Va risarcita l’illegittima segnalazione al CRIF -Centrale Rischi Investimenti Finanziari- (TRIB. Lecce, I sez. , n. 1496/08)

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Si segnala un’importante sentenza in materia di trattamento illegittimo di dati personali. E’ stata, infatti, condannata la Deutsche Bank per aver illegittimamente segnalato ad una Centrale Rischi – nello specifico la CRIF (Centrale Rischi Investimenti Finanziari) – il nominativo di un soggetto per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento, nonostante l’istituto bancario avesse riconosciuto la completa estraneità dell’attore alla vicenda.
Qui di seguito i fatti di causa. L’istituto in questione non ha prontamente provveduto alla cancellazione del nominativo dell’attore, causandogli diversi disagi, tanto che numerose richieste di finanziamento presso altri istituti bancari gli sono state negate, perché segnalato quale “cattivo pagatore”; pertanto, il soggetto interessato ha citato in giudizio la Deutsche Bank per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale patito. Una volta dimostrato in giudizio che la segnalazione è avvenuta a causa di un errore di persona, la banca è stata condannata per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., perché tale condotta costituisce un fatto illecito che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno. Anche in relazione all’illecito trattamento dei dati personali sono emersi dei profili di illegittimità quali: il trattamento è avvenuto senza il consenso dell’interessato, i dati trattati non erano esatti e non sono stati prontamente aggiornati e, in generale, è stato violato il principio di correttezza.
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 196/2003 (che richiama espressamente l’art. 2050 c.c.), inoltre, l’onere probatorio circa l’illegittimità del trattamento è stato ritenuto assolto sia perché ai sensi della su indicata normativa esso viene posto a carico dell’istituto di credito, configurandosi una sorta di responsabilità oggettiva a suo carico, sia perché lo stesso istituto non ha dimostrato alcun fatto interruttivo del nesso di causalità tra la propria condotta e il danno arrecato all’attore. Oltre a ciò, era assente anche la dimostrazione di aver adottato tutte le “misure di sicurezza idonee” ad evitare il danno.    
La banca è stata così condannata, per violazione del danno non patrimoniale, al pagamento di una somma pari ad euro 12.000,00 in favore dell’attore.
 
