Verifica del progetto: diversità di obblighi assicurativi per liberi professionisti o dipendenti pubblici (escluso il pagamento da parte dell’amministrazione di appartenenza)

Lazzini Sonia 04/10/07
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Tabella di confronto tra il testo della bozza di regolamento di attuazione al codice dei contratti (approvato nella seduta del 17 luglio 2007 dal Consiglio dei Ministri) , la relazione dell’Ufficio Legislativo del  Ministero delle Infrastrutture e il parere del 19 settembre 2007 del Consiglio di Stato in tema di affidamento dell’attività di verifica del progetto, di responsabilità civili ed erariali, di assicurabilità a carico dei soggetti esterni e di non obbligatorietà per le Stazioni appaltanti di stipulare la polizza per i propri dipendenti-verificatori
 
Questo è l’obbligo assicurativo per i verificatori di progetto, liberi professionisti:
 
 
Art. 54
Le garanzie
1. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1. non inferiore al 5% del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c) del codice;
2. non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino
al 20% dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.
b) nel caso in cui l’affidatario dell’incarico di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al punto a) per lo specifico progetto.
 
 
Contrariamente a quanto ci si aspettava, dal Consiglio di Stato è arrivata la piena bocciatura all’obbligo delle Stazioni Appaltanti di stipulazione della polizza di responsabilità civile professionale a favore dei propri dipendenti che si occupano della verifica di progetto.
 
Una tale aspettativa era stata alimentata ancora a suo tempo dal comma 6 dell’articolo 30 della Legge Merloni e comunque dalla possibilità, da tanti ritenuta assolutamente legittima, di poter agire in <via analogica> con quanto dettato dalla norma (ora (v. art. 90, co. 5, del codice  ì, prima articolo 106 del dpr 554/99) per i progettisti esecutivi.
 
Invece il Supremo Giudice amministrativo non ha dubbi: l’obbligo di stipulare la polizza è soltanto per il <soggetti> esterni all’amministrazione in quanto per il personale pubblico, devono valere i contratti collettivi.
 
Solo un dubbio: si parla di amministrazioni, intendendo quindi le amministrazioni pubbliche, forse però ci potrebbe comunque essere uno spiraglio per gli enti pubblici economici e le SPa pubbliche???
 
L’ulteriore importante osservazione è quella relativa alla dichiarazione di esistenza di una responsabilità da danno erariale (quindi davanti alla Corte dei Conti) del verificatore, anche qualora questa persona sia esterna all’amministrazione e quindi, come per il direttore dei lavori (ma, è bene ricordarlo, non anche per il progettista: Sic!), varrà il suo bisogno assicurativo di coprirsi anche contro questo rischio.
 
Lasciamo alla lettura della sottoriportata tabella le problematiche relative alle modalità di affidamento della verifica di progetto………………………..
 
 
A cura di Sonia LAzzini
 
 
 
