Valutazione comparativa dei docenti universitari

sentenza 13/05/10
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La valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente.

L’art. 4 del d.p.r. n. 117/2000 (recante le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei docenti universitari) conferma come tale valutazione “comparativa” debba essere svolta dopo i giudizi individuali e collegiali sui singoli candidati e non contestualmente.

D’altronde, in una platea di “eccellenti”, necessariamente il giudizio della Commissione si può articolare in affermazioni che non si differenziano tra di loro in modo evidente, ma è comunque necessario dare contezza dell’avvenuta comparazione e degli esiti di questa, per convincere sulla idoneità di un determinato candidato.

 

N. 02674/2010 REG.DEC.

N. 06520/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6520 del 2008, proposto da:
Corso Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. ***********************, con domicilio eletto presso *********************** in Roma, viale G. Mazzini, 88;

contro

Universita’ degli studi di Roma “Tor Vergata”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Bonanno Margherita, ****************, rappresentati e difesi dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Sistina, 4;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO – ROMA :Sezione III n. 10226/2007, resa tra le parti, concernente VALUTAZIONE COMPARATIVA A 1 POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO DI RUOLO;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli studi di Roma “Tor Vergata”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il consigliere ****************** e uditi per le parti gli avvocati ***************** per delega dell’avv.to ********, l’avv.to dello Stato ******* e l’avv.to Police;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 10226 del 2007 il Tar del Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto dal dott. ************* avverso:

-il decreto n. 1747 dell’11.7.2006 con il quale il rettore dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, per il settore scientifico-disciplinare “Archeologia classica” presso la Facoltà di lettere e filosofia della predetta Università;

-nonché gli atti della Commissione, i giudizi collegiali e individuali e la dichiarazione di idoneità delle dottoresse ****************** e **************** all’esito della valutazione comparativa.

2. Il Tar ha affermato che le censure (violazione degli artt. 2 e 4 del d.p.r. n. 117 del 2000, dell’art. 6 del bando, dei criteri prefissati dalla Commissione; contraddittorietà, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, incongruenza della motivazione) non sono condivisibili in quanto mosse prevalentemente contro valutazioni della Commissione di carattere ampiamente discrezionale, non affette da palese illogicità o errore di fatto o incongruenze, e, in quanto tali, sottratte al sindacato del giudice amministrativo.

Ha quindi rilevato che il giudizio della Commissione, per 4 candidati su 5, è risultato caratterizzato dalla mancanza di forti differenziazioni e si è dovuto scegliere in una “rosa di eccellenti” con valutazioni quindi opinabili, ma non per questo illogiche o incongruenti.

Si è poi soffermato diffusamente sulle valutazioni delle pubblicazioni di carattere globale e non analitico per ciascun candidato, tese a valorizzare i tratti caratterizzanti della produzione e della personalità scientifica dei candidati stessi, non nell’ottica del mero dato quantitativo dei titoli scientifici, bensì in base al loro livello qualitativo.

In proposito ha rilevato che il bando, i criteri della Commissione e l’art. 4 del d.p.r. n. 117 del 2000 non indicano la quantità delle pubblicazioni tra gli elementi da prendere in considerazione, ma piuttosto l’originalità e la rilevanza scientifica dei lavori prodotti.

Inoltre è significativo il rilievo dato dalla Commissione all’attività didattica universitaria svolta dalle controinteressate e non invece dal ricorrente, che all’uopo, non avendo la qualifica di professore associato, era tenuto a sostenere anche una prova didattica, la quale concorre alla valutazione complessiva; in ogni caso è stata valutata anche detta prova nel giudizio finale.

Né ad avviso del giudice di primo grado sono condivisibili, in quanto disattese in fatto, le censure d’ordine procedimentale in cui sarebbe incorsa la Commissione (mancata firma del verbale, omessa dichiarazione dei componenti di non trovarsi in rapporto di parentela e affinità tra loro e con i candidati); nemmeno rileva l’assenza della dichiarazione di insussistenza delle cause di astensione ex artt. 51 e 52 c.p.c., perché l’art. 7 del bando prevede che ogni candidato avrebbe potuto presentare eventuali richieste di ricusazione dei commissari nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, del decreto di nomina della Commissione.

3. La sentenza è appellata dall’originario ricorrente, il quale riproduce tutte le censure dedotte nel precedente grado di giudizio.

In particolare lamenta la mancata valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche e osserva che l’apprezzamento mediante sistema valutativo globale di ciascun candidato sarebbe basato su giudizi sommari delle opere con evidente rischio di arbitrarietà; sostiene che anche la valutazione quantitativa dei titoli è elemento essenziale del giudizio sulla personalità scientifica dei candidati e si sofferma nell’illustrazione della sua produzione, da ritenersi migliore di quella degli altri candidati.

