Valutazione degli elaborati scritti in sede di esame di avvocato

Redazione 22/07/10
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Deve risolversi in senso positivo la questione della idoneità del voto numerico, in sede di correzione degli elaborati scritti nell’esame di avvocato, a garantire la corretta espressione della manifestazione del giudizio tecnico richiesta dalla legge alla Commissione..

Inoltre, l’art. 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, se anche consente di scindere logicamente la fase della correzione degli elaborati da quella dell’espressione del giudizio, non autorizza in alcun modo a ritenere che ciascuna sottocommissione sia tenuta, nella precedente attività di verbalizzazione delle operazioni di verifica e correzione, a indicare eventuali errori, inesattezze o carenze dell’elaborato, al fine di illuminare il candidato sulle ragioni dell’insufficienza riportata.

Infatti, la norma innanzi citata si limita a disciplinare le modalità di trasmissione e consegna al Presidente della Corte d’Appello dei verbali relativi alle operazioni di correzione svolte dalle sottocommissioni, senza nulla precisare in ordine alle modalità di confezionamento ed al contenuto di detti verbali.

Pertanto, deve ritenersi la non necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, dell’apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo, non avendo detti verbali la finalità di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso attraverso il punteggio numerico.

L’unico atto attraverso il quale la Commissione esterna le valutazioni compiute sulle prove d’esame è costituito dal voto numerico, senza che possa ritenersi doverosa alcuna preliminare operazione di verbalizzazione o di documentazione idonea a chiarirne il significato.

N. 04456/2010 REG.DEC.

N. 10335/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10335 del 2008, proposto dal:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, le Commissioni per gli esami di avvocato –Sessione 2006/2007- presso le ***** di Appello di Lecce e di Palermo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della stessa domiciliati per legge, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il dott. ***************, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – Sezione staccata di Lecce -Sezione I^- n. 3375 del 20 novembre 2008, resa tra le parti, concernente diniego di ammissione alla prova orale degli esami di avvocato sessione 2006/2007;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti l’avvocato dello Stato ****************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso al TAR della Puglia, sezione staccata di Lecce, il dott. *************ì ha impugnato il provvedimento di sua non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2006/2007, nonché il verbale n. 14 del 13 marzo 2007 della IV^ Sottocommissione di esami della Corte di Appello di Palermo che ha provveduto alla valutazione delle prove scritte.

Con sentenza n. 3375 del 20 novembre 2008 il predetto Giudice ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati, in quanto espressione soltanto di “…un giudizio negativo espresso in forma numerica…” ed affermando, nella motivazione resa, che “..il giudizio di valutazione degli elaborati dovrà essere integralmente rinnovato, sulla base dei criteri indicati in sentenza e ad opera della stessa Sottocommissione, in diversa composizione, o di una diversa Sottocommissione…”, cioè mediante l’indicazione delle parti specifiche degli elaborati ritenute non sufficienti ed attraverso l’espressione di un giudizio motivato, non solo in forma numerica.

Con l’appello in epigrafe l’Amministrazione della Giustizia ha chiesto la riforma di detta sentenza deducendo, con un unico ed articolato motivo, per un verso, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché degli articoli 17 bis e 23 del R.D. n. 37 del 1934; per altro verso, l’irrilevanza della mancanza di segni grafici sulle prove scritte e la sufficienza della motivazione espressa in termini numerici, alla stregua della costante giurisprudenza di questo Consiglio e della maggioranza dei Giudici di primo grado.

Con ordinanza n. 314, emanata nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2009 di esame dell’istanza cautelare proposta dall’appellante Amministrazione, la Sezione, preso atto dell’intervenuto invio per la notifica a mezzo posta dell’appello, nel domicilio eletto dal ricorrente in primo grado (cfr. relata apposta in calce all’originale di detto appello e la ricevuta postale attestante l’intervenuta spedizione dell’appello stesso), nonché dell’assenza, però, in atti della ricevuta di ritorno, con conseguente mancanza di una prova certa della ricezione della notifica da parte dell’interessato, ha ordinato alla predetta Amministrazione di provvedere al deposito di detto “avviso di ricevimento” nell’indicato termine perentorio del 31 gennaio 2009; rinviava alla camera di consiglio del 17 febbraio 2009 per il prosieguo, sospendendo nelle more l’efficacia della sentenza impugnata.

