Valutazioni giuridiche e criminologiche sull’ecstasy in Svizzera

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Interpretazioni giurisprudenziali.

Nel 1999, BGE 125 IV 90 affrontò il problema interpretativo del << commercio quantitativamente grave>> di pastiglie di ecstasy alla luce del comma 2 Art. 19 BetmG. Secondo le conoscenze tossicologiche degli Anni Novanta del Novecento, l’ ecstasy non costituirebbe ( rectius : non avrebbe costituito ) un <<grave pericolo per la salute di molte persone >>. Tuttavia, il Tribunale Penale Federale svizzero, nel 1999, lasciava aperta la strada a << nuove ed importanti  prove sui pericoli dell’ ecstasy >>. In effetti, allo stato attuale, la Tossicologia Forense ha ormai accertato, senza dubbio alcuno, l’ elevata ed oggettiva pericolosità sanitaria dell’ MDMA e dei relativi derivati che sono stati sintetizzati nel corso degli ultimi 10 o 15 anni.

Negli anni della pronuncia di BGE 125 IV 90, erano note soltanto l’ MDMA, l’ MDA e l’ MDEA, le quali producevano i medesimi effetti delle amfetamine. Tuttavia, come notato anche da BGE 124 IV 286, all’ epoca dei fatti esistevano pochi Precedenti giurisprudenziali e altrettanto poche certezze dottrinarie e criminologiche su questo nuovo tipo di droga.. Pertanto, l’ ecstasy era addirittura reputata, in buona fede, una << droga leggera >>, a differenza dell’ eroina e della cocaina. Inoltre, nel 1999, la Medicina Legale non aveva ancora provato con certezza l’ irreversibilità dell’ uncinamento nel caso del consumo cronico di MDMA, MDA ed MDEA.

Nel 1996, l’ Istituto di Medicina Legale dell’ Università di Berna aveva valutato come << grave >> ex Art. 19 BetmG soltanto un caso clinico-giuridico in cui erano state sintetizzate e vendute 580 pericolose compresse di MDMA contenenti un principio attivo pari a ben 100 mg. per ogni compressa, ma, come evidenziato in BGE 117 IV 314, << ogni caso dev’ essere esaminato tenendo conto delle scoperte della scienza >>, che, a dire il vero, si sono stabilmente manifestate molto più tardi.

Anche nel 1994, due Ricercatori dell’ Istituto Farmaceutico dell’ Università di Berna avevano concluso che << gli effetti dell’ abuso di MDMA, fino ad oggi, non sono noti >>. Esistevano senz’ altro << effetti collaterali noti >> nel caso della consumazione di ecstasy con un principio attivo superiore a 200 mg. per pastiglia, ma, negli Anni Novanta del Novecento, << non è stato [ per ora, ndr ] documentato alcun caso di morte per abuso di MDMA >>, per cui << il rischio di intossicazione acuta e cronica o il potenziale di dipendenza dell’ MDMA può [ poteva, ndr ] essere classificato come basso >> ( pg. 94 delle Motivazioni di BGE 125 IV 90 ).

Il Tribunale Penale Federale, ai tempi di BGE 125 IV 90, non disponeva di sufficienti riscontri nell’ ambito della Tossicologia dell’ epoca, eccezion fatta per un parere del 23/06/1994, curato dall’ Istituto di Medicina Legale dell’ Università di Losanna. In tale Ricerca si cominciava ad ipotizzare un effetto neurotossico di lungo termine, quando l’ ecstasy era assunta insieme a bevende alcooliche. Gli effetti devastanti della combinazione di alcool ed MDMA erano, e sono, ipertermia, tachicardia, convulsioni, aritmie cardiache, coagulazione intravascolare, danni al cuore, al fegato e disfunzioni renali. Ciononostante, non si trattava neancora di certezze scientifiche, bensì di ipotesi in cerca di conferme. Quindi, BGE 125 IV 90 giunse ad affermare che << gli effetti a lungo termine delle proprietà neurotossiche dell’ ecstasy sono [erano, ndr ] ancora sconosciute. Nei prossimi decenni si potrà sapere di più >>. Tale sorprendente asserto era condiviso pure dal Laboratorio Chimico di Basilea Città, secondo cui, nell’ ormai lontano 1994, << finora non sono [ non erano, ndr ] disponibili prove di effetti psicologici a lungo termine dell’ MDMA sugli esseri umani >>, tranne per quanto riguardava e riguarda evidenti pericoli per la guida di automobili e per le donne in gravidanza.