4. Si sono costituite in giudizio l’Università degli studi Tor Vergata e le controinteressate ******* e **********, opponendosi all’appello e, queste ultime, eccependone preliminarmente l’inammissibilità in quanto l’appellante, attraverso un’apparente critica della sentenza, peraltro apodittica e generica, in realtà ripropone pedissequamente le censure svolte in primo grado.

Nel merito hanno condiviso tutte le considerazioni svolte nella sentenza impugnata di cui hanno chiesto la conferma.

All’udienza del 9.2.2010 la causa è passata in decisione.

5. L’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata che, con motivazione corretta ed esauriente, che il Collegio condivide, dà conto delle censure svolte in primo grado.

6. E’ consolidata la giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (Cons. di Stato, VI, n. 2705 del 2009 e richiami ivi indicati).

Ma non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici. (Cons. di Stato. VI, n. 4824 del 2008, punto 2.3.7 della motivazione).

Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di maggiore trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa (sent. cit.)

7. L’art. 4 del d.p.r. n. 117 del 2000 (recante le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei docenti universitari), al comma 12 indica che gli “atti delle commissioni sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e complessivi espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti”, e al comma 13 richiede espressamente che “al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, …individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore…ordinario….”.

Il che conferma che la valutazione “comparativa” deve essere svolta dopo i giudizi individuali e collegiali sui singoli candidati e non contestualmente.

Deve essere ricordato che, in una platea di “eccellenti”, necessariamente il giudizio della Commissione si può articolare in affermazioni che non si differenziano tra di loro in modo evidente, ma è comunque necessario dare contezza dell’avvenuta comparazione e degli esiti di questa, per convincere sulla idoneità di un determinato candidato.

8. E’ infondata la censura che la commissione non avrebbe valutato, con idonea motivazione, le “singole” pubblicazioni scientifiche dell’appellante, perché l’art. 4, comma 2, del d.p.r. prima ricordato non richiede tale adempimento, ma prescrive che la commissione tenga in considerazione determinati criteri ivi indicati per valutare “le pubblicazioni scientifiche” (non singolarmente) – v. in proposito anche il comma 7 che recita: “al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli” – e, in via di fatto, non si può negare (se non in modo apodittico, come nell’appello) che la produzione scientifica del candidato sia stata compiutamente valutata, come si desume dai vari giudizi (individuali, collegiale e complessivo).

Nella relazione finale risulta che la Commissione si è riunita più volte e ha preliminarmente dettato i criteri per la valutazione dei candidati, prevedendo (punto A n. 2) un “esame analitico” per i soli “lavori in compartecipazione Commissario-candidato” al fine di “enucleare il contribuito specifico di ciascun candidato” in quelle opere.

La procedura si è svolta in modo identico per tutti i candidati: è stato formulato per ciascuno di essi un giudizio individuale, da parte di ciascun commissario, sul curriculum, sulle pubblicazioni e sui titoli e, in particolare per le pubblicazioni, è stato più volte fatto riferimento al numero progressivo dei lavori indicati nelle domande dei candidati, così dimostrando la consapevolezza dei commissari delle varie pubblicazioni depositate.

Per il candidato Corso, dopo l’illustrazione del curriculum, si è proceduto al giudizio individuale espresso da ciascun commissario sull’attività scientifica documentata, sulle ricerche e sugli studi; nell’analisi dell’attività scientifica, uno dei commissari fa riferimento alle 59 pubblicazioni a stampa di cui alla domanda, evidenziando nel candidato una “agguerrita attività di ricerca, caratterizzata da grande erudizione…”.

I giudizi in relazione ai vari candidati sono stati espressi alla fine con “degno di grande considerazione” o “degno di considerazione” o “giudizio positivo sulla produzione scientifica” o simili.

Quindi la Commissione ha formulato i giudizi collegiali per ciascun candidato sulle pubblicazioni e sui titoli.

Nel frattempo il candidato ***** ha sostenuto la prova didattica, in quanto non in possesso del titolo di professore associato a dimostrazione dello svolgimento in concreto di attività didattica, particolarmente considerata; su tale prova si sono avuti i giudizi individuali di ogni commissario e il giudizio collegiale della Commissione (“lezione ricca di dati, ben costruita e intensa” con “ottima padronanza delle fonti bibliografiche e dei monumenti…”).

Si è proceduto poi ai giudizi complessivi dei candidati “sulla base dei giudizi espressi in sede di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e della prova didattica del candidato…Corso”.