 
Avv. ****************
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/11/02 …………., deducendo che la Deutsche Bank aveva illegittimamente segnalato il proprio nominativo alla centrale Rischi per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento e che, successivamente non aveva provveduto alla cancellazione della segnalazione nonostante fosse stata accertata la completa estraneità alla vicenda del marino, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Deutsche Bank chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali e morali causati da determinarsi in euro 50.000 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) oltre interessi.
Instaurati il contraddittorio, si costituiva la Deutsche Bank assumendo che nessuna responsabilità la poteva essere ascritta deducendo: che la segnalazione era stata effettuata alla CRIF (centrale rischi investimenti finanziari); di aver tenuto un comportamento diligente e corretto; l’insussistenza dal nesso di causalità tra il comportamento della convenuta e il danno lamentato dall’attore; la mancanza della prova del danno; la non risarcibilità del danno morale.
Acquisita pertinente documentazione, espletata prova testimoniale, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva discussa oralmente all’udienza del 11/03/2008.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze istruttorie è possibile ricostruire la seguente cronologia di fatti:
– in data 19/8/1998 veniva stipulato un contratto di finanziamento tra la Deutsche Bank e un soggetto identificato come ……… residente in Lecce alla via …….. n. ……;
– in epoca di poco successiva, a seguito del mancato pagamento di alcune rate relative al contratto di finanziamento, il nominativo di …………, residente in Lecce alla via ……….. n. ……., veniva segnalato alla CRIF e l’attore era sollecitato al pagamento;
– in data 23/11/1998 l’attore inviava alla Deutsche Bank una lettera con la quale intendeva dimostrare la propria estraneità al finanziamento del 19/6/1998;
– in data 30/11/1998 la convenuta rispondeva all’attore confermando la completa estraneità dello stesso alla vicenda;
tra i mesi di ottobre e novembre dell’anno 2000 …………. e suo fratello ……… contrattavano con la banca Monte dei Paschi di Siena un mutuo, concesso in data 26/10/2000;
– in tale occasione un funzionario della Monte dei Paschi di Siena definiva l’attore come “cattivo pagatore” e riferiva che la concessione del mutuo era difficoltosa al fine di “evitare che un parente di una persona insolvente potesse fare da prestanome in favore di quest’ultimo”;
– in data 28/6/2001 l’attore richiedeva alla Fineco la stipulazione di contratto relativo all’utilizzo di una carta di credito, ma tale richiesta veniva rifiutata;
– i n data 11/12/2001 la convenuta chiedeva alla CRIF la cancellazione della segnalazione relativa ad ……….., operazione eseguita il giorno seguente.
Inoltre, all’udienza del 16/3/2006 il testimone ………, responsabile del credito Prestitempo e della Direzione Genarale della Deutsche Bank sede di Milano, ha precisato che la “Deutsche Bank provvede a cancellare il nominativo errato segnalato alla CRIF solo su richiesta dell’interessato, suffragata da denuncia all’Autorità Giudiziaria e che “la Banca prima di procedere alla cancellazione aveva bisogno di acquisire la denuncia all’Autorità Giudiziaria”.
In sintesi, e dall’esame della documentazione allegata dalle parti, emerge che a causa di un errore di persone l’attore è stato illegittimamente segnalato alla CRIF.
La condotta della convenuta, così come appena ricostruita costituisce un fatto illecito che ai sensi degli articoli 2043 e 2050 c.c. obbliga la stessa al risarcimento dei danni subiti dall’attore.
Infatti dall’applicazione della disciplina di cui alla legge 675/1996, poi confluita nel d. lgs. 196/2003, emergono i seguenti profili di illegittimità della condotta della convenuta: il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell’interessato; i dati trattati erano non esatti e non sono stati prontamente aggiornati; in generale il principio di correttezza,
l’onere probatorio circa l’illegittimità del comportamento della convenuta e da ritenersi assolto. Infatti ai sensi dell’art. 18 l. 675/1996, confermato dal d. lgs. 196/2003, il risarcimento del danno, causato per effetto del trattamento di dati personali, è dovuto ai sensi dell’art. 2050 c.c. Tale ultima disposizione, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza dalla Corte di Cassazione configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva (e non di colpa presunta), interpretazione da tenere ferma anche nella materia del trattamento dei dati personali sia per le indicazioni di fonte comunitaria in tal senso direttiva CEE n. 95/46, sia per la ratio sottesa a tale forma di responsabilità che, proprio nell’ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali in generale e finanziari in particolare.
Conseguenza di ciò è che aspettava alla convenuta la dimostrazione di un fatto interruttivo del nesso di causalità tra la propria condotta ed il danno arrecato all’attore. Tale prova manca. Inoltre, anche volendo   accedere alla tesi secondo la quale l’art. 2050 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma solo un’ipotesi di presunzione di colpa vincibile mediante la prova contraria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, difetta anche la prova di tale ultima circostanza. Di contro, occorre evidenziare come il comportamento della convenuta successivo all’accertamento dell’errore in cui era incorsa si palesa gravemente colposo. Infatti le prassi interne, ossia l’asserita necessità della richiesta dell’interessato e della denuncia all’Autorità Giudiziaria, non solo rappresentano, per l’appunto, delle mere prassi interne e non delle norme dell’ordinamento o degli obblighi contrattuali, ma costituiscono esser stesse delle palesi violazioni alla disciplina legislativa in materia di trattamento dei dati personali. Risulta difatti dovuto, oltre che per puntuali obblighi normativi, già in virtù del generale principio di correttezza, lo spontaneo e sollecito impegno per la cancellazione da un archivio accessibile a terzi di un dato personale riconosciuto erroneo. Non si può, infine osservare come le medesime prassi interne non siano state osservate quando il 13/12/2001 è stata richiesta alla CRIF la cancellazione dei dati personali dell’attore.