In buona sostanza, BGE 125 IV 90 lamentava una totale incertezza medica in tema di ecstasy. Nel 1997, in uno Studio dell’ Ospedale Psichiatrico presso l’ Università di Zurigo veniva sottolineato che << l’ uso moderato di MDMA ( 4-6 volte all’ anno ) … non provoca danni fisici o mentali, mentre l’ uso frequente ( 1 volta alla settimana ) può portare a stati d’ animo depressivi e a demotivazione … in generale, i sintomi sono reversibili … allo stato attuale non è stato possibile trarre conclusioni chiare circa il potenziale neurotossico ed i rischi psichiatrici a lungo termine dell’ MDMA >>.

Come universalmente noto, negli Anni Duemila, BGE 125 IV 90 è stato completamente sconfessato e superato. Oggi, la Medicina Forense afferma, senza nemmeno il minimo dubbio, che l’ ecstasy è una droga pesante a tutti gli effetti, anzi molto pericolosa ed irreversibilmente uncinante. La cocaina e l’ eroina consentono una disintossicazione, mentre l’ MDMA ed i propri derivati cagionano danni permanenti, soprattutto a livello cerebrale. In epoca contemporanea, i dubbi contenuti in BGE 125 IV 90 hanno ormai lasciato il posto a ceretezze incontrovertibili. L’ ecstasy è una sostanza d’ abuso letale nel lungo periodo.

 

Un altro Precedente interessante è BGE 125 IV 104, anch’ esso risalente al 1999. M., residente in Canton Berna, era reo di aver smerciato 1.000 compresse di ecstasy in soli 12 mesi, tra il 1995 ed il 1996. Inoltre, per uso personale, aveva consumato, dal Settembre 1995 al Settembre 1997, << un’ indefinita quantità di ecstasy >> seguita da altrettanto notevoli fumate di cannabis. Pertanto, il predetto spacciatore-consumatore di Berna era stato condannato dal Tribunale distrettuale di Bern-Laupen ad 8 mesi di reclusione, commutati in 2 anni di messa alla prova. Tale condanna, nel 1998, era stata confermata quasi totalmente in Appello.

BGE 125 IV 104 era chiamato a decidere, nella fattispecie qui in parola, se il commercio di 1.000 pastiglie di ecstasy andava o meno qualificato come << caso quantitativamente grave >>, così come p. e p. ex comma 2 Art. 19 BetmG. In secondo luogo,  BGE 125 IV 104 era chiamato a pronunciarsi << sulla pericolosità e sul potenziale di dipendenza >> delle 1.000 pastiglie vendute, le quali non costituiscono di certo una quantità indifferente e bagatellare.

Dal punto di vista tossicologico ( pg. 105 delle Motivazioni di BGE 125 IV 104 ), l’ ecstasy ha effetti collaterali simili a quelli delle amfetamine, soprattutto a livello di neurotossicità, danni al fegato, insufficienza renale, psicosi, depressione e flash-back. Esiste pure, secondo BGE 125 IV 104, << una dipendenza psicologica che può essere paragonata a quella della cocaina >>

BGE 125 IV 104 giunse alla conclusione che il traffico di 1.000 compresse dei ecstasy è quantitativamente e qualitativamente << grave >> nel senso del comma 2 Art. 19 BetmG. Nel merito, inoltre, di BGE 125 IV 104, M. aveva spacciato l’ MDMA all’ interno di decine di raduni techno. In quei contesti giovanili, le 1.000 pastiglie erano consigliate dallo spacciatore poi condannato come stimolanti ed euforizzanti, ideali per far fronte alla stanchezza, alla sete ed allo sforzo di ballare senza sosta per molte ore. Pertanto, quelle compresse avevano esposto a gravi danni cardio-circolatori i ragazzi che stavano partecipando ai Rave party.

M. aveva venduto anche cannabis da fumare, ma BGE 125 IV 104, per la prima volta nella storia del Tribunale Penale  Federale svizzero,  valutò assai meno rischiosa l’ haschisch e la marjuana rispetto all’ ecstasy. Anche in Germania, un BGE del 1996, citato espressamente da BGE 125 IV 104, qualificava come decisamente << più rischiosa >> l’ MDMA della canapa.