9. Nel ribadire che la scelta tra una rosa di candidati eccellenti è particolarmente difficile (ma di certo non impossibile) e che i giudizi finali non possono che divergere in maniera minima, il Collegio osserva che le locuzioni usate nei giudizi complessivi (comprensivi di quelli individuali e di quelli collegiali) per le controinteressate sono state “ricca produzione scientifica”, “ottima capacità di analisi”, “ampia conoscenza dei materiali e delle fonti”, “rigorosa metodologia di ricerca”, “originalità dei risultati”, “proficua attività didattica”, “degna della massima considerazione” (per la Bonanno), e “(attività scientifica) ricca di interessi…con risultati originali e innovativi…mai disgiunta dall’impegno didattico assai rilevante”, “lodevole capacità critica, sicurezza metodologica, cura approfondita della documentazione”, “(per le pubblicazioni) vastità di interessi, originalità di ricerca, piena maturità scientifica”, “studiosa degna della massima considerazione” (per la **********), a fronte di “coerente ricerca su temi decisivi di arte greca”, “puntuale e sicura conoscenza delle problematiche affrontate”, “capacità di revisione critica”, “padronanza delle fonti bibliografiche e dei monumenti, mostrate anche nell’affrontare il tema della lezione”, “degno di grande considerazione” per l’appellante Corso.

A meno di non impingere nel merito delle valutazioni, si può rilevare che tali locuzioni non sono coincidenti e giustificano le scelte finali, né l’appellante dimostra l’erroneità o l’illogicità dei giudizi sulle pubblicazioni delle controinteressate al di fuori di asserzioni generiche (“oggettiva minore rilevanza”) e del ribadito suo “più elevato numero di pubblicazioni scientifiche” e “maggior peso della (sua) personalità scientifica”.

10. Nemmeno può essere messo in discussione che la Commissione abbia privilegiato l’attività didattica già svolta dalle controinteressate in una valutazione che dava accesso alla qualifica di professore universitario ordinario.

In proposito la giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, VI, n. 1039 del 2008) ha affermato che “il risultato della prova didattica” del candidato che non riveste la qualifica di professore associato “concorre alla valutazione complessiva di questo, ma non può essere tale da consentirgli di portarsi sullo stesso piano di altro concorrente, quanto a capacità ed esperienza didattica”, potendosi giustificare una particolare considerazione della Commissione alla già svolta attività didattica in qualità di professore associato da parte delle controinteressate.

11. Infine non sono fondate le censure riguardanti talune asserite inosservanze procedurali da parte della Commissione, quali l’omessa dichiarazione da parte dei commissari della inesistenza di cause di loro incompatibilità.

Difatti, premessa l’applicabilità dell’art.51 c.p.c. alla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi a posti di pubblico impiego (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, n.6841 del 2000; V, n. 5279 del 2002), deve però rilevarsi che vale anche in certi procedimenti amministrativi (commissioni di gara o di concorso) l’insegnamento della Cassazione civile, sez. II, n. 14807 del 2008, secondo cui “anche a seguito della modifica dell’art. 111 Cost., in difetto di ricusazione la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice…non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali l’imparzialità e terzietà del giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina…e non è arbitraria la scelta di garantire l’imparzialità e la terzietà del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione” e che “la violazione dell’art. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione” (Cass. civ. I, n. 565 del 2007).

Come ha affermato la giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, VI, n. 1049 del 2009), la ratio dell’orientamento della Cassazione riposa appunto nella constatazione che il legislatore alla parte che ritenga violato l’obbligo di astensione riconosce il diritto di ricusazione in un determinato termine e quindi uno strumento idoneo di difesa, così evitandosi mere denunce formali e facili strumentalizzazioni.

Tali principi possono essere estesi, in doverosa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, a tutti i campi dell’azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale, ma, per un principio sostanzialistico, anche in campo amministrativo la pretesa incompatibilità può essere fatta valere con la ricusazione di cui all’art. 52 c.p.c.

Né si può convenire con l’obiezione che il “candidato non dispone di tutte le informazioni in ordine a vicende personali dei singoli componenti (della Commissione), con la conseguenza che la facoltà di ricusazione non viene quasi mai esercitata”, perché non è plausibile che in un ambito ristretto, come quello universitario, non vi sia questa consapevolezza e non si sia in grado di esercitare il relativo diritto nei termini previsti dal bando di concorso (nella specie, 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina – art. 7 del bando).

Parimenti la censura, che la trasparenza della procedura sarebbe stata irrimediabilmente compromessa dall’assenza delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità, è genericamente dedotta, è meramente formale e non viene prospettata nessuna lesione in concreto.

12. In conclusione l’appello è da respingere e va confermata la sentenza impugnata. Si giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge; spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

*******************, Presidente

*******************, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno **************, Consigliere

******************, ***********, Estensore

 

 

L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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