Testo del regolamento
Relazione del Ministero
Parere del Consiglio di Stato
Art. 46
Disposizioni generali
1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti, in caso di verifica eseguita attraverso strutture esterne alla stazione appaltante. In caso di verifica eseguita attraverso strutture tecniche della stazione appaltante di cui all’articolo 44, al personale dipendente spetta un compenso, rapportato alla predetta Tabella B6, nella misura individuata da ogni stazione appaltante.
2. L’attività di verifica della progettazione, con esclusione dell’attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.
3. Il responsabile del procedimento, nel bando e nella lettera di invito, individua, secondo quanto previsto ai successivi articoli 49 e 50 le modalità di verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto affidatario lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.
4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.
5. L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.
6. Le stazioni appaltanti possono procedere all’individuazione del soggetto incaricato dell’attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo.
7. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all’articolo 54.
Art. 46
L’articolo individua alcune disposizioni generali sul corrispettivo dell’attività di verifica e
l’incompatibilità del soggetto incaricato della verifica con la progettazione, direzione lavori
e collaudo, oggetto di verifica.
Art. 46 – Disposizioni generali
   Ai sensi dell’art. 46, co. 1, la stima del corrispettivo dell’attività di validazione è effettuata con riferimento alla tabella B6, d.m. 4 aprile 2001, in caso di validazione eseguita tramite strutture esterne alla stazione appaltante; quando l’attività è svolta da strutture interne, si demanda alla stazione appaltante di stabilire la misura del compenso, rapportato alla tabella B6.
   E’ da rilevare, al riguardo, che la verifica del progetto è, all’attualità, già una competenza svolta, quale compito d’ufficio, dalle strutture tecniche della stazione appaltante.
   Non sembra consentito alla fonte regolamentare prevedere ex novo un compenso aggiuntivo per i dipendenti pubblici, parametrato a tariffe professionali, in difetto di una base legislativa che lo consenta. Invero, tale previsione non era contenuta nel precedente d.P.R. n. 554/1999 e non ha una base normativa nel codice.
   Infatti il codice (art. 92), come già il previgente art. 16, l. n. 109/1994, indica tassativamente i casi di incentivi economici per i dipendenti pubblici che concorrono alla progettazione, direzione lavori, collaudo, redazione del piano di sicurezza.
   In particolare, l’art. 92 del codice contempla incentivi per il responsabile del procedimento <<e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo>>, nonché per <<i loro collaboratori>>.
   Individua, pertanto, attività tipiche e nominate (la redazione del progetto, la redazione del piano della sicurezza, la direzione dei lavori, il collaudo), e menziona coloro che collaborano a tali attività tipiche e nominate.
   La verifica del progetto è invece una attività distinta e non nominata nell’art. 92, e non una mera collaborazione alle attività ivi nominate.
   Inoltre le concrete modalità di ripartizione degli incentivi economici è materia riservata alla contrattazione collettiva (v. in tal senso anche l’art. 92, co. 5, del codice), alla quale è stata attribuita, con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici (Corte cost., nn. 282/2004, 106/2005, 234/2005, 189/2007).
   Per attribuire un compenso professionale ai dipendenti pubblici che effettuano, nell’ambito delle proprie mansioni, validazione di progetti, occorrerebbe pertanto intervenire sull’art. 92 del codice, mediante norma primaria, e previo reperimento della necessaria copertura finanziaria.
   Sicché, va soppresso l’ultimo periodo dell’art. 46, co. 1, che è privo di base legislativa e di copertura finanziaria, e che impinge in materia riservata alla contrattazione collettiva.
Art. 47
Requisiti per la partecipazione alle gare
1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento delle attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in
una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi di opere prevista dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.
3. Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un ingegnere o architetto, laureato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera aa), abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all’articolo 51, comma 7.
4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al 50%, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10% dei requisiti stessi.
5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 5 comporta l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.
Art. 47
L’articolo individua alcune disposizioni generali per la partecipazione alle gare (fatturato
globale ed avvenuto svolgimento di servizi di verifica), in analogia con quanto già previsto
per gli affidamenti di servizi di ingegneria. L’articolo prevede, altresì, una fase transitoria
di tre anni in cui, per i requisiti di fatturato e di servizi effettuati, si può fare riferimento
anche ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo.
Nell’articolo sono previste, inoltre, le incompatibilità per la partecipazione alle gare per
l’affidamento del servizio.
Art. 47 – Requisiti per la partecipazione alle gare