Un secondo e basilare problema, in BGE 125 IV 104, era la fissazione esegetica del limite quantitativo oltre il quale si poteva e si può parlare di << quantità non esigua >> di compresse di ecstasy. Tale tematica è stata lodevolmente affrontata anche dai §§ 29 bis e seguenti della BetmG tedesca. BGE 125 IV 104, nel 1999, decise di applicare, anche in Svizzera, il limite massimo tedesco di 24 mg. di principio attivo per pastiglia, allorquando, invece, la Giurisprudenza Federale elvetica, assai confusa e contraddittoria, definiva << non grave >> o << quantitativamente non seria >> una dose di principio attivo inferiore ai 40 – 50 mg. di principio attivo per pastiglia. Ovverosia, BGE 125 IV 104, in maniera pionieristica e più che utile, decise di adottare il limite giurisprudenziale tedesco dei 24 mg. per dose, in tanto in quanto il limite giurisprudenziale svizzero dei 40 – 50 mg. per compressa  era troppo permissivo. BGE 125 IV 104 ha avuto il merito di definire i confini quantitativi di una << modica quantità >> di ecstasy. Prima di questa Sentenza, esistevano troppe lacune legislative ed altrettanto numerose antinomie sotto il profilo dello stare decisis  giurisprudenziale.

 

In BGE 126 I 112 è emersa, dopo più di un decennio di dubbi e proposte legislative contraddittorie, l’ autentica identità dell’ ecstasy, che è risultata, a tutti gli effetti, una sostanza talmente dannosa da non avere precedenti noti nel mondo delle droghe. Il bernese S. aveva subito un lungo TSO nella Clinica di Waldau ( Canton Berna )  a cominciare dall’ Ottobre 1997. Egli era affetto da una grave psicosi schizofrenica, unita a scoppi di rabbia, cagionati dal consumo cronico di quantità colossali di ecstasy. Nel Gennaio del 1998, S. era riuscito a fuggire dalla Clinica, ma era poi rientrato spontaneamente. Dopo il suo ritorno, il menzionato tossicodipendente, per causa della propria aggressività, era stato isolato dagli altri pazienti e costretto ad assumere quantità ingenti di farmaci. Il ricoverato, affetto da uno scompenso psicotico dovuto all’ ecstasy, era stato assistito anche dall’ Associazione << Psychex >>, che reputava eccessivamente lungo il TSO e chiedeva ai Medici le dimissioni dall’ ospedale. Patrocinato dal suo Avvocato, il soggetto in parola riuscì a far revocare l’ isolamento, in tanto in quanto esso era divenuto eccessivamente ed inutilmente rigido, tuttavia, il Trattamento non venne interrotto. Donde, il ricorso al Tribunale Penale Federale, giacché il TSO si stava trasformando in un vero e proprio sequestro di persona da parte della Pubblica Amministrazione sanitaria del Canton Berna. BGE 126 I 112 è stato il primo Precedente girisprudenziale riguardante un ricovero forzato causato dalle conseguenze dell’ ecstasy sul cervello.

Alla luce degli Artt. 7 e 10 BV, una medicazione forzata, anche in Svizzera, non può superare il limite della proporzionalità e del rispetto della dignità umana ( v. anche BGE 124 I 336 ). Tuttavia, nel caso dei consumatori assidui di ecstasy o di altre droghe pesanti, << le restrizioni della libertà personale sono ammesse >> ( BGE 125 I 369, BGE 124 I 176, BGE 123 I 221, BGE 122 I 360, BGE 120 Ia 147 . V. anche l’ Art. 8 CEDU nonché gli Artt. 5 e 36 BV ). In BGE 126 I 112, il Tribunale Penale Federale ha rigettato il ricorso di S. ed ha reputato come legittimo il TSO in questione << alla luce della gravità del disturbo >>  provocato dall’ MDMA. Quindi, BGE 126 I 112 ha messo e mette tutt’ oggi in evidenza come l’ ecstasy distrugge completamente la capacità dell’ assuntore di auto-determinarsi.

