Vendita immobili pubblici: decadenza dell’aggiudicazione ed escussione della prima cauzione nel caso in cui, dopo l’aggiudicazione, l’importo della seconda cauzione sia stato calcolato non sull’importo aggiudicato ma su quello a posta a base d’asta: poich

Lazzini Sonia 21/05/09
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Poiché in base al disciplinare di gara l’importo cauzionale da corrispondere per partecipare all’asta era pari al 10% del valore a base d’asta (corrispondente a € 13.644,79); e che in caso di aggiudicazione era prevista un’ulteriore cauzione di importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, da versare sette giorni dopo l’aggiudicazione stessa, a pena di decadenza e di incameramento della cauzione già prestata, considerato che che l’immobile veniva aggiudicato al ricorrente al prezzo di € 161.856,00, tenuto conto che nel termine di sette giorni dall’aggiudicazione il ricorrente provvedeva a corrispondere l’ulteriore cauzione, tuttavia, che, però, per un mero errore relativo alla base di calcolo da prendere a riferimento versava € 13.644,79, pari al 10% del prezzo a base d’asta, anziché – come avrebbe dovuto – la somma di € 16.185,60, corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione, è corretto il comportamento dell’Amministrazione che ha provveduto ad annullare l’aggiudicazione ed a escutere la prima cauzione? poichè, non accortasi dell’errore, l’ Amministrazione  convocava comunque  il ricorrente presso i suoi uffici per il giorno 12.1.2004 per la stipula dell’atto di compravendita, dando apposito mandato al notaio e poiché soltanto in tale occasione il ricorrente, avvedutosi dell’errore commesso nel versamento del deposito definitivo ne dava notizia all’amministazione e offriva l’intero prezzo di aggiudicazione comprensivo della differenza cauzionale precedentemente non versata (€ 2.540,81) e degli interessi legali (pari a € 50,00) sulla predetta somma, ha comunque l’amministrazione titolo per agire annullare l’aggiudicazione?
 
La doglianza merita accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre. L’art.5.8 del disciplinare di gara stabilisce, al 4° comma, che la S.C.I.P. e l’Ente Gestore possono annullare l’aggiudicazione (pronunziarne la decadenza) “in caso di inadempimento dell’aggiudicatario agli obblighi previsti”. Ora – contrariamente a quanto l’Amministrazione mostra di ritenere – nel caso dedotto in giudizio non si può parlare di inadempimento per scadenza del termine essenziale (il termine stabilito per il versamento della cauzione), in quanto la parte creditrice ha accettato, nulla eccependo al riguardo, la somma versata a titolo di cauzione dal ricorrente, essendo incorsa nel medesimo errore in cui è caduto quest’ultimo._E’ accaduto, in altri termini, che entrambe le parti contraenti hanno ritenuto che la cauzione fosse stata versata nella misura corretta. Se dunque è ravvisabile una “colpa” – per l’errore nel calcolo – nel comportamento del ricorrente-debitore, la medesima colpa deve essere riconosciuta anche nella condotta (acquiescente) dell’Amministrazione-creditrice.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 4049 del 23 aprile 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma e della quale riportiamo il seguente passaggio
 
E poiché secondo la disciplina codicistica, il creditore deve cooperare affinché il debitore esegua correttamente la prestazione dovuta – a tal punto che l’art.1227 del codice civile prevede che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento per l’inadempimento a carico del debitore può essere diminuito ed addirittura escluso; e che l’art.1338 prevede che la parte che sia a conoscenza, o che debba esserlo, dell’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, ne deve dare notizia all’altra parte non potendo poi chiedere risarcimenti per danni che essa stessa abbia lasciato passivamente cagionare – appare evidente che la condotta (concorrentemente colpevole o comunque acquiescente) dell’Amministrazione non legittima la sua pretesa di attivare il meccanismo risolutivo automatico previsto dal secondo comma dell’art.1457 del codice civile.
 
D’altra parte, il primo comma dell’art.1457 del predetto codice consente al creditore di esigere l’esecuzione anche se il termine essenziale sia scaduto, se l’interesse ad ottenere la prestazione persiste.
 