 L’art. 47 dello schema indica i requisiti di capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi con specifico riferimento al servizio di verifica della progettazione.
   Si richiedono, in particolare, un fatturato minimo per pregressi servizi di verifica della progettazione nell’ultimo quinquennio e l’avvenuto espletamento, nell’ultimo quinquennio, di analoghi servizi di verifica della progettazione.
   In termini generali si deve osservare che la scelta del regolamento, di disciplinare i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria distintamente rispetto agli altri servizi, può ritenersi corretta, ma deve comunque essere in linea con le previsioni del codice.
   Orbene, i requisiti di capacità professionale fissati dall’art. 47 dello schema appaiono troppo restrittivi e tali da porsi in contrasto con le direttive comunitarie e con gli artt. 41 e 42 del codice, che riconoscono alle stazioni appaltanti il potere di fissare i requisiti soggettivi.
   Infatti l’art. 47 ammette alle gare per la verifica della progettazione solo chi ha pregresse esperienze di verifica della progettazione, salvo un limitato periodo transitorio, in tal modo impedendo la partecipazione di chi non ha mai svolto siffatta attività. Ciò significa creare una barriera di accesso al mercato delle commesse pubbliche in tale settore.
   Si potrebbe al più prevedere come requisito a regime (ora solo transitorio) l’attività alternativa di progettazione, direzione e collaudo, attività che presuppongono una non inferiore qualificazione professionale.
Art. 48
Procedure di gara
1. L’affidamento dell’attività di verifica è regolato dalle norme dettate dall’articolo 270, commi 4 e 5, e avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti criteri di valutazione:
a) prezzo del servizio;
b) esperienze professionali del gruppo di verifica specifiche nel servizio;
c) caratteristiche e modalità del servizio e delle prestazioni.
2. Per l’aggiudicazione dell’appalto di cui al comma 1, avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell’appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un’apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo 84 del codice, di cui fa parte il responsabile del procedimento.
Art. 48
L’articolo richiama le procedure di gara facendo riferimento alle norme di cui all’articolo 270, commi 4 e 5 del regolamento.
Art. 48 – Procedure di gara
   L’art. 48 disciplina la procedura di gara per l’affidamento dell’attività di verifica dei progetti. Si impone come criterio esclusivo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e si indicano tre soli criteri di valutazione: prezzo; esperienze professionali; caratteristiche e modalità del servizio e delle prestazioni.
   La previsione è in contrasto con il codice e con il diritto comunitario, sotto molteplici profili:
– anzitutto, il diritto comunitario (e il codice) riservano alle stazioni appaltanti la scelta tra criterio del prezzo più basso e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e sul punto vi è già stata una condanna della Corte di giustizia nei confronti dello Stato italiano;
– in secondo luogo, secondo il diritto comunitario (e il codice), nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa vi sono una pluralità di elementi di valutazione, il cui elenco è peraltro solo esemplificativo: invece l’art. 48 dello schema elenca tre soli criteri, in maniera tassativa;
– infine, secondo il diritto comunitario e secondo la giurisprudenza, gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa devono essere elementi oggettivi, cioè riferiti all’offerta, e non soggettivi, atteso che questi ultimi si valutano nell’ambito della capacità ed esperienza del concorrente (v. da ultimo circolare del Ministro per le politiche comunitarie, 1° marzo 2007; Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, deliberazioni 14 giugno 2007 n. 185 e n. 30/2007).
   Infine, l’art. 48, co. 2, laddove prevede che della commissione di gara faccia parte il responsabile del procedimento, non è coerente con l’art. 10 del codice ed è in contrasto con l’art. 84 del codice medesimo. L’art. 10 del codice demanda al r.u.p. la cura del corretto e razionale svolgimento delle procedure, ipotizzando un ruolo di supervisione anche su altri organi che intervengono nella procedura medesima. L’art. 84, a sua volta, da un lato in tema di commissione giudicatrice demanda al regolamento solo la disciplina del suo operato, ma non anche la sua composizione, già compiutamente fissata dal codice, e, dall’altro lato, prevede una specifica incompatibilità a far parte della commissione di coloro che svolgono altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi rispetto all’appalto. Sicché vi è una specifica incompatibilità per il r.u.p. a far parte della commissione di gara.
   In definitiva, nell’ambito dell’art. 48 dello schema l’unica previsione conforme al codice è quella secondo cui per l’aggiudicazione dell’appalto di verifica della progettazione può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell’appalto di servizi di progettazione.
 Il restante testo o va espunto, o va riformulato facendo rinvio agli artt. 83 e 84 del codice.
Art. 53
Le responsabilità
1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 49 e 50, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
2. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente Capo e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 54, resta ferma la responsabilità per danno erariale del soggetto esterno incaricato dell’attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 54 e, in caso di colpa grave, lo stesso è sottoposto alla responsabilità disciplinare e per danno erariale.