Prima di BGE 126 I 112, risalente al 1999, non erano mai state prese seriamente in considerazione le gravi, anzi gravissime conseguenze dell’ ecstasy per la salute mentale, al punto che non sono mancati alcuni, nella Tossicologia Forense, che erano addirittura propensi a qualificare l’ ecstasy come una << droga leggera >>. Finalmente, alla fine degli Anni Novanta del Novecento, BGE 126 I 112 palesava, senza più dubbio alcuno, alla Magistratura, al Legislatore, ma anche all’ intera opinione pubblica elvetica quali sono i danni irreversibili dell’ ecstasy sull’ equilibrio psico-fisico umano. Il TSO descritto nel Precedente qui in esame ha lodevolmente contribuito, dopo anni di incertezze, a svelare a tutti la pericolosità acuta dell’ MDMA e dei relativi derivati. La cocaina e l’ eroina consentono un’ eventuale disintossicazione, poiché i danni dell’ oppio e della coca sul cervello sono trattabili, mentre l’ ecstasy, come dimostrato da BGE 126 I 112, reca a psicosi << che non possono più essere rimosse >> ( pg. 117 delle Motivazioni di BGE 126 I 112 ).

 

L’ ecstasy in Svizzera a livello nazionale

 

Grazie ad un’ accurata mappatura criminologica, SCHMID  &  DELGRANDE  &  KUNTSCHE  &  KUENDIG (2004 ) hanno statisticamente dimostrato che il consumo di ecstasy inizia in età scolare, più precisamente verso i 15 – 16 anni d’ età. Nel 1994, l’ 1,8 % di adolescenti, nella Confederazione, aveva provato almeno una volta l’MDMA. Nel 1998, tale percentuale è cresciuta sino all’ 1,9 %. Nel 2002, la cifra rilevata è stata pari ad un preoccupante 3,3 %. I quattro summenzionati Autori definiscono << grave >> la crescita del consumo giovanile di ecstasy tra il 1994 ed il 2002. Oggi, negli Anni Duemila, << la tendenza generale, a livello di uso precoce di questa sostanza, è in aumento >> ( SCHMID  &  DELGRANDE  & KUNTSCHE  &  KUENDIG, ibidem). L’ inchiesta criminologica << European School Survey Project on Alcohol and other Drugs ( ESPAD ) >>, curata da GMEL  &  REHM  &  KUNTSCHE  &  WICKI  &  GRICHTING ( 2004 ), conferma che, in tutta Europa, e non soltanto in Svizzera, l’ età maggiormente pericolosa, in fatto di MDMA, si colloca tra i 15 ed i 16 anni. Il 33 % dei ragazzi intervistati, sotto forma di questionari anonimi, dichiara di assumere pastiglie di droghe chimiche 3 o 9 volte all’ anno, mentre un 27 % degli inchiestati ha fatto uso di pasticche 10 o più volte in 12 mesi. In tutti i casi, si tratta di scolari, per lo più maschi, molto giovani e, purtroppo, molto precoci. Anzi, parecchi rivelano di mescolare l’ ecstasy alla cocaina. In ESPAD ( 2004 ), il 15 % degli assuntori 15.enni o 16.enni reputano << abbastanza facile >> o << molto facile >> reperire la sostanza illecita utilizzata.

Il Censimento denominato SMASH ( 2004 ) e pubblicato da NARRING et al. ( 2004 ) si occupa degli studenti svizzeri dai 16 ai 20 anni di età. I dati di SMASH ( 2004 ), raccolti dal 1993 al 2002, registrano una vera e propria impennata numerica nell’ uso dell’ MDMA, dello Speed e delle designer-drugs.  Dal punto di vista matematico, il numero dei consumatori di pastiglie di ecstasy dai 16 ai 20 anni è superiore rispetto a quello di assuntori di MDMA di età compresa tra i 15 – 16 anni. Dunque, << verosimilmente, tra la fine dell’ adolescenza e l’ ingresso nella vita adulta, la sperimentazione delle droghe sintetiche aumenta >> ( SMASH, ibidem ). Gli ultra-16.enni uncinati dall’ ecstasy sono in maggioranza maschi, non più studenti e titolari di una semplice licenza scolastica dell’ obbligo. Fortunatamente, i consumatori quotidiani di MDMA esistono, ma sono, per ora, una rarità ( SMASH, ibidem ), anche se preoccupa l’ assunzione poli-tossicomanica di droghe sintetiche con cocaina ed alcool.