Accertata la sussistenza del fatto illecito della convenuta, è necessario verificare l’esistenza di un danno patito dall’attore e causalmente legato a tale fatto illecito. In proposito l’onere della prova ricade sull’attore che ha lamentato sia un danno patrimoniale che un danno non patrimoniale.
In merito al danno patrimoniale l’onere della prova non può considerarsi assolto. Infatti l’attore non ha dimostrato alcuna conseguenza patrimonialmente pregiudizievole legata alla condotta della convenuta. Invero non risultano provate conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio dell’attore legate all’asserito ritardo nella concessione del mutuo da parte della Monte dei Paschi di Siena e alla mancata concessione dell’utilizzo della carta di credito da parte della Fineco. Pertanto nulla va riconosciuto all’attore per il lamentato e non provato danno patrimoniale.
In merito al danno non patrimoniale, espressamente considerato risarcibile dal legislatore con l’art. 29 l. 675/1996 (confermato sul punto dal d. lgs. 196/2003), è opportuno in primo luogo precisare che la fattispecie delle responsabilità sia aquiliana che contrattuale si presenta secondo il seguente iter logico; fatto illecito (sia esso contrattuale o extracontrattuale), lesione di un diritto (o delle altre situazioni giuridiche soggettive ritenute meritevoli di tutela), conseguenze pregiudizievoli immediate e dirette sul patrimonio o sulla persona del diritto (o aventi comunque titolo alla richiesta del risarcimento del danno). Queste ultime, secondo il codice civile, costituiscono il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria. Orbene a fronte di tale struttura logica della fattispecie astratta non sempre corrisponde un altrettanto chiara sequenza fattuale, per cui fatto illecito, lesione del diritto e conseguenze pregiudizievoli, possono concretarsi in un unico fatto.
Proprio nel caso del danno non patrimoniale, ed in particolare nel caso dei fatti per cui è causa, è possibile assistere a tale sovrapposizione fattuale.
Infatti l’illecito trattamento dei dati personali rappresenta sia la condotto illecita che la lesione al diritto alla riservatezza, nonché all’onore ed alla reputazione che, infine, il danno patito dal titolare di tali diritti. Con ciò evidentemente non si vuole significare che oggetto del risarcimento sia la lesione in re ipsa, ma solo la prova del danno non patrimoniale spesso finisce per coincidere con la prova della lesione del diritto e del fatto illecito o che comunque tale prova può costituire fatto noto dal quale agevolmente risalire alla prova presuntiva del danno. Orbene, nei fatti per cui è causa, anche volendo considerare poco attendibile la prova testimoniale costituisce dalle dichiarazioni del fratello dell’attore, lo stesso inserimento in un archivio informatico accessibile da tutti gli operatori finanziari facenti parte del circuito CRIF, costituisce per i motivi appena esposti, un fatto che allo stesso tempo rappresenta fatto illecito, lesione del diritto e conseguenza pregiudizievole o comunque fatto noto base per la presunzione delle conseguenze dannose. La sussistenza del danno non patrimoniale risulta, dunque, dimostrata.
In merito al quantum debeatur, non può, vista l’oggettiva difficoltà nella qualificazione del danno, che procedersi ad una valutazione equitativa che – pur prescindendo dal comportamento gravemente colposo della convenuta in quanto il codice civile incentra la tutela risarcitoria sul ristoro dei danni patiti dal danneggiato e non sulla sanzione da infliggere al danneggiante – deve tener conto del lungo lasso di tempo durante il quale si sono prodotte le conseguenze pregiudizievoli. Appare pertanto equo riconoscere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dei diritti della riservatezza, onore e reputazione, la somma di euro 12.000 comprensivo di interessi e rivalutazione.
Le spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ha reso la dichiarazione di rito, seguono la soccombenza e sono commisurate alla somma da attribuire alla parte vincitrice.
 
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12/11/2002 da ………… nei confronti della Deutsche Bank S.p.A., in persona del legale rappresentante, così provvede:
1.      condanna la Deutsche Bank S.p.A: al pagamento della somma di euro 12.000 in favore dell’attore;
2.      condanna la Deutsche Bank S.p.A. al pagamento in favore dell’attore delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000, di cui euro 400 per spese, euro 2.000 per diritti ed euro 3.600 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali ed IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore procuratore anticipatario avv. ***********.
Lecce, 01/04/2008  
 
Provvedimento redatto dal magistrato ordinario in tirocinio dott. ****** de *****, sotto la direzione e il controllo del magistrato affidatario.

Matranga Alfredo – Garrisi Graziano

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