Valore legale di uno “screenshot”: profili civilistici e penalistici

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L’evoluzione giurisprudenziale: analisi e critiche

Con la sentenza 22/02/2018 n° 8736, pronunciata dalla V Sezione della Cassazione penale è stato affermato il principio secondo cui la riproduzione di uno “screenshot” rappresenta una prova legale a tutti gli effetti, a prescindere dalla sua autenticazione. La sentenza chiude, almeno per il momento, una spinosa vicenda che ha alimentato non pochi contrasti tra giuristi e informatici.

La tematica inevitabilmente coinvolge problematiche di diritto civile e penale le quali – vista la differenza delle regole procedurali – non risultano sempre assimilabili.

Nel processo civile

Il processo civile, in ossequio al principio della “tipicità della prova”, prevede che le parti possano utilizzare esclusivamente i mezzi di prova previsti dal codice (testimonianza, giuramento, interrogatorio formale, scritture private, atti pubblici) con la conseguenza che sarà l’organo giudicante ad analizzare la rilevanza e l’ammissibilità degli stessi. In particolare, la valenza probatoria dei c.d. screenshot è assicurata dall’analisi dell’art. 2712 c.c. (“Riproduzioni meccaniche”) in cui si prevede che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. È opportuno però segnalare che non è sufficiente un semplice disconoscimento della validità del documento in oggetto ma risulta imprescindibile una contestazione motivata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2912/94, ha infatti chiarito che, ai fini probatori, non basta produrre la mera stampa della pagina web, ma risulta indispensabile depositarne copia autenticata. Da tale pronuncia è sorta una lunga disputa dottrinaria in quanto l’autenticazione della pagina web ha sempre rappresentato un problema di non poco conto che ha prodotto, nel corso degli anni, diverse proposte risolutive. Nel 2009, il Governo ha introdotto il complesso sistema dell’apposizione delle c.d. “marche temporali” le quali, contenendo una serie di informazioni sulla genuinità dei documenti stampati, consentono di cristallizzare il contenuto della pagina web di un determinato uniform resource locator, individuando i dati di sviluppo temporale e generando così il codice hash, ovvero una sorta di impronta digitale del file analizzato. Altra strada percorribile è quella dello screenshot autenticato da un notaio, il quale può certificare, svolte le opportune verifiche, che vi sia una corrispondenza tra la riproduzione meccanica e l’immagine acquisita.

Va però specificato che, anche in questo caso, bisognerà dar conto della natura giuridica del documento originario prodotto che, ex art. 2712 c.c., potrà comunque essere, previa valida giustificazione, disconosciuto in giudizio. Oltre alla autenticazione digitale del file tramite gli strumenti di acquisizione forense nonché mediante l’autenticazione di un notaio, esiste evidentemente anche una terza ipotesi: far assumere attendibilità e credibilità all’autenticità dello screenshot mediante delle testimonianze.

Nel processo penale

Nel processo penale la valutazione del valore legale degli screenshot è invece essenzialmente affidata all’analisi dell’art. 189 c.p.p. (Prove non disciplinate dalla legge «Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.») e dell’art. 234 c.p.p. (Prova Documentale “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualunque altro mezzo”). Norme, queste due ultime, che però trovano un importante vincolo nell’art. 8 della L. 48/2008 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”) che, in relazione ai mezzi di ricerca della prova, sottolinea la necessità dell’adozione di «misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».

Sulla scorta dell’esame di questi due articoli e con il recepimento della Convenzione di Budapest, la sentenza 22/02/2018 n° 8736, pronunciata dalla V Sezione della Cassazione penale ha stabilito che “l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l’entrata in vigore della L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull’attendibilità della prova rappresentata dall’accertamento eseguito”. Gli ermellini hanno inoltre precisato che “I dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali e l’estrazione dei dati è una operazione meramente meccanica, sicchè non deve essere assistita da particolari garanzie”. Da precisare, inoltre, che tale pronuncia si affianca a quella III Sezione della Cassazione penale n. 48178 del 15.09.2017, la quale aveva già statuito che i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234 c.p.p., comma 1 o art. 189 c.p.p. La sentenza analizzata, dunque, consente di utilizzare un documento e di servirsene per rafforzare il convincimento del giudice a prescindere dalla circostanza che esso provenga da un pubblico ufficiale o che sia stato autenticato attraverso un intervento notarile.

La Cassazione, in sfregio al più elementari regole di informatica giuridica, come già in una precedente pronuncia (Cass. Pen., Sez. II, Sent. 04/16.06.2015 n° 24998), finisce per considerare ancora una volta l’estrazione dei dati come una operazione meramente meccanica ripetibile per un numero indefinito di volta. Restano in capo alle parti la necessità di dimostrare la veridicità del documento stampato o comunque di disconoscerne l’effettiva genuinità all’interno di un match, da giocare nel rispetto del contraddittorio, che non consente, però, di poter aprioristicamente scartare la validità della riproduzione di uno screenshot, seppur effettuata in assenza di rigide garanzie tecniche e giuridiche.

Si tratta probabilmente di una scelta imprudente, in cui le ragioni di diritto sembrano piegate alle logiche della giustizia: il reperimento celere e senza troppe regole di fonti di prova suscita non poche perplessità considerando che – come insegnano le best practices internazionali – i dati informatici sono intrinsecamente caratterizzati da volatilità, alterabilità e modificabilità.

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Dott. Mele Armando

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