Molto interessante, per la Confederazione, è l’ << Inchiesta svizzera sulla Salute >> del 2004 ( EES 2004), curata dall’ Ufficio federale di Statistica ( OFS 2004 ). L’ EES ( 2004 ) ha censito i residenti elvetici con un’ età compresa tra i 15 ed i 39 anni. L’ EES ( 2004 ) prende in esame il periodo 1997 – 2002 e rileva cifre inferiori rispetto a quelle dichiarate da ESPAD ( 2004 ) e da SMASH ( 2004 ). Questa discrasia è spiegabile dall’ eccessivo uso dei questionari via telefono, con l’ esclusione degli ormai ordinari telefoni cellulari. Inoltre, EES ( 2004 ), a differenza di ESPAD ( 2004 ) e di SMASH ( 2004 ), non ha sufficientemente approffondito le fondamentali interviste nei ginnasi e negli istituti professionali. In ogni caso, a prescindere da talune imprecisioni numeriche, EES ( 2004 ) conferma il consumo problematico di ecstasy presso i maschi svizzeri dai 15 ai 39 anni. Tuttavia, come già notato in altri Studi, le pasticche di MDMA sono unite alla cannabis, alla cocaina ed alle bevande alcooliche, con gravi danni per cervello, cuore e  fegato.

Una Statistica altrettanto da non sottovalutare è quella dell’ OFFICE  FEDERAL  DE  LA  POLICE ( 2004 ), il quale  ha ricevuto, dal 1997 al 2003, meno denunce per uso e traffico di ecstasy che non per uso e traffico di cocaina. Nel 2003, fatta salva l’ inevitabile << cifra oscura >>, le segnalazioni ufficiali relative all’ MDMA sono state 798, per lo più a carico di ragazzi maschi tra i 18 ed i 24 anni d’ età. Ognimmodo, si tenga conto, per una corretta interpretazione  dei dati, che le 798 notizie di reato per l’ ecstasy s’ innestano , sempre e comunque, in un contesto di poli-tossicomania, ovvero un cocainomane usa anche MDMA, MDB, MDEA, acido lisergico, GHB, alcool ed amfetamine; a volte in modo cronico e sistematico, altre volte saltuariamente

 

L’ ecstasy in Canton de Vaud. Un esempio valido per tutto il territorio elvetico.

 

HUISSOUD  & BENNINGHOFF  &  SAMITCA  &  GEENSE  &  GERVASONI  &  DUBOIS-ARBER ( 2003 ) hanno svolto, dal 1998 all’ inizio del 2002, una mappatura completa sugli studenti del Canton de Vaud assuntori di ecstasy. Tale Censimento scolastico rende bene l’ idea della situazione complessiva riscontrabile in tutti gli altri Cantoni della Confederazione elvetica. Il 7,5 % degli scolari intervistati ha dichiarato di consumare MDMA o altri stimolanti sintetici simili. Provvidenzialmente, sono risultati pochi i soggetti che fanno uso quotidiano o cronico di pasticche di MDMA, MDA, MDB o di GHB.

Un’ altra Ricerca criminologica, sempre in Canton de Vaud, degna di menzione è quella curata da BOLOGNINI  &  PLANCHEREL  &  CHINET  &  GIUSI  &  BERNARD  &  CHENEVARD  &  STEPHAN  &  LAGET  &  HALFON ( 2004 ). Questo Studio è durato 3 anni ed ha monitorato circa 100 individui in età adolescenziale. La novità è che, in Canton de Vaud, << l’ ecstasy non appare mai da sola nelle situazioni di abuso di sostanze>>, nel senso che essa viene quasi sempre mescolata con le bevande  alcooliche, con la cannabis e, spesso , con la cocaina.

Altrettanto basilari, come sempre, sono le Statistiche elaborate dalla Polizia del Canton de Vaud. Tra il 2001 ed il 2003, sono diminuite le denunzie relative alle droghe sintetiche, per un totale, nel 2003, di 150 segnalati per detenzione e consumo di ecstasy e 68 per assunzione di amfetamine in pastiglie, in cristalli solubili o in forma liquida.

In ogni caso, anche in Canton de Vaud, i Medici sono concordi nel parlare di una << fortissima neurotossicità dell’ ecstasy >> ( ROQUES 1999 ). Anzi, secondo la maggior parte degli Autori, << il consumo di ecstasy reca ad effetti neurotossici irreversibili sul cervello >> ( ROQUES, ibidem ). Ciononostante, << gli effetti nel lungo periodo non sono ancora conosciuti, poiché, attualmente, mancano Studi sulle conseguenze sanitarie di lungo termine di tale sostanza >>, anche se certamente non mancano sintomi assai gravi e frequenti, come ansia patologica, attacchi di panico, depressione e turbe psicotiche ( BOOT  &  McGREGOR  &  HALL 2000 ).