3. La validazione del progetto di cui all’articolo 52, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all’articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità.
Art. 54
Le garanzie
1. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1. non inferiore al 5% del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c) del codice;
2. non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino
al 20% dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.
b) nel caso in cui l’affidatario dell’incarico di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al punto a) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni, è a carico dell’amministrazione di appartenenza, che vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto; il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.
Art. 53
L’articolo richiama le responsabilità dei soggetti, interni ed esterni, incaricati dell’attività di
verifica e precisa che la validazione del progetto non esime l’impresa, che partecipa alla
gara per l’affidamento dei lavori, agli adempimenti di cui all’articolo 106, comma 2, del
presente regolamento. In particolare, al comma 2, è stabilito che per i danni non ristorabili,
per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui al successivo articolo 54,
resta ferma la responsabilità per danno erariale del soggetto esterno incaricato dell’attività
di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della
prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.
Art. 54
L’articolo indica, in analogia a quanto previsto dal regolamento nel caso dei servizi di
architettura e ingegneria, le caratteristiche delle polizze che devono essere possedute dai
soggetti incaricati della verifica.
Art. 53 – Le responsabilità
Art. 54 – Le garanzie
   L’art. 53 dello schema disciplina la responsabilità del verificatore del progetto, sia che si tratti di soggetto esterno, sia che si tratti di dipendente della stazione appaltante.
   Per i soggetti esterni, si prevede l’obbligo del risarcimento dei danni, mediante polizza assicurativa, e per i danni non ristorabili, la responsabilità per danno erariale.
   Per i dipendenti si prevede il ristoro economico nei limiti della copertura assicurativa, il cui onere peraltro grava sulla pubblica amministrazione, e, in caso di colpa grave, la responsabilità erariale e disciplinare.
   Occorre osservare che la responsabilità disciplinare, nel vigente ordinamento, prescinde dal grado della colpa, sicché non è corretto innovare in sede di regolamento di attuazione del codice.
   Quanto alla responsabilità erariale, la stessa ha una puntuale disciplina, nel cui ambito viene affrontato anche il tema del grado della colpa, non senza considerare che in materia di incarichi professionali trovano applicazione, sotto il profilo della colpa, gli artt. 1176, comma 2, e 2236 del codice civile.
   La responsabilità civile e per danno erariale sono pertanto materie demandate a fonti primarie, su cui il regolamento non ha competenza ad intervenire.
   Pertanto, le parole <<e, in caso di colpa grave, lo stesso è sottoposto alla responsabilità disciplinare e per danno erariale>>, vanno soppresse o quantomeno sostituite con le parole <<salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti>>.
   Non può, poi, essere condiviso, l’art. 54, co. 2, secondo cui il premio della polizza assicurativa, per i dipendenti della stazione appaltante, è a carico dell’amministrazione di appartenenza.
   Infatti ciò non è previsto dall’art. 112, del codice, che prevede la necessità di polizza assicurativa per il verificatore, ma non che il costo di tale polizza sia a carico della amministrazione di appartenenza. E, tanto, diversamente dalla polizza per il progettista, il cui costo, in caso di progettista interno alla stazione appaltante, grava su questa (v. art. 90, co. 5, del codice).
   Inoltre, una attenta lettura dell’art. 112 del codice induce a ritenere che l’obbligo di polizza assicurativa riguardi solo i verificatori <<esterni>> all’amministrazione, non anche quelli <<interni>>.   E, invero, la polizza è imposta al <<soggetto>> che effettua la verifica, e non anche agli uffici interni alla stazione appaltante, privi di soggettività giuridica.   Per questi ultimi, d’altro canto, la materia dell’assicurazione dei dipendenti pubblici è oggetto di contrattazione collettiva, sicché il presente schema di regolamento nulla potrebbe aggiungere.
   Siffatta interpretazione dell’art. 112 del codice da un lato spiega perché non sia stata prevista la ripartizione dei costi della polizza assicurativa tra amministrazione e dipendente e dall’altro lato è coerente con l’esigenza di una interpretazione restrittiva dell’utilizzo di polizze assicurative da parte delle pubbliche amministrazioni, per coprire i rischi derivanti dalle attività istituzionali di ufficio dei dipendenti (in tal senso è la giurisprudenza del giudice contabile: C. conti, sez. giur. Sicilia, 25 ottobre 2006 n. 3054; C. conti, sez. giur. reg. Puglia, 7 febbraio 2004 n. 95; C. conti, sez. giur. reg. Lombardia, 8 aprile 2004 n. 528).
   Pertanto, nell’art. 54, va espunto il comma 2, mentre nel comma 1, primo rigo, dopo le parole <<Il soggetto>>, va aggiunta la parola <<esterno>>.
 
 

Lazzini Sonia

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