Sicchè non si vede la ragione, né il provvedimento la ha spiegata, per la quale l’Amministrazione abbia intransigentemente prescelto la soluzione risolutoria, posto che nessuna circostanza sopravvenuta ha fatto emergere un interesse (economico) inverso (o contrario) alla vendita del bene in questione; e che l’interesse pubblico alla vendita, al prezzo pattuito, non è venuto meno;
 
ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.
 
a cura di *************
 
 
Reg. Sent.
Anno 2009
N.     Reg. Ric.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
– SEZIONE II^ –
 
 
composto dai Signori:
Cons. *****************, Presidente;
Cons. Avv. ************ de Mohac, Relatore;
Cons. *************************, Componente;
ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso n. reg. gen. 2536-2004, proposto dal *****************, rappresentato e difeso dagli ************ d’****** e *******************, presso il cui studio, in Roma, Via della Vite n.7, è elettivamente domiciliato;
contro
  • la S.C.I.P., società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ****************, presso il cui studio, in Roma, Via Cesare Beccarla n.29, è elettivamente domiciliato;
  • l’INPDAP, in proprio e quale procuratore della S.C.I.P. (giusta delega rilasciata dal Commissario Straordinario il 10.2.2004, rep. 98517), in persona del  legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
e nei confronti di
– TOCCI *********, n,c.;
per l’annullamento,previa adozione di misure cautelari
  • del provvedimento prot. 766 del 30.1.2004 con cui l’INPDAP ha disposto la decadenza dall’aggiudicazione – a seguito dell’asta pubblica indetta dalla S.C.I.P. s.r.l. – dell’appartamento sito in Roma, Via Peltechian n.10 (scala A, piano 6°, interno 14), e l’incameramento delle somme già versate a titolo di cauzione;
  • di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti gli atti depositati dal ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. ************ de Mohac;
uditi, alla pubblica udienza dell’11.3.2009, l’Avv. ***** d’****** per il ricorrente e l’Avv. **************** per l’amministrazione resistente;
visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;
vista la sentenza n.268 del 26.1.2001 con cui il Consiglio di Stato (Sez. V^) ha chiarito che “è possibile pronunciare sentenza succintamente motivata anche quando si tratta di causa trattata in udienza pubblica”; nonché la sentenza n.4960 del 22.9.2005 con cui il Consiglio di Stato (Sez. IV^) ha ulteriormente specificato cheè possibile pronunciare sentenza in forma semplificata a seguito di pubblica udienza anche nel caso in cui il ricorso appaia manifestamente fondato;
ritenuto che nella fattispecie in esame sussistano tutti i presupposti richiesti per definire il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;
ritenuto in fatto:
  • che con avviso pubblicato il 4.11.2003 veniva indetta l’asta pubblica per la vendita di alcuni immobili di proprietà della S.C.I.P., tra cui l’appartamento sito in Roma, Via Petechian n.10, scala A, piano 6°, interno 14 (composto da 5 locali, posto auto coperto e cantina) da vendere in lotto singolo (identificato come lotto n.6282);
  • che il prezzo a base d’asta era di € 136.447,91;
  • che in base al disciplinare di gara l’importo cauzionale da corrisponedere per partecipare all’asta era pari al 10% del valore a base d’asta (corrispondente a € 13.644,79); e che in caso di aggiudicazione era prevista un’ulteriore cauzione di importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, da versare sette giorni dopo l’aggiudicazione stessa, a pena di decadenza e di incameramento della cauzione già prestata;
  • che l’immobile veniva aggiudicato al ricorrente al prezzo di € 161.856,00;
  • che nel termine di sette giorni dall’aggiudicazione il ricorrente provvedeva a corrispondere l’ulteriore cauzione;
  • che, però, per un mero errore relativo alla base di calcolo da prendere a riferimento versava € 13.644,79,  pari al 10% del prezzo a base d’asta, anziché – come avrebbe dovuto – la somma di € 16.185,60, corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione;
  • che l’INPDAP convocava il ricorrente presso i suoi uffici per il giorno 12.1.2004 per la stipula dell’atto di compravendita, dando apposito mandato al notaio;
