Va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, tanto del giudice amministrativo che di quello ordinario, a conoscere delle controversie in tema di ammissione o di esclusione dei simboli di lista nelle elezioni politiche nazionali

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É questo il principio con cui il TAR Bari, richiamando un recente orientamento delle SS.UU., ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso con cui "La Sinistra l’Arcobaleno" ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, la mancata esclusione, da parte dell’Ufficio regionale presso la Corte di Appello di Bari, dalle elezioni del Senato della Repubblica per l’anno 2008, della lista "Movimento per l’Autonomia" (MPA) e, ove occorra, il provvedimento con cui l’Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso la mancata esclusione.
In particolare, per il TAR pugliese, la controversia non appartiene alla competenza del G.A. come ha già avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione a Sez. Un. sentenza 8.4.2008, n. 9155 con cui, pronunciandosi sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla lista controinteressata Movimento per l’Autonomia" (MPA), ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione (tanto del giudice amministrativo che di quello ordinario) a conoscere delle controversie in tema di ammissione o di esclusione dei simboli di lista nelle elezioni politiche nazionali. Difetto, ha proseguito il TAR, desumibile dalla circostanza che l’art. 87 del d.p.r. n. 361 del 1957, richiamato in tema di elezioni del Senato dell’art. 27 del D.lg. n. 533 del 1993, espressamente riserva all’assemblea elettiva la convalida dell’elezione di propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli uffici elettorali ed all’ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
Avv. Alfredo Matranga
  • qui la sentenza

Matranga Alfredo

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