La recente sentenza Cassazione 17 marzo 2016 n. 5326, affronta un interessante argomento relativo alla comunione legale. Nella fattispecie, uno dei coniugi vendeva un immobile rientrante nella comunione legale senza il consenso dell’altro coniuge nota1.
È il caso di ricordare che nella comunione legale gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i coniugi, mentre quelli di straordinaria amministrazione, tra i quali rientra la vendita di un bene immobile, devono necessariamente essere effettuati da entrambi i coniugi congiuntamente (art. 184 c.c.) (C. 95/1252, CG 95, 719) nota2.
Cosa accade se è uno solo dei coniugi a porre in essere un atto straordinario senza il consenso dell’altro? la vendita è valida, il terzo acquirente è tutelato?
La risposta ci viene fornita dagli ermellini prevedendo che “il contratto (di straordinaria amministrazione) avente ad oggetto un bene immobile in comunione legale, in assenza del consenso dell’altro coniuge non è inefficace ne’ nei confronti dei terzi, ne’ nei confronti della comunione, ma è annullabile ex art. 184 comma 1 cc, su domanda del coniuge non consenziente, nel termine prescrizionale (un anno) decorrente dalla conoscenza effettiva dell’atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione”.
Dunque, la vendita produrrà i suoi effetti, ma sarà soggetta ad azione di annullamento, entro il breve termine di un anno (termine di prescrizione come lo è quello ex art. 1442 c.c., e non di decadenza) (C. 96/1279, GI 97, I, 1 962; C. 98/7055) dalla trascrizione dell’atto o dalla conoscenza, se precedente, o ancora entro l’anno dalla data dello scioglimento della comunione se l’atto non è stato trascritto ed è stato ignorato (art. 184 secondo comma) nota3.
Mentre la persona titolare del diritto di tale azione sarà proprio il coniuge pretermesso che potrà quindi impugnare la vendita oppure convalidare il contratto nota4.
Se invece gli atti riguardano beni mobili non registrati, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’ altro è obbligato su istanza di quest’ ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’ atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’ equivalente secondo i valori correnti all’ epoca della ricostituzione della comunione (art. 184 terzo comma).
Nota 1
F. GAZZONI, Comunione (diritto privato) Ed., X, Napoli, Esi, 2003, 367 ss.;
A. GIUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989, 236.
Nota 2
A. MASTROPAOLO, Commento agli artt. 184-185 c.c., in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, III, Padova, 1992, p. 211-216;
C. 95/1252, CG 95, 719;
Nota 3
C. 96/1279, GI 97, I, 1 962; C. 98/7055
Nota 4
E. BETTI, Convalida, del negozio giuridico, Noviss. Dig. it., IV, Torino, Utet, 1959, 791 ss;
G. GIACOBBE, Convalida (diritto privato), Enc. dir., X, Milano, Giuffrè, 1962, 479 ss;
F. SANTORO-PASSARELLI, Convalida, dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, 257;
Cass. 11 giugno 1959, Mass. Foro it., 1959, 382, 1768.
Bibliografia
BETTI, Del negozio giuridico, Torino, 1959
GAZZONI, Manuale di Diritto privato, Napoli, 2003
GIACOBBE, Manuale di Dritto privato, Milano, 1962
GIUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989
SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
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