In Canton de Vaud, il Personale Medico è chiamato sovente a prestare un soccorso d’ emergenza all’ interno dei raduni giovanili << techno >>. La prima conseguenza immediata dell’ ecstasy consiste in un distacco mentale dalla realtà circostante, unitamente alla perdita completa dell’ equilibrio e della coordinazione nei movimenti. Sono frequenti pure le crisi respiratorie ed i Sanitari possono limitarsi, almeno all’ inizio, a reidratare l’ assuntore e a lasciarlo riposare in ambienti freschi per contrastare l’ ipertermia corporea. Quando, nei rave-partys, sono chiamati i soccorsi, uno dei principali problemi consiste nel non poter sapere con esattezza quale sostanza chimica ha ingerito il ragazzo, che senz’ altro presenterà ( anche ) i sintomi tipici di un coma etilico, pur se l’ alcool non costituisce la causa principale del malessere (OFS 2004 ). Di norma, le chiamate d’ emergenza pervengono nella notte tra il Sabato e la Domenica, presso gli ingressi delle discoteche ed i Medici si debbono confrontare con consumi solitamente simultanei di ecstasy, alcool, cannabis e cocaina. L’ OFS ( 2004 ) ha pubblicato la Statistica SAMBAD ( Statistique du traitement et de l’ assistance ambulatoires dans le domaine de l’ alcool et de la drogue ). Siffatto Censimento ha rilevato che l’ ecstasy può evere delle ripercussioni drammatiche a livello di incidenti stradali mortali. In effetti, i cadaveri dei giovani automobilisti , in sede di autopsia, contengono nel sangue e nei tessuti, quantità notevoli di MDMA e di cocaina.

Gli Operatori medici e para-medici del Canton de Vaud esortano senza sosta le famiglie a non sottovalutare il fenomeno dell’ ecstasy, in tanto in quanto dalle droghe sintetiche alle droghe psicoattive “tradizionali” il passo è breve. Spesso gli adolescenti emarginati e con problemi di tipo scolastico si avvicinano al mondo dell’ ecstasy al fine di trovare una consolazione esistenziale. Pertanto è necessario sensibilizzare i Docenti durante gli anni della scolarità obbligatoria

 

B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A

 

BOLOGNINI  &  PLANCHEREL  &  CHINET  &  GIUSI  &  BERNARD  &  CHENEVARD  &  STEPHAN  &  LAGET  & 

                               HALFON  , La consommation de sibstances à l’ adolescence, SUPEA, Lausanne, 2004

BOOT  &  McGREGOR  &  HALL, MDMA ( Ecstasy) neurotoxicity : assessing and communicating the risk, The

                               Lancet, 2000

GMEL  &  REHM  &  KUNTSCHE  &  WICKI  &  GRICHTING, Das European School Survey Project on Alcohol

                               and Other Drugs ( ESPAD ) in der Schweiz: Wichtigste Ergebnisse 2003 und aktuelle

                               Empfehlungen ( Draft Report ), ISPA, Lausanne, 2004

HUISSOUD  &  BENNINGHOFF  &  SAMTICA  &  GEENSE  &  GERVASONI  &  DEBOIS-ARBER, Toxicomanie

dans le Canton de Vaud, phase III de l’ évaluation, 2000 – 2002: chaier 1, Institut

Universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne, 2003

NARRING et al., SMASH-02: Santé et styles de vie des adolescents agés de 16 à 20 ans en Suisse ( 2002 ),

                               IUMSP, Lausanne, 2004

OFFICE  FEDERAL  DE  LA  POLICE, Statistique suisse des stupéfiants 2003,  Office fédéral de la Police, Berne,

                               2004

OFS, Enquete Suisse sur la Santé : tableaux standards niveau suisse, Office fédérale de la Statistique,

                               Neuchatel, 2004

Idem,    Ambulante Suchberatung 2002. Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol

                               und Drogenbereich SAMBAD.Office fédéral de la Statistique ( OFS ), Neuchatel, 2004

ROQUES, La dangerosité des drougues: rapport au secrétariat d’ Etat à la santé, O. Jacob, Paris, 1999

SCHMID  &  DELGRANDE  &  KUNTSCHE  &  KUENDIG, Trends im Konsum psychoaktiver Substanzen von

                               Schülerinnen und Schülern in der Schweiz – Ausgewählte Ergebnisse einer Studie,

                               durchgefürt unter Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO ).

( Forschungsbericht Nr. 39 ). Schweizerische Fachstelle für Alkohol und andere

                               Drogenprobleme, Lausanne, 2004

 

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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