  • che in tale occasione il ricorrente, avvedutosi dell’errore commesso nel versamento del deposito definitivo ne dava notizia all’INPDAP e offriva l’intero prezzo di aggiudicazione comprensivo della differenza cauzionale precedentemente non versata (€ 2.540,81) e degli interessi legali (pari a € 50,00) sulla predetta somma;
  • che però a questo punto l’INPDAP – che precedentemente non si era accorta dell’errore – comunicava di non poter procedere, a fronte della riscontrata irregolarità, all’aggiudicazione;
  • che con il provvedimento indicato in epigrafe, in data 30.1.2004 l’INPDAP comunicava al ricorrente che lo stesso era decaduto, in conseguenza dell’errore nel versamento della cauzione, dall’aggiudicazione; e che le somme già versate a titolo di cauzione sarebbero state incamerate;
  • che con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato tale provvedimento e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna;
  • che le Amministrazioni intimate si sono costituite eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
esaminati i motivi di ricorso;
considerato in diritto:
  • che con il primo assorbente motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, errore di valutazione ed ingiustizia manifesta, deducendo che nella fattispecie per cui è causa non si è perfezionato un “inadempimento” (nella specie: per scadenza di termine essenziale) tale da giustificare la decadenza dall’aggiudicazione;
  • che la doglianza merita accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre.
L’art.5.8 del disciplinare di gara stabilisce, al 4° comma, che la S.C.I.P. e l’Ente Gestore possono annullare l’aggiudicazione (pronunziarne la decadenza) “in caso di inadempimento dell’aggiudicatario agli obblighi previsti”.
Ora – contrariamente a quanto l’Amministrazione mostra di ritenere – nel caso dedotto in giudizio non si può parlare di inadempimento per scadenza del termine essenziale (il termine stabilito per il versamento della cauzione), in quanto la parte creditrice ha accettato, nulla eccependo al riguardo, la somma versata a titolo di cauzione dal ricorrente, essendo incorsa nel medesimo errore in cui è caduto quest’ultimo.
E’ accaduto, in altri termini, che entrambe le parti contraenti hanno ritenuto che la cauzione fosse stata versata nella misura corretta.
Se dunque è ravvisabile una “colpa” – per l’errore nel calcolo – nel comportamento del ricorrente-debitore, la medesima colpa deve essere riconosciuta anche nella condotta (acquiescente) dell’Amministrazione-creditrice.
E poiché secondo la disciplina codicistica, il creditore deve cooperare affinché il debitore esegua correttamente la prestazione dovuta – a tal punto che l’art.1227 del codice civile prevede che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento per l’inadempimento a carico del debitore può essere diminuito ed addirittura escluso; e che l’art.1338  prevede che la parte che sia a conoscenza, o che debba esserlo, dell’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, ne deve dare notizia all’altra parte non potendo poi chiedere risarcimenti per danni che essa stessa abbia lasciato passivamente cagionare – appare evidente che la condotta (concorrentemente colpevole o comunque acquiescente) dell’Amministrazione non legittima la sua pretesa di attivare il meccanismo risolutivo automatico previsto dal secondo comma dell’art.1457 del codice civile.
D’altra parte, il primo comma dell’art.1457 del predetto codice consente al creditore di esigere l’esecuzione anche se il termine essenziale sia scaduto, se l’interesse ad ottenere la prestazione persiste.
Sicchè non si vede la ragione, né il provvedimento la ha spiegata, per la quale l’Amministrazione abbia intransigentemente prescelto la soluzione risolutoria, posto che nessuna circostanza sopravvenuta ha fatto emergere un interesse (economico) inverso (o contrario) alla vendita del bene in questione; e che l’interesse pubblico alla vendita, al prezzo pattuito, non è venuto meno;
ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P. q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. II^ , accoglie il ricorso in epigrafe; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 marzo 2009.
il presidente
l’estensore

Lazzini Sonia

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