respinto l’appello incidentale.
Invero, non risulta superato quanto osservato dal primo giudice in merito alla carenza di interesse della GAMMA Costruzioni S.p.a..
In specie, le puntuali contestazioni mosse nei confronti della formulazione di significative voci del computo metrico estimativo presentato dalla GAMMA e le consistenti irregolarità riscontrate dalla stazione appaltante nell’offerta dalla stessa presentata inducono a ritenere che non avrebbe potuto comunque aggiudicarsi i lavori oggetto di gara.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello principale e quello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
***************                      Presidente
***************                      Consigliere
****************                     Consigliere est.
*****************                  Consigliere
****************                    Consigliere
 
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere                                                                           Segretario
****************                             *****************

Lazzini Sonia

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