L’Avvocatura Generale dello Stato, in data 17 febbraio 2009, in sede di prosecuzione dell’esame dell’istanza cautelare dell’appellante Ministero, ha depositato prova dell’intervenuto “rinnovo di notifica”, effettuato tramite ufficiale giudiziario il 28 gennaio 2009, a mani dell’avv. ***************, difensore di primo grado del dott. ****ì; con ordinanza n. 863 di pari data la Sezione ha accolto definitivamente detta istanza cautelare, motivando in ordine alla probabile fondatezza dell’appello, tenuto conto della giurisprudenza della Sezione stessa.

L’appellato dott. ****ì neppure a seguito di tale rinnovo di notifica si è costituito nel presente grado di giudizio.

All’udienza pubblica del 9 aprile 2010 l’appello è stato introitato per la decisione.

2. – Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che il contraddittorio nei confronti dell’appellato dott. ****ì può ritenersi correttamente instaurato poiché l’appello risulta notificato allo stesso, nel domicilio eletto in primo grado (presso l’avv. ***************, via Zanardelli n. 60, Lecce), comunque entro il termine perentorio di legge di sessanta giorni (art. 21 della legge n. 1034 del 1971), tenuto conto che la sentenza impugnata è stata notificata all’Amministrazione il 2 dicembre 2008, secondo quanto allo stato risulta in atti di causa, e che la notifica “rinnovata” dall’Avvocatura erariale dell’appello stesso è intervenuta, a mezzo di ufficiale giudiziario, il 28 gennaio 2009.

Infatti, alcun rilievo può avere, in proposito, la circostanza dell’omesso adempimento dell’ordine impartito da questa Sezione con l’ordinanza n. 314 del 20 gennaio 2009 atteso che il termine perentorio ivi stabilito (31 gennaio 2009) è stato comunque rispettato attraverso la (rinnovata) consegna a mani dell’interessato dell’appello in data 28 gennaio 2009.

3. – Nel merito, l’appello è fondato per le seguenti considerazioni.

E’ sottoposta all’esame del Collegio la questione della “…sufficienza del voto numerico…” a garantire la corretta espressione della manifestazione del giudizio tecnico richiesta dalla legge alla Commissione sulle prove di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sulla quale si è notoriamente consolidato da tempo l’orientamento positivo di questa Sezione.

Orbene, fermo detto orientamento, nel caso di specie occorre anche esaminare se, come affermato dal primo Giudice, siano sussistenti anche vizi inficianti la fase di correzione delle prove, concretatisi in un’omessa, ovvero incompleta, documentazione delle operazioni di verifica, tale da rendere non intelligibili i successivi giudizi.

Al riguardo, questa Sezione rileva che l’art. 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, se anche consente di scindere logicamente la fase della correzione degli elaborati da quella dell’espressione del giudizio, non autorizza in alcun modo a ritenere che ciascuna sottocommissione sia tenuta, nella precedente attività di verbalizzazione delle operazioni di verifica e correzione, a indicare eventuali errori, inesattezze o carenze dell’elaborato, al fine di “…illuminare…” il candidato sulle ragioni dell’insufficienza riportata.

Infatti, la norma innanzi citata si limita a disciplinare le modalità di trasmissione e consegna al Presidente della Corte d’Appello dei verbali relativi alle operazioni di correzione svolte dalle sottocommissioni, senza nulla precisare in ordine alle modalità di confezionamento ed al contenuto di detti verbali.

Pertanto, non può che ribadirsi, anche per il profilo in esame, l’orientamento della Sezione in ordine alla non necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, dell’apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo, non avendo detti verbali la finalità di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso attraverso il punteggio numerico (cfr., “ex plurimis”, Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, nr. 3991; idem, 12 maggio 2008, nr. 2190).

Infine, va ribadito che l’unico atto attraverso il quale la Commissione esterna le valutazioni compiute sulle prove d’esame è costituito dal voto numerico, senza che possa ritenersi doverosa alcuna preliminare operazione di verbalizzazione o di documentazione idonea a chiarirne il significato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2008, n. 2293).

3. – In conclusione l’appello merita di essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere respinto il ricorso di primo grado.

4. – Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che l’onere delle stesse segua alla soccombenza in capo al dott. ****ì, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, accoglie l’appello n. 10335 del 2008 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna il dott. *************ì al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (euro mille/00) per il primo grado di giudizio ed in euro 2000,00 (euro duemila/00) per il grado di appello, ivi comprese competenze di legge ed onorari di avvocato.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

**************, Presidente FF

*****************, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

****************, Consigliere

Guido Romano, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